Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 1096
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Testo completo
28668 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei
Signori
Dott. L A Presidente relatore
Dott. A S G
Dott.ssa M L G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 28668/2020,
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Albalonga, n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Pasqualina
M e A P, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme, presso lo studio dell'Avv.
F P, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
-CONVENUTA-
-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
Oggetto: rapporti patrimoniali tra coniugi separati – restituzione somme – assegno di mantenimento
– risarcimento dei danni – revoca dell'assegnazione della casa coniugale - accertamento della titolarità della quota del 50% della proprietà della casa coniugale.
Con atto di citazione notificato in data 29.5.2020, conveniva in giudizio la coniuge Parte_1
separata . Controparte_1
Esponeva all'uopo a)- che, con sentenza non definitiva n. 22955/2009 r.g. pubblicata in data
9.11.2009, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra lui attore e la convenuta coniuge , e che, nel corso del procedimento, i)- era stata a quest'ultima, collocataria Controparte_1
della figlia minore , assegnata la casa coniugale, sita in Roma alla Via Pia Nalli n. 144, di Per_1
esclusiva proprietà di lui stesso, e ii)- era stato stabilito che entrambi i coniugi provvedessero, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ad essa figlia minore;
b)- che egli aveva sopportato esborsi per complessivi € 11.964,14, per spese condominiali e spese straordinarie per il mantenimento della figlia, senza alcun rimborso da parte della coniuge separata.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che la convenuta venisse condannata a restituire la complessiva somma di € 11.964,14, oltre accessori, ii)- che ad essa venisse ordinato di corrispondere direttamente al l'importo di € 3.117,14, a titolo di spese condominiali ordinarie, Organizzazione_1
oltre ai successivi oneri sopravveniendi, iii)- che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni in ragione di € 5.000,00, oltre accessori, iv)- che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore disposta;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta , preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione, per aver il giudice istruttore anticipato la data di udienza di un giorno rispetto alla data indicata in citazione, senza che venisse notificato il provvedimento di anticipazione;
nel merito, eccepiva l'intervenuta estinzione di parte dei crediti dall'attore azionati ed assumeva quindi, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che tutte le avverse pretese erano comunque infondate;
deduceva -di essere, a sua volta creditrice verso l'attore i)- di € 18.986,93, corrispondente al 50% di quanto da lei corrisposto per spese straordinarie per il mantenimento della figlia e per la manutenzione della casa coniugale, pari ad un totale di € 37.973,87, nonché di ii)- € 7.000,00 a titolo di assegni di mantenimento non versati, per il periodo corrente dal luglio 2008 all'ottobre 2009, e -che
l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Roma alla Via Pia Nalli n. 144, a lei assegnato, era di comune proprietà sua e del coniuge, essendo stato esso acquistato dal coniuge stesso durante il matrimonio, in costanza di regime di comunione dei beni.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che le avverse domande venissero respinte, che, in via riconvenzionale, ii)- l'attore venisse condannato alla restituzione della somma di € 18.986,93, per spese di comune spettanza, nonché al pagamento della somma di € 7.000,00 per assegni di
mantenimento, con compensazione con i crediti eventualmente riconosciuti alla controparte, e iii)- venisse quindi dichiarata la comune proprietà della casa coniugale;
con vittoria di spese.
All'udienza del 24.11.2022, avendo le parti precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione la causa matura per la decisione, con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, quale proposta dalla convenuta.
L'eccezione con cui la convenuta intende far valere la nullità dell'atto di citazione per avere il giudice istruttore anticipato la data di udienza di un giorno rispetto alla data indicata in citazione deve essere disattesa siccome manifestamente infondata;
poiché i)- la descritta anticipazione è successiva al confezionamento e alla notifica dell'atto di citazione e non è comunque, in alcun modo riferibile alla controparte, talché essa non può incidere sulla validità dell'atto stesso;
ii)- l'anticipazione stessa non ha comunque inciso sui termini a difesa garantiti dalla legge, che sono risultati comunque rispettati, per cui non si ravvisa neppure alcuna violazione del diritto alla difesa, che d'altronde non è stata neppure dalla convenuta invocata nel corso della prima udienza del 27.10.2020 (v. verbale udienza cit., in atti).
