Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2024, n. 138
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Testo completo
R.G.V.G. 213/2021
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Elena Manuela Aurora Luppino Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 25.10.24;
in cui sono parti
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.ta Domenica Nucera presso C.F._1 cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv.ta Daniela Bianco presso C.F._2 cui ha eletto domicilio;
-resistente- avv.ta Giovanna Ficara nella qualità di curatrice speciale della minore PE
P.M. sede
-interveniente-
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 4.2.21 chiedeva di regolamentare i rapporti genitori figli Parte_1
e in particolare di determinare il contributo mensile di cui doveva essere gravato
per il mantenimento della figlia e la ripartizione delle Parte_2 PE spese straordinarie.
Nello specifico, la ricorrente rappresentava che, sin dalla nascita della figlia, la minore
è accudita esclusivamente dalla madre e che il padre ha con la minore incontri solo saltuari e non provvede al mantenimento economico.
All'udienza del 3.6.21 la difesa della ricorrente rappresentava la pendenza di procedimento n. 417/21 RGVG avente medesimo oggetto a parti invertite e ne chiedeva la riunione.
1
Nello specifico in quella sede chiedeva: PE
“All' Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti e verificate le condizioni di legge di volere disciplinare il regime di affidamento e di visita dei genitori nei confronti della minore secondo le modalità di seguito indicate, o in mancanza di accordo, secondo regole e calendario stabilito dal Giudice:
L'affidamento della minore sarà in regime di condivisione con la SI.ra Parte_1 con collocazione presso l'abitazione in cui risiede la madre, ad oggi domiciliata presso l'abitazione della madre di lei, sig.ra sita in Reggio Calabria, via Parte_3
Schiavone Mati, n. 32/A;
Relativamente al diritto di visita, il padre, odierno ricorrente, potrà incontrare la figlia, almeno 6 volte alla settimana, previo preavviso telefonico con la madre e in accordo con la stessa, escludendo altre forme di comunicazione, tra cui quella epistolare e potendo portare con se la figlia minore, anche presso la propria abitazione.
Inoltre, lo stesso, potrà trascorrere, almeno una domenica a settimane alterne con la propria figlia dalle ore 9.00 alle ore 20.00, sempre tenendo presenti i bisogni e le necessita dello stesso e in accordo con la madre;
In ordine alle festività religiose la minore le trascorrerà con entrambi i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza e dunque: la vigilia di Natale con la madre e il Natale con il padre (o viceversa);
Vigilia di Capodanno con il padre e Capodanno con la madre (o viceversa);
la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre (o viceversa);
Il SI. salvo diversi accordi, trascorrerà con la PE piccola, tenendo sempre presenti le esigenze della minore, più giorni consecutivi (nel numero di quindici e con gli orari precedentemente stabiliti) durante il periodo estivo, relativamente ai mesi di giugno, luglio e agosto, il tutto al fine di garantire alla minore pari opportunità di frequentare sia la madre che il padre. Nel caso in cui le parti decidano, nel periodo di loro spettanza di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura, dovrà essere fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore);
Tutti gli accertamenti medico-sanitari, che si riterranno utili per la minore ove necessari, dovranno essere concertati da entrambi i genitori, nella piena tutela della sua salute della stessa
In merito all'assegno di mantenimento, in favore della figlia minore, il SI. si PE impegna, nonostante sia attualmente disoccupato, a corrispondere la somma di € 150,00 (diconsi centocinquanta euro) mensili, che provvederà a versare, specificatamente entro il giorno dieci di ogni mese sul numero di conto corrente o carta prepagata, indicato dalla SI.ra . Parte_1
In mancanza di accordo, lo stesso si impegna a versare la somma che il Tribunale riterrà equa, in considerazione del contemperamento delle esigenze di tutte le parti ed in misura proporzionale al reddito e alle risorse di entrambi i genitori;
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, che si riterranno utili per la figlia, sino alla concorrenza del 50%, salvo diverso protocollo d'intesa espressamente recepito da codesto
Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione dei documenti comprovanti la spesa stessa, fintanto che la figlia non sarà economicamente indipendente;
2 Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito e, comunque, ciascuno di essi dovrà sempre informare l'altro di eventuali spostamenti in altre località diverse da quella di residenza;
All'udienza del 25.6.21 veniva disposta la riunione dei procedimenti e il Tribunale riservava la decisione
Con ordinanza del 25.6.21 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo che i S.S.T. relazionassero sulle condizioni di vita della minore e sui rapporti con i genitori.
