Trib. Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 1360

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 1360
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1360
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 14851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 16.01.2024 e vertente
TRA
ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI SOTTERRANEA in persona del l. p. t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce e allegata telematicamente all'atto di citazione, dal prof. avv. Domenico Palumbo e dall'avv. Vincenzo Vitale, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata opponente
E
L'Associazione L.A.E.S. - Libera Associazione Escursionisti Sottosuolo in persona del
Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Fabio Gagliardi presso lo studio del quale elettivamente domicilia opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2024, i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo
Con il presente giudizio l'ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI SOTTERRANEA ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole il 20 maggio 2021 a cura della Libera Associazione
Escursionisti del Sottosuolo (“LAES”) per € 1384,77, sulla base della penale ex art. 614cpc inserita nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 5283/2020 del 23/07/2020.
L'opponente deduceva: l'inidoneità della sentenza ex art. 2599 c.c. (di accertamento della concorrenza sleale) a fungere da titolo esecutivo, nonché l'inesistenza di “violazione o inosservanza successivamente constatata”, dopo la sentenza rispetto all'inibitoria contenuta nel provvedimento stesso, relativa alle espressioni utilizzate sul proprio sito internet
Si costituiva la LAES, la quale, contestando in toto l'assunto attoreo, in particolare affermando come, anche dopo la notifica della sentenza, il sito web dell'opponente contenesse dichiarazioni (seppur formalmente diverse da quelle inibite) in sostanza analoghe a quelle vietate dalla sentenza ed oggetto di penale.
Considerata la documentazione depositata in atti, senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 14.11.2023, con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc.
Posta la giusta qualificazione dei motivi di opposizione (art. 615 c. 1 cpc) possono essere esaminati
i due motivo proposti.
1) Per ciò che concerne il primo motivo, la LAES aziona la condanna a titolo di penale (per violazioni ed inadempimenti futuri) contenuta ex art. 614bis cpc nella sentenza azionata.
Il dispositivo della sentenza così recita al punto 4: “fissa, ex art. 614/bis c.p.c. una penale di € 300,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni contenute nella presente ordinanza, decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento”.
Orbene, lo stesso art. 614bis cpc stabilisce espressamente che: “il provvedimento di condanna costituisce
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