Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 1096

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 1096
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1096
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

28668 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei
Signori
Dott. L A Presidente relatore
Dott. A S G
Dott.ssa M L G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 28668/2020,
TRA

Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Albalonga, n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Pasqualina
M e A P, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
E

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme, presso lo studio dell'Avv.
F P, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
-CONVENUTA-
-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
Oggetto: rapporti patrimoniali tra coniugi separati – restituzione somme – assegno di mantenimento
– risarcimento dei danni – revoca dell'assegnazione della casa coniugale - accertamento della titolarità della quota del 50% della proprietà della casa coniugale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato in data 29.5.2020, conveniva in giudizio la coniuge Parte_1
separata . Controparte_1
Esponeva all'uopo a)- che, con sentenza non definitiva n. 22955/2009 r.g. pubblicata in data
9.11.2009, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra lui attore e la convenuta coniuge , e che, nel corso del procedimento, i)- era stata a quest'ultima, collocataria Controparte_1
della figlia minore , assegnata la casa coniugale, sita in Roma alla Via Pia Nalli n. 144, di Per_1
esclusiva proprietà di lui stesso, e ii)- era stato stabilito che entrambi i coniugi provvedessero, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ad essa figlia minore;
b)- che egli aveva sopportato esborsi per complessivi € 11.964,14, per spese condominiali e spese straordinarie per il mantenimento della figlia, senza alcun rimborso da parte della coniuge separata.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che la convenuta venisse condannata a restituire la complessiva somma di € 11.964,14, oltre accessori, ii)- che ad essa venisse ordinato di corrispondere direttamente al l'importo di € 3.117,14, a titolo di spese condominiali ordinarie, Organizzazione_1
oltre ai successivi oneri sopravveniendi, iii)- che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni in ragione di € 5.000,00, oltre accessori, iv)- che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore disposta;
con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, la convenuta , preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione, per aver il giudice istruttore anticipato la data di udienza di un giorno rispetto alla data indicata in citazione, senza che venisse notificato il provvedimento di anticipazione;
nel merito, eccepiva l'intervenuta estinzione di parte dei crediti dall'attore azionati ed assumeva quindi, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che tutte le avverse pretese erano comunque infondate;
deduceva -di essere, a sua volta creditrice verso l'attore i)- di € 18.986,93, corrispondente al 50% di quanto da lei corrisposto per spese straordinarie per il mantenimento della figlia e per la manutenzione della casa coniugale, pari ad un totale di € 37.973,87, nonché di ii)- € 7.000,00 a titolo di assegni di mantenimento non versati, per il periodo corrente dal luglio 2008 all'ottobre 2009, e -che
l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Roma alla Via Pia Nalli n. 144, a lei assegnato, era di comune proprietà sua e del coniuge, essendo stato esso acquistato dal coniuge stesso durante il matrimonio, in costanza di regime di comunione dei beni.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che le avverse domande venissero respinte, che, in via riconvenzionale, ii)- l'attore venisse condannato alla restituzione della somma di € 18.986,93, per spese di comune spettanza, nonché al pagamento della somma di € 7.000,00 per assegni di
mantenimento, con compensazione con i crediti eventualmente riconosciuti alla controparte, e iii)- venisse quindi dichiarata la comune proprietà della casa coniugale;
con vittoria di spese.
All'udienza del 24.11.2022, avendo le parti precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione la causa matura per la decisione, con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, quale proposta dalla convenuta.
L'eccezione con cui la convenuta intende far valere la nullità dell'atto di citazione per avere il giudice istruttore anticipato la data di udienza di un giorno rispetto alla data indicata in citazione deve essere disattesa siccome manifestamente infondata;
poiché i)- la descritta anticipazione è successiva al confezionamento e alla notifica dell'atto di citazione e non è comunque, in alcun modo riferibile alla controparte, talché essa non può incidere sulla validità dell'atto stesso;
ii)- l'anticipazione stessa non ha comunque inciso sui termini a difesa garantiti dalla legge, che sono risultati comunque rispettati, per cui non si ravvisa neppure alcuna violazione del diritto alla difesa, che d'altronde non è stata neppure dalla convenuta invocata nel corso della prima udienza del 27.10.2020 (v. verbale udienza cit., in atti).

II] Della domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
11.964,14
L'attore chiede la restituzione della somma di € 11.964,14, quale da lui versata i)- in parte, a titolo di oneri condominiali relativi alla casa coniugale sita in Roma alla Via Pia Nalli n. 144, in ragione di
5.928,26, dal 01.06.2008 al 31.12.2013, ed in, ragione di € 3.800,00, dal gennaio 2015 all'11.03.2020, ed, i)- in parte, a titolo di spese straordinarie per la figlia , in ragione di € 1.227,29, pari al Per_1
50% di € 2.454,59, per spese mediche, e di € 256,89, pari al 50% di € 513,79, per spese scolastiche,
iii)- in parte, per sanzioni e bolli relativi alla circolazione dell'autovettura Ford Focus tg. CR527BX
, in ragione di € 851,70, pari al 50% di € 1.703,00,.
1)- Gli oneri condominiali. Quanto alla restituzione gli oneri condominiali da lui corrisposti, come richiesta in ragione di complessivi € 9.728,26, l'attore rappresenta che, sebbene di sua esclusiva proprietà, l'appartamento di Via Pia Nalli n. 144, cui gli oneri stessi afferiscono, era stato, in sede di separazione, tuttavia assegnato alla convenuta coniuge, siccome collocataria della minore . Per_1
In argomento, devesi preliminarmente osservare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora la casa coniugale di esclusiva proprietà di uno dei due coniuge, venga assegnata all'altro, gli oneri condominiali sono dovuti, dall'uno ovvero dall'altro, in ragione della loro natura;
e, segnatamente, gli oneri ordinari, essendo correlati all'utilizzo del bene, sono a carico dell'assegnatario, mentre quelli straordinari sono a carico del proprietario (“l'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare), spese che, - in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
- vanno a carico del coniuge assegnatario (v. Cass. Civ. n. 3836/06;
n. 188476/05;
n. 7127/97;
n.
5374/94).
Tanto premesso, per quanto concerne gli oneri condominiali relativi al periodo corrente tra il 2008 e
2013, per i quali si chiede la restituzione di € 5.928,26, la domanda non può essere accolta poiché
l'attore ha prodotto dichiarazione dell'Amministratore del Condominio, di ricezione del relativo pagamento, dalla quale non è dato evincere quali importi siano stati corrisposti per oneri straordinari
e quali per oneri ordinari (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice, all. n. 8);
con la conseguenza che non risulta provato l'esatto ammontare dei corrisposti oneri ordinari soggetti a restituzione.
Per quanto concerne, invece, gli oneri condominiali relativi al periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2019 l'attore ha provato di aver corrisposto la somma complessiva di € 3.800,00, così come risulta dal confronto dei prodotti estratti e dalla attestazione dell'Amministrazione del Condominio in data 11.3.2020 (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice). Tuttavia, dalla stessa attestazione, emerge che l'importo di € 1.042,20 fu dall'attore versato a titolo di spese di esclusiva competenza del proprietario dell'appartamento destinato a casa coniugale (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice, all.
n. 10);
mentre la differenza fu dallo stesso corrisposta per spese ordinarie di competenza, come detto, della coniuge assegnataria;
per cui la convenuta deve restituire all'attore la minor somma di
2.757,80 (€ 3.800,00 - € 1.042,20 = € 2757,80).
Né, a fronte di quanto appena esposto, risultano fondate le eccezioni, in argomento, formulate dalla convenuta.
Non l'eccezione di prescrizione perché i crediti per restituzione di somme corrisposte nell'interesse di terzi soggetti, non derivando da fatto illecito, né da alcuna delle altre situazioni disciplinate dall'art.
2948 c.c., sono soggette all'ordinaria prescrizione decennale;
mentre il credito accertato in favore dell'attore, siccome avente ad oggetto oneri condominiali relativi al periodo corrente tra il gennaio
2015 ed il dicembre 2019, risulta certamente maturato nel corso del decennio anteriore alla domanda giudiziale, quale proposta con atto di citazione notificato in data 29.5.2020.
Non l'eccezione con la quale la parte convenuta intende far valere un preteso accordo verbale per cui
i coniugi avrebbero stabilito che la convenuta stessa avrebbe provveduto a tutte le spese relative alla figlia minore, mentre il di lei coniuge, odierno attore, si sarebbe fatto carico di tutte le spese relative alla casa coniugale;
poiché siffatto accordo non è stato in alcun modo provato.
