Trib. Civitavecchia, sentenza 16/05/2024, n. 808
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Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 16 maggio 2024 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Antonio Alfonsi in sostituzione Umberto La Commara per la parte attrice e l'avv. Carla Torregrossa in sostituzione dell'avv. Antonio Esposito per la parte convenuta.
L'Avv. Alfonsi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese le ultime note difensive, chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito. L'Avv. Torregrossa, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese le ultime note difensive, chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito. Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
EC GR SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1/17, C.F. 10368351002, in persona del Commissario Straordinario Dott. Italo Soncini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Umberto La Commara e Stefania Lupini sito in Roma, viale Bruno Buozzi n. 64, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, EC GR SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1/17 conveniva in giudizio Q8 QUASER SRL al fine di ottenere la revoca agli effetti della procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, dei pagamenti per la complessiva somma di euro 120.878,47 eseguiti da UR GR srl da febbraio 2017 a luglio 2017, allora in bonis, in favore di Q8 Quaser srl in relazione ad una serie di fatture per servizio di fornitura. Deduceva, in particolare, che tra le parti erano intercorsi rapporti commerciali e che i predetti pagamenti erano avvenuti nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si trovava in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che il pagamento era avvenuto in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”;
che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento dei pagamenti ricevuti da UR GR srl.
2.Si costituiva in giudizio Q8 QUASER SRL deducendo, nel merito, che i rapporti con UR GR srl avevano avuto avvio per prestazioni di fornitura;
che era operante l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. f) L.F.;
il convenuto non poteva avere contezza di un eventuale stato di insolvenza, né tanto meno ciò poteva evincersi dalle inconcludenti notizie di stampa;
che i pagamenti erano avvenuti nei “termini d'uso”. Concludeva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria fallimentare.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 secies c.p.c..
4.L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003.
Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono