Trib. Pordenone, sentenza 31/01/2024, n. 61
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M P C Presidente
dott. G C Giudice
dott.ssa C I R Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1428/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BUSCATO ILENIA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. );
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “chiede che l'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. nonché dell'art. 9 L. 898/1970, voglia modificare le condizioni previste dalla sentenza divorzile n. 963/2013 pronunciata dal
Tribunale di Venezia e depositata in data 10.05.2013 nella parte in cui dispone a carico dell'istante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Persona_1
1
e ed escludere l'obbligo suddetto a far data dal deposito del ricorso. Per_2
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 17/07/2023 ha chiesto, Parte_1
in modifica delle condizioni del divorzio, disposte con sentenza n. 963 /2013,
pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 09.04.2013 e pubblicata il 10.05.2013,
che sia accertata la sopraggiunta autosufficienza economica dei figli maggiorenni
e, per l'effetto, di revocarsi l'obbligo in capo all'attore di contribuire al
mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno alla convenuta, a
far tempo dalla domanda.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M P C Presidente
dott. G C Giudice
dott.ssa C I R Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1428/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BUSCATO ILENIA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. );
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “chiede che l'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. nonché dell'art. 9 L. 898/1970, voglia modificare le condizioni previste dalla sentenza divorzile n. 963/2013 pronunciata dal
Tribunale di Venezia e depositata in data 10.05.2013 nella parte in cui dispone a carico dell'istante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Persona_1
1
e ed escludere l'obbligo suddetto a far data dal deposito del ricorso. Per_2
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 17/07/2023 ha chiesto, Parte_1
in modifica delle condizioni del divorzio, disposte con sentenza n. 963 /2013,
pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 09.04.2013 e pubblicata il 10.05.2013,
che sia accertata la sopraggiunta autosufficienza economica dei figli maggiorenni
e, per l'effetto, di revocarsi l'obbligo in capo all'attore di contribuire al
mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno alla convenuta, a
far tempo dalla domanda.
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