2)-Spese straordinarie per la figlia minore . In argomento, occorre preliminarmente Per_1
osservare che, in data 20.6.2008, veniva emessa una prima ordinanza presidenziale, poi confermata dalla sentenza non definitiva di separazione n. 22955/2009 in data 9.11.2009, con la quale venivano posti a carico dell'attore un assegno di mantenimento dell'importo mensile pari ad € 700,00, nonché il 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento della figlia, senza prevedersi alcuna necessità di previa concertazione tra i coniugi.
Tale disposizione veniva, poi, modificata colla sentenza definitiva n. 7605/2013 emessa dal Tribunale
Civile di Roma, in data 10.4.2013, che, determinando, in aumento, l'assegno di mantenimento nell'importo di € 757,40, pone a carico di entrambi i coniugi, in egual misura, le spese mediche, scolastiche, di studio e ricreative da sostenersi per la figlia, previamente concordate per iscritto.
Per individuare quali spese rientrino nell'assegno di mantenimento e quali invece debbano esser considerate straordinarie si richiama, a titolo puramente indicativo, quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Roma: “spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari per le patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare;
trattamenti estetici ( parrucchiere); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (automobile, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alia spese straordinarie
da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 16 gg.);
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non é richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche o sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per un mezzo di trasporto”.

Tanto premesso è necessario stabilire quale rilievo effettivo rivesta, nella specie, il necessario previo accordo ai fini del rimborso del 50% delle spese straordinarie in favore del coniuge che le abbia sostenute;
ché, come detto, per il periodo relativo agli anni 2008-2013, in esame, nulla era espressamente disposto sul punto;
mentre, a decorrere dal 2013, era stabilito che esse, fossero a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate per iscritto.
Risulta, all'uopo, utile richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui
non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese c.d. "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità
e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori” (così Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 5059/21).
In base al principio appena enunciato, la domanda di restituzione in esame, quale avente ad oggetto gli importi di € 256,89 per la mensa scolastica (v., fascicolo di parte attrice, doc.13), e di € 1.227,29
(v. fascicolo di parte attrice, doc. 13), per spese mediche odontoiatriche e pediatriche per la figlia, quali dall'attore sostenute negli anni 2013-2014, dopo la pronuncia della sentenza definitiva di separazione in data 10.4.2013, deve essere accolta, sebbene non risulti che le spese stesse siano state previamente concordate dai coniugi;
ché, trattandosi di spese manifestamente funzionali rispetto al superiore interesse della figlia stessa, siccome destinate ad assicurare, a quest'ultima, l'alimentazione nella permanenza a scuola, e un corretto e sano sviluppo fisico, e, come tali, ragionevolmente necessarie, senza che sia stata, in concreto, diversamente allegata e provata la relativa esorbitanza rispetto al fine perseguito ovvero la relativa insostenibilità economica, l'eventuale opposizione della convenuta sarebbe stata comunque illegittima, e pertanto inefficace.
Anche in questo caso, l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta deve essere disattesa, poiché, come detto (v. supra, sub 1), i crediti restitutori, quali quelli in esame, sono soggetti
all'ordinaria prescrizione decennale;
mentre si tratta, nella specie, di spese sostenute negli anni 2013-
2014, nel corso del decennio anteriore alla proposizione della domanda (29.5.2020).
Fermo restando tutto quanto sopra argomentato e stabilito, occorre, tuttavia, ridurre gli importi oggetto di domanda;
poiché l'attore, avendo richiesto la restituzione di € 1.227,29, pari al 50% di
2.454,59, per spese mediche, ha, poi, prodotto, documentazione comprovante il concreto pagamento, per tale titolo, del minor importo di € 1.592,30 (v. fascicolo di parte attrice, all. n. 12);
per cui deve essere riconosciuta, all'attore stesso, la restituzione del 50%, dell'importo accertato, pari a € 796,15.
Le spese relative alla mensa scolastica, come allegate nella complessiva somma di € 513,79, sono, invece, interamente documentate (v. fascicolo di parte attrice, all. n. 13);
per cui deve essere, all'attore, riconosciuta, la restituzione del relativo 50%, pari a € 256,89.
3)- Spese relative alla circolazione dell'autovettura Ford Focus targata CR527BX. La domanda di restituzione di € 851,70, pari al 50% delle somme dall'attore versate all'Erario per cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni e bolli relativi l'autovettura Ford Focus tg. CR527BX, quale cointestata a lui stesso e alla convenuta coniuge, ma in uso solo a quest'ultima, non può invece essere accolta;
poiché, a fronte delle specifiche contestazioni della stessa convenuta, l'attore, pur avendo prodotto, le attestazioni di pagamento rilasciate dall' , non ha Organizzazione_2 poi provato la relativa riconducibilità all'autovettura di cui trattasi, difettando, nella documentazione prodotta, ogni elemento utile per consentire di identificare il mezzo al quale i debiti in questione si riferiscono e risultando l'attore stesso intestatario di vari veicoli.
4)- Conteggio finale. La convenuta deve pertanto restituire all'attore € 2.757,80 per oneri condominiali ordinari relativi alla casa coniugale, e di € 796,15, per il 50% a lei spettante delle spese straordinarie dal coniuge sostenute per la figlia minore, per importo complessivo pari ad € 3.553,95.
III]- Della domanda attorea volta ad ottenere che sia ordinato alla convenuta di corrispondere direttamente al la somma di € 3.117,14 a titolo di oneri Organizzazione_1
condominiali ordinari, nonché i successivi sopravveniendi oneri accessori
La domanda in esame deve essere necessariamente disattesa poiché, a tacer d'altro, i)- l'attore non è legittimato, in ragione di un interesse di mero fatto, a far valere posizioni giuridiche, in ipotesi, altrui, quali, nel caso di specie quelle del Condominio, e ii)- come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il condominio non avrebbe comunque alcuna azione diretta nei confronti dell'assegnataria, né quest'ultima è in alcun modo obbligata nei confronti dello stesso, sussistendo un vincolo obbligatorio esclusivamente con il proprietario dell'immobile, unico obbligato nei suoi confronti (v., da ultimo, Cass. Civ. 16613/2022: “il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche ai terzi, è tuttavia un diritto personale di godimento "sui generis" (Cass. Sez. Unite 26 luglio 2002, n. 11096;

Cass. Sez. Unite 21 luglio 2004, n. 13603;
Cass. Sez. Unite 29 settembre 2014, n. 20448), sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell'amministratore condominiale - ai sensi dell'art. 1123 c.c., dell'art.

1130c.c., n. 3, e dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1 - volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dell'assegnatario della singola unità immobiliare… l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento "sui generis" (Cass. Civ. Ord.
16613/2022).
IV] Della domanda attorea di risarcimento del danno
La consequenziale domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale dall'attore proposta nei confronti della convenuta, risulta parimenti infondata;
poiché, al di là di ogni altra possibile considerazione, l'attore stesso non ha offerto elementi di fatto idonei a provare l'esistenza e
l'ammontare del pregiudizio economico in ipotesi subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta coniuge.
V]- Della domanda attore di revoca dell'assegnazione della casa coniugale
Anche la domanda in esame è priva di fondamento poiché, a norma dell'art. 155 quater c.c., la casa coniugale è assegnata nel prevalente interesse dei figli minori o maggiorenni non ancora autonomi dal punto di vista abitativo, per cui essa è collegata in alcun modo alle vicende relative all'attuazione degli obblighi economici gravanti sui coniugi;
mentre l'attore non ha neppure allegato che la figlia
, nata l'1 settembre 2004, e pertanto ancora minorenne al tempo della proposizione della Per_1
domanda stessa, si sia, nel frattempo, definitivamente allontanata dalla casa coniugale, né ha dedotto la sopravvenienza di alcuna delle altre situazioni, che, a norma dell'art. 155 quater c.c., consentono la revoca dell'assegnazione.

VI] Della domanda di condanna alla restituzione di € 18.986,93, a titolo di spese straordinarie in favore della minore , quale, in via riconvenzionale, dalla convenuta proposta Persona_2 nei confronti dell'attore
La convenuta costituendosi, ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore alla restituzione della somma di € 18.986,93, corrispondente al 50% di € 37.973,87, quali asseritamente sborsati per spese straordinarie in favore della figlia . Per_1
Sul punto, il convenuto contesta il mancato previo accordo, come necessario in base al disposto della sentenza definitiva di separazione n. 7605/2013 e come anche previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma del 2014.