II] Della domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
11.964,14
L'attore chiede la restituzione della somma di € 11.964,14, quale da lui versata i)- in parte, a titolo di oneri condominiali relativi alla casa coniugale sita in Roma alla Via Pia Nalli n. 144, in ragione di €
5.928,26, dal 01.06.2008 al 31.12.2013, ed in, ragione di € 3.800,00, dal gennaio 2015 all'11.03.2020, ed, i)- in parte, a titolo di spese straordinarie per la figlia , in ragione di € 1.227,29, pari al Per_1
50% di € 2.454,59, per spese mediche, e di € 256,89, pari al 50% di € 513,79, per spese scolastiche,
iii)- in parte, per sanzioni e bolli relativi alla circolazione dell'autovettura Ford Focus tg. CR527BX
, in ragione di € 851,70, pari al 50% di € 1.703,00,.
1)- Gli oneri condominiali. Quanto alla restituzione gli oneri condominiali da lui corrisposti, come richiesta in ragione di complessivi € 9.728,26, l'attore rappresenta che, sebbene di sua esclusiva proprietà, l'appartamento di Via Pia Nalli n. 144, cui gli oneri stessi afferiscono, era stato, in sede di separazione, tuttavia assegnato alla convenuta coniuge, siccome collocataria della minore . Per_1
In argomento, devesi preliminarmente osservare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora la casa coniugale di esclusiva proprietà di uno dei due coniuge, venga assegnata all'altro, gli oneri condominiali sono dovuti, dall'uno ovvero dall'altro, in ragione della loro natura;
e, segnatamente, gli oneri ordinari, essendo correlati all'utilizzo del bene, sono a carico dell'assegnatario, mentre quelli straordinari sono a carico del proprietario (“l'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare), spese che, - in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
- vanno a carico del coniuge assegnatario (v. Cass. Civ. n. 3836/06;
n. 188476/05;
n. 7127/97;
n.
5374/94).
Tanto premesso, per quanto concerne gli oneri condominiali relativi al periodo corrente tra il 2008 e
2013, per i quali si chiede la restituzione di € 5.928,26, la domanda non può essere accolta poiché
l'attore ha prodotto dichiarazione dell'Amministratore del Condominio, di ricezione del relativo pagamento, dalla quale non è dato evincere quali importi siano stati corrisposti per oneri straordinari
e quali per oneri ordinari (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice, all. n. 8);
con la conseguenza che non risulta provato l'esatto ammontare dei corrisposti oneri ordinari soggetti a restituzione.
Per quanto concerne, invece, gli oneri condominiali relativi al periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2019 l'attore ha provato di aver corrisposto la somma complessiva di € 3.800,00, così come risulta dal confronto dei prodotti estratti e dalla attestazione dell'Amministrazione del Condominio in data 11.3.2020 (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice). Tuttavia, dalla stessa attestazione, emerge che l'importo di € 1.042,20 fu dall'attore versato a titolo di spese di esclusiva competenza del proprietario dell'appartamento destinato a casa coniugale (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice, all.
n. 10);
mentre la differenza fu dallo stesso corrisposta per spese ordinarie di competenza, come detto, della coniuge assegnataria;
per cui la convenuta deve restituire all'attore la minor somma di €
2.757,80 (€ 3.800,00 - € 1.042,20 = € 2757,80).
Né, a fronte di quanto appena esposto, risultano fondate le eccezioni, in argomento, formulate dalla convenuta.
Non l'eccezione di prescrizione perché i crediti per restituzione di somme corrisposte nell'interesse di terzi soggetti, non derivando da fatto illecito, né da alcuna delle altre situazioni disciplinate dall'art.
2948 c.c., sono soggette all'ordinaria prescrizione decennale;
mentre il credito accertato in favore dell'attore, siccome avente ad oggetto oneri condominiali relativi al periodo corrente tra il gennaio
2015 ed il dicembre 2019, risulta certamente maturato nel corso del decennio anteriore alla domanda giudiziale, quale proposta con atto di citazione notificato in data 29.5.2020.
Non l'eccezione con la quale la parte convenuta intende far valere un preteso accordo verbale