All'udienza del 10.12.21, non risultavano depositate le relazioni richieste ai servizi, con l'accordo delle parti, il Tribunale regolamentava provvisoriamente gli incontri padre figlia e disponeva che versasse mensilmente a a titolo di PE _1 mantenimento della figlia, la somma di € 200,00 mensili.
In data 24.3.22 pervenivano relazioni dei SST cui si rinvia integralmente.
In particolare, la relazione del 14.12.21 compendia gli esiti del colloquio tra l'assistente sociale e madre di Questa rappresentava all'assistente sociale: Parte_3 _1 di aver sempre supportato economicamente la figlia e di cercare di prendersi _1 cura della minore;
che il rapporto era sempre stato conflittuale e che, per CP_1 quanto era a sua conoscenza, le cause della conflittualità erano legate all'abuso di alcolici da parte di ;
che, dopo la nascita della figlia e la fine del rapporto con PE
, la figlia era cambiata;
che era costretta a dare gli omogeneizzati e altri alimenti PE alla nipote di nascosto alla figlia in quanto ella intenderebbe nutrirla con una dieta vegana con delle piante che cresce nel balcone;
che la sera precedente la figlia era stata fatta allontanare dalla propria abitazione dalle forze dell'ordine;
di ritenere che la figlia avesse bisogno di controlli e cure adeguate per la sua salute mentale.
, fratello di riferiva che la sorella avesse un rapporto conflittuale ERona_2 _1 con la madre e riteneva che la sorella fosse fragile, stanca, demoralizzata da quanto le stava accadendo.
L'assistente sociale effettuava colloquio con la quale riferiva circostanze non _1 veritiere in ordine ad una visita effettuata dal pediatra;
mostrava sbalzi d'umore e crisi di pianto improvvise. L'assistente sociale segnalava l'esigenza di valutare le competenze genitoriali della donna.
Dalla relazione del 21.12.21 emergeva che il giorno precedente fosse avvenuto un colloquio tra e l'assistente sociale alla presenza della minore;
l'assistente sociale _1 poteva constatare come la minore apparisse trascurata nell'aspetto, con capelli e vestiario sporchi, e che fosse rimasta tutto il tempo del colloquio attaccata al seno della madre;
nel colloquio emergeva: che abitasse con la minore in un B&B;
che _1 sopravvivesse grazie all'aiuto economico di amici e del fratello;
che fosse alla ricerca di un lavoro e di un appartamento;
che non avesse rapporti con la madre;
che i rapporti con fossero altamente conflittuali;
che neppure i nonni paterni fornivano alcuna PE assistenza nella gestione della minore;
che non ritenesse di avere bisogno di sostegno psicologico ma di essere disposta a riceverne se necessario. L'assistente sociale riferiva che all'esito del colloquio le fosse apparsa dimagrita, fragile ed emotivamente _1 instabile.
L'assistente sociale svolgeva un colloquio anche con il fratello di _1 ER
, il quale si diceva preoccupato per le condizioni di vita della nipote e tuttavia non
[...]
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era disposto a fornire forme di sostegno diverso da quello economico, anche in ragione del cattivo carattere della sorella.
Infine, l'assistente sociale sentiva i nonni paterni della minore i quali si dicevano disponibili a prendersi cura della nipote ma rifiutavano qualsiasi contatto con _1
All'udienza del 25.3.22, la difesa del rappresentava la pendenza innanzi al PE
Tribunale dei minori di Reggio Calabria (R.G.V.G. 342/21 T.M.) di procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale di in cui era intervenuta la nomina _1 quale curatrice speciale della minore dell'avv.ta Giovanna Ficara;
la difesa di _1 segnalava la mancata attuazione della regolamentazione degli incontri effettuata alla precedente udienza e l'omessa corresponsione del mantenimento da parte di . PE
All'udienza del 10.4.22, chiedeva di essere autorizzato ad incontrare la figlia PE senza la presenza dei nonni paterni e il Tribunale riservava.
A seguito del mutamento del collegio a causa dell'improvvisa morte di uno dei componenti il fascicolo veniva rimesso sul ruolo e veniva fissata nuova udienza
All'udienza del 24.3.23 la difesa del rappresentava che il proprio assistito aveva PE sporto denuncia nei confronti di nel dicembre 2022;
la difesa _1 _1 rappresentava che nel corso del 2022 si era disinteressato della bambina e aveva PE omesso il versamento del mantenimento e che per tale ragione era stata sporta denuncia nei suoi confronti;
la difesa del contestava quanto dedotto dalla ricorrente e il PE
Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza del 27.3.23 il Tribunale disponeva la prosecuzione del monitoraggio delle condizioni di vita della minore e dei nuclei familiari delle parti;
l'attivazione dell'assistenza domiciliare quotidiana per la minore;
confermava la