1)- Spese per la scuola elementare. La domanda di restituzione del 50% dell'importo di € 7.100,00, quale dalla convenuta asseritamente sborsate per rette della scuola elementare della figlia minore, relative agli anni dal 2011 al 2015, è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Data la decorrenza della spesa dal 2011, e quindi del relativo impegno, la ripartizione tra i coniugi è disciplinata da quanto disposto con l'ordinanza presidenziale data, in sede di separazione, il
20.6.2008, che poneva a carico dei coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia, senza necessità di previo accordo. Per cui, alla luce anche del principio giurisprudenziale già richiamato (v. supra, sub I.2), trattandosi di spesa destinata alla realizzazione del superiore interesse dell'istruzione del minore, senza che, da parte dell'attore, ne sia neppure motivatamente dedotta l'esorbitanza o l'insostenibilità, essa è, in astratto, suscettibile di restituzione pro quota.
Occorre, tuttavia, rideterminarne l'importo in base al contenuto poiché la stessa convenuta ha prodotto una dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciato dalla scuola elementare “Figlie di Cristo
Re” (doc. 20), priva di valore probatorio siccome attestante la mera circostanza che per la minore siano stati complessivamente corrisposti € 7.100,00, senza indicazione del soggetto che abbia provveduto al pagamento;
mentre produce ricevute di pagamento per la minor somma di € 3.785,00
(v. doc. n. 57, n. 64 e n. 69);
talché essa ha diritto solo alla restituzione del 50% del detto ultimo importo, in ragione dunque della minor somma di € 1.892,50 (€ 3.785, 00 x 50% = € 1.892,50).
2)- Spese per la scuola media. La domanda di restituzione del 50% della somma di € 8.350,00, quale asseritamente spese per la scuola media della figlia non può essere, per contro, accolta;
poiché l'attrice non ha adeguatamente provato la spesa di cui trattasi, essendosi ella, senza corredo di alcuna ricevuta di pagamento, limitata a produrre una dichiarazione rilasciata della “ Organizzazione_3
”, attestante il saldo delle rette per i tre anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018,
[...]
senza indicazione del soggetto che abbia provveduto al pagamento. 3)- Spese per la scuola liceale. Per quanto riguarda, invece, le spese afferenti al Controparte_2 frequentato dalla minore, occorre richiamare quanto previsto dal Protocollo del
[...]
Tribunale di Roma del 2014, coerente con l'attuale giurisprudenza, che, nei casi di frequenza di un istituto pubblico, ricomprende le somme dovute per le tasse scolastiche nell'ordinario assegno di mantenimento;
con conseguente infondatezza della domanda di restituzione del 50% delle tasse stesse, quale proposta dalla convenuta (v. doc. 13, 14, attestanti il pagamento di € 810 nonché doc.
27 allegato dall'attore alla memoria 183, n. 2, attestante il pagamento di € 185,00 in favore di esso
per la frequenza del terzo anno di liceo della figlia ). Controparte_2 Per_1
La convenuta, tuttavia, nella voce di spesa in esame menziona anche ulteriori esborsi per “le lingue obbligatorie”, di ammontare complessivo pari ad € 1.791,76, a riprova delle quali deposita diversi documenti afferenti corsi di lingua e iscrizioni ad esami.
Con riferimento a siffatte spese, che non rientrano nello specifico quadro delle tasse scolastiche, la domanda, sebbene non risulti alcun previo accordo, deve essere comunque accolta, in base ai principi generali già enunciati, poiché esse sono manifestamente funzionali rispetto al superiore interesse della formazione della minore, stante l'obbligatorietà dei corsi di lingua, ai quali pertengono, per la frequenza dell'indirizzo scolastico scelto.
Alla luce dei documenti depositati, l'importo richiesto deve essere rideterminato, poiché la convenuta ha provato di aver sostenuto le spese in esame per il minor complessivo ammontare di € 537,00 (doc.
n. 39 e 44).
Consegue che, per tale titolo, l'attore dovrà restituire alla convenuta l'importo complessivo di
268,50, pari al 50% della spesa sostenuta.
4)- Spese per il corso di nuoto sincronizzato. La domanda di restituzione del 50% della complessiva somma di € 2.938,00, quale dalla convenuta sborsata per il corso di nuoto sincronizzato frequentato dalla figlia, è, in astratto fondata;
ché, seppure, rispetto alla spesa in esame non risulti alcun espresso previo accordo tra i coniugi, deve osservarsi i)- che l'attività sportiva risponde certamente al superiore interesse del sano ed armonioso sviluppo psicofisico della figlia minore (v. supra, sub I.2, e principi giurisprudenziali ivi richiamati) e ii)- che l'attore stesso ha prodotto copia di bonifici di pagamento eseguiti per il corso di nuoto il esame, relativamente agli anni 2016 e 2017, dalla quale circostanza è dato ragionevolmente inferire, secondo l'id quod plerumque accidit, l'implicito consenso di quest'ultimo, che trova altresì positivo riscontro nello scambio di messaggi whatsapp, quali prodotti dalla convenuta, e non contestato dall'attore medesimo.
