Trib. Massa, sentenza 02/10/2024, n. 44
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Pellegri, Presidente del Collegio e Giudice relatore;
Dott. Elisa Pinna, Giudice
Dott. Valentina Prudente, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 23-1/2024 R.G.P.U., promosso da:
LO.COM. S.R.L. (C.F. 00978980118), con ricorso depositato in data 03.04.2024;
PARTE RICORRENTE
AVV. LORENZO MASSAGLI
CONTRO
“CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”, con sede legale in Massa (MS), P. I.V.A.: 01416870457;
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- rilevato che parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione;
- rilevato infatti che, come risulta dal verbale dell'udienza di costituzione del contraddittorio, celebrata in data 02/07/2024, la notificazione dell'istanza di apertura di liquidazione unitamente al decreto di fissazione udienza al debitore eseguita, via p.e.c., ad opera della Cancelleria fallimentare si è perfezionata;
- ritenuto dunque che il contraddittorio sia stato costituito e sia integro;
- ritenuto infatti che l'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale costituisca in buona sostanza l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi di una fattispecie complessa o a formazione successiva o progressiva per cui è sufficiente la costituzione del contraddittorio nei confronti del debitore in presenza anche di una sola domanda di apertura della liquidazione giudiziale a suo carico;
- rilevato che, nonostante non sia comparsa all'udienza, la creditrice istante ha depositato, in data 28/06/2024, nota in cui dichiara espressamente di non intendere desistere dalla richiesta di apertura di liquidazione giudiziale;
- ritenuto infatti che l'apertura della liquidazione giudiziale risponda (per costante giurisprudenza conforme a fondamentali principi giuridici) non solo a diritti ed interessi di singole parti ma anche e soprattutto a beni ed interessi pubblici indisponibili (come l'interesse a tutelare il sistema economico mediante l'eliminazione dal mercato di imprese decotte che in quanto tali bruciano anziché produrre ricchezza), interessi per la tutela dei quali la normativa vigente prevede, che il procedimento, dopo aver preso le mosse anche da una sola istanza regolarmente notificata, prosegua ed avanzi, in mancanza di espressa desistenza, ad impulso d'ufficio;
- ritenuto dunque regolarmente ed integralmente costituito il contraddittorio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva di riferire al Collegio assunta all'udienza monocratica celebrata il giorno 02/07/2024, al cui esito lo scrivente GD si è riservato di riferire al Collegio,
OSSERVA
COpetenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di debitore persona fisica esercente attività di impresa – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società CO S.R.L.S. risulta avere sede legale in Massa (MS),
Via Ferdinando COpagni 44, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo
Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo
Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, le ricorrenti hanno evidenziato che la CO RL ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 1.000,00, oltre clausole penali, spese ed interessi moratori, in favore di Lo.CO Srl, come risulta da assegno bancario n. 71042271671-03, a cui devono aggiungersi Euro 2.039,35 (fatture nn. 1654, 1050, 1281 del 2023), oltre interessi.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari
a € 221.765,97 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da
“Elenco cartelle/avvisi” proveniente da ADER-Agenzia Delle Entrate Riscossione, depositato in data 14/06/2024 nel fascicolo telematico).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi
o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII).
Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda
l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “attività edilizia” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla
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