Anche, in questo caso, l'importo richiesto deve essere rideterminato poiché parte della spesa in esame fu, in ragione di € 385,50 (v. ricevute di bonifico, doc 18 e 19) sostenuta dall'attore richiesta alla luce dei bonifici prodotti dall'attore;
per cui la convenuta ha diritto a vedersi restituito il minor importo di € 1.279,25, corrispondente al 50% della spesa totale di € 2.917,00, diminuita della detta somma di
385,50.
5)- Spese per il corso di pattinaggio artistico. Per quanto riguarda la domanda di restituzione delle somme sborsate per il corso di pattinaggio, devesi preliminarmente osservare che essa è ammissibile solo con riferimento al 50% delle spese sostenute nell'anno 2013, per un ammontare complessivo pari ad € 762,50, e non anche per quelle relative all'anno 2012, per un ammontare pari ad € 275,00, per le quali la domanda è stata tardivamente, per la prima volta formulata colle note depositate, in data 23.03.2022.
Premesso che la spesa in esame è antecedente alla sentenza definitiva di separazione (depositata in data 10.04.13, che stabiliva la necessità del previo accordo tra i coniugi, la domanda è, anche in questo caso, in astratto fondata poiché la spesa stessa, quale destinata alla attività sportiva dalla figlia svolta prima del pattinaggio artistico, di cui si è appena detto (v. supra, sub 4), risponde, per le ragioni già esposte, al superiore interesse di quest'ultima.
La convenuta ha provato i pagamenti di cui alla domanda di restituzione in esame (v. doc. 48, per
l'importo di € 675,00;
mentre la corresponsione della differenza rispetto a quanto richiesto si evince dalla dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della convenuta, come rilasciata dalla società sportiva presso la quale l'attività in esame veniva svolta, che, siccome non contestata dalla controparte, assume piena valenza probatoria);
con la conseguenza che, a fronte dell'esborso totale della somma € 762,50, la convenuta stessa ha diritto alla restituzione del relativo 50%, corrispondente a € 381,25.
5)- Spese per attività scoutistica. Per quanto riguarda la domanda di restituzione delle spese sostenute per l'attività scoutistica della figlia, la convenuta allega l'esborso di complessivi € 1.253,38, per gli anni 2014-2019.
La domanda in esame che, in base all'antecedente sentenza definitiva di separazione, soggetta alla disciplina del al previo accordo scritto tra i coniugi, è anch'essa in astratto fondata, sebbene, rispetto alla spesa che ne costituisce l'oggetto, non risulti alcun accordo tra i coniugi, atteso i)- che l'attività scoutistica, come finalizzata allo sviluppo delle attitudini relazionali e sociali di gruppo, nel quadro di disciplinata e proficua attività di svago, risponde certamente al superiore interesse della figlia minore (v. supra, sub I.2, e principi giurisprudenziali ivi richiamati) e ii)- che la circostanza che
l'attore stesso abbia provato alcuni esborsi per la detta attività, consente di ragionevolmente inferire, secondo l'id quod plerumque accidit, l'implicito consenso dello stesso.
L'importo richiesto deve tuttavia essere rideterminato poiché dai pagamenti complessivi, come documentati in ragione di € 1.088,00 (doc. 32, 37, 42, 49, 53 e 56), debbono essere detratti quelli
eseguiti dall'attore, per € 242,00 (doc. 25 e 26);
per cui la convenuta ha diritto alla restituzione del
50% della differenza, pari a € 846,38, in ragione di € 423,19.
6)- Spese di catechesi. Per la voce di spesa relativa alla catechesi impartita alla figlia nel periodo antecedente alla pronuncia della sentenza definitiva di separazione, risulta l'accordo dei coniugi, poiché le spese relative alla preparazione della prima comunione furono congiuntamente sostenute dai coniugi. Rispetto a tale spesa, viene prodotta solo una ricevuta per € 10,00 (doc. 60 - le altre ricevute contenute nello stesso allegato riguardano le spese per i Centri Estivi). La convenuta ha pertanto diritto alla restituzione del 50% di tale spesa, per importo pari a € 5,00.
La convenuta ha, per contro rinunciato alla domanda relativamente alle spese della prima comunione
e della cresima, stanti i pagamenti eseguiti dalla controparte.
7)- Spese per i centri estivi. Per quanto concerne le spese relativi ai centri estivi, deve premettersi che esse cadono, in parte, nel periodo antecedente alla pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, ed, in parte, nel periodo successivo. Ciononostante, sebbene non risulti, anche in questo caso, alcun accordo tra i coniugi, deve osservarsi, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quali già esposti (v. supra, sub I.2), che la partecipazione ai detti centri estivi era certamente necessaria per la realizzazione del superiore interesse della figlia minore di non rimanere, per lunghi periodi, sola a casa molte ore al giorno, stante la complessa situazione logistica familiare, quale emerge dal fatto, pacifico, che l'attore passasse diversi mesi l'anno all'estero per lavoro, e che la convenuta fosse vincolata da rigidi orari di lavoro.
La domanda di restituzione del 50% di siffatte spese domanda deve essere tuttavia dichiarata inammissibile con riferimento a quelle relative agli anni 2012, 2014 e 2015, come tardivamente richieste successivamente al deposito della di costituzione.
Essa deve essere, per contro, accolta relativamente alle spese sostenute per gli anni 2011 e 2016, come dalla convenuta documentate rispettivamente in ragione di € 370 e di € 190,00, per totali
560,00;
per cui la convenuta stessa ha diritto alla restituzione del relativo 50%, pari a complessivi
280,00.
8)- Spese per dopo scuola ed educazione motoria. Lo stesso è a dirsi per le spese relative al dopo scuola e all'educazione motoria per gli anni 2010 e 2011, che, per quanto già esposto, appaiono anch'esse funzionali rispetto al superiore interesse della minore. Della somma richiesta, tuttavia, la convenuta ha provato l'esborso del minor import di € 431,00 (doc. 74, 75 e 77), che avrà pertanto diritto a vedersi restituire in ragione del 50%, pari a € 215,50.
9)- Spese per visite pediatriche. Per quanto concerne le spese dovute per le visite pediatriche, di cui alcune antecedenti alla sentenza definitiva di separazione dell'aprile 2013, quali dalla convenuta richieste in ragione del 50% dell'importo di € 498,00, il cui pagamento da parte della convenuta
stessa risulta adeguatamente documentato (v. doc. 58, 63, 71), la domanda deve essere accolta, sebbene la convenuta non abbia prodotto alcun accordo scritto, poiché, trattandosi di spese sanitarie, appare evidente che esse fossero necessarie per la tutela il superiore interesse alla salute della figlia minore, data la natura sanitaria della spesa e la sua indispensabilità;
con la conseguenza che la stessa convenuta ha diritto al rimborso del relativo 50%, in ragione di € 249,00.
10)- Spese di psicoterapia. La convenuta chiede la restituzione del 50% delle spese per la psicoterapia della figlia, quali asseritamente sostenute, in parte, nell'anno 2011, ed, in parte, negli anni 2019 e 2020, per complessivi € 1.224,89.
La domanda è, in astratto, fondata, sebbene, anche qui, non risulti alcun accordo tra i coniugi, poiché trattasi di spesa destinata a tutelare l'equilibrio ed il benessere psicologico della figlia, nel quadro della conflittuale separazione dei genitori, come tale certamente necessaria nel superiore interesse della figlia stessa.
In concreto la domanda può tuttavia essere accolta solo con riferimento al 50% della somma € 491,68, quale richiesta, per le spese sostenute per le sedute di psicoterapia dell'anno 2020, e documentalmente provata a mezzo di documentazione tempestivamente prodotta (la convenuta ha prodotto bonifici di pagamento per la terapia svolta nell'anno 2020, per un importo superiore a quello oggetto di domanda, dovendosi, tuttavia, in applicazione del principio della domanda, riconoscere il suo credito nella minor misura di quanto richiesto);
per cui la convenuta stessa ha, per tale causa, diritto alla restituzione dell'importo di € 245,84 (€ 491,00 : 2 = € 245,84).
La domanda deve invece essere respinta relativamente alle spese, per la detta terapia sostenute negli anni 2011 e 2019, con riferimento alle quali la convenuta si è limitata a produrre alcune fatture emessa dalla psicoterapeuta, non corredate da idonea ricevuta di pagamento;
mentre tutta la documentazione tardivamente prodotta con la memoria autorizzata del 23.3.2022, depositata successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, VI co, non può essere in alcun modo utilizzata, anche perché inconferente rispetto al contenuto della domanda.
11)- Spese di riparazione della caldaia della casa coniugale. La domanda di restituzione della spesa di € 750,00, quale sostenuta per la sostituzione della caldaia sita nella casa coniugale, è documentata,
e deve essere pertanto accolta poiché la sostituzione di importanti elementi impiantistici costituisce certamente attività di manutenzione straordinaria, per cui la relativa spesa, al pari delle spese condominiali straordinarie, è a carico del proprietario dell'immobile, che nella specie, è, per sua stessa affermazione, da individuarsi nella persona dell'attore.
12)- Conteggi finali. Per quanto sin qui esposto devesi conclusivamente affermare che l'attore deve restituire alla convenuta-attrice in riconvenzionale le seguenti somme per il 50% di spettanza delle spese da quest'ultima sostenute nell'interesse della figlia: i)- € 1.892,50 per spese di scuola
elementare;
ii)- € 268,50 per spese di scuola liceale;
iii)- € 1.279,25 per spese relative al corso di nuoto sincronizzato;
iv)- € 381,25 per spese relative al corso di pattinaggio artistico;
v)- € 423,19 per spese di attività scoutistica;
vi)- € 5,00, per spese di catechesi;
vii)- € 280,00 per spese di frequentazione di centri estivi;
viii)- € 215,50 per spese relative al dopo scuola ed attività motoria;
ix)- € 249,00 per visite pediatriche;
x)- € 245,84 spese per psicoterapia, per ammontare complessivo di € 4.816,00, al quale debbono aggiungersi € 750,00, per spese di sostituzione della caldaia della casa coniugale, per totale dovuto pari a € 5.566,00.
VII]- Della domanda di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento asseritamente non versato per complessivi € 7.000,00, quale, in via riconvenzionale, dalla convenuta proposta nei confronti dell'attore
La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire poiché per il credito vantato la convenuta dispone già di titolo esecutivo giudiziale, costituito dai provvedimenti dati in sede di separazione, che l'assegno di mantenimento hanno disposto e determinato nell'ammontare (in tal senso, nella specifica in materia di duplicazione del titolo costituito dall'assegno di mantenimento, v. Cass. Civ. n. n. 18284/04 e n. 9393/94).
VIII]- Della compensazione dei reciproci crediti e della condanna dell'attore al pagamento della differenza in dare in favore della convenuta-attrice in riconvenzionale
Come espressamente richiesto dalla parte convenuta-attrice in riconvenzionale, i reciproci crediti, quali riconosciuti in capo alle parti, precisamente, per € 3.553,95, in favore dell'attore, e, per
5.566,00, in favore della convenuta-attrice in riconvenzionale, debbono essere compensati – per compensazione cd. impropria o atecnica, trattandosi di crediti originati dal medesimo rapporto – sino alla concorrenza di quello di minor importo;
per cui l'attore deve essere condannato a pagare alla stessa convenuta-attrice in riconvenzionale la differenza in dare, in ragione dell'importo di € 2.012,05
(€ 5.566,00 - € 3.553,95 = € 2.012,05), oltre interessi legali dal giorno della domanda riconvenzionale, come depositata in data 7.10.2020, al soddisfo.
IX]- Della domanda di accertamento della titolarità della quota del 50% della proprietà della casa coniugale sita in Roma alla Via Nalli n. 144, quale, in via riconvenzionale, dalla convenuta proposta nei confronti dell'attore
La domanda in esame non può essere accolta atteso che, non avendo la convenuta-attrice in riconvenzionale, né la controparte, prodotto l'atto di acquisto dell'immobile di cui si tratta, non è possibile ricostruire le modalità temporali, i presupposti e le condizioni dell'acquisto stesso nonché
la provenienza delle somme nell'occasione versate a titolo di prezzo, elementi questi indispensabili per accertare la pretesa ricaduta dell'immobile stesso nella comunione legale costituita tra i coniugi odierni contendenti.
X]- Del regolamento delle spese processuali
Stante la reciproca soccombenza, sussistono le condizioni di cui all'art. 92, II co, c.p.c., per integralmente compensare le spese del presente giudizio.
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