Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2024, n. 340
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Testo completo
N. R.G. 1651/2021 – 1731/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 2.4.2024 alle ore 9.10, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per CH ID, l'avv. LARI LEONARDO
Per SIENA NPL 2018 SRL rappresentata da IE SPA, l'avv. PARRETTI ROBERTO PARTE CONVENUTA
Per FINO 2 SECURITISATION SRL rappresentata da LU SPA, l'avv. BALDACCI PIERLUIGI oggi sostituito dall'avv. BALDACCI GIULIA
Per SA NA l'avv. PETRI DAVID
Il giudice, letto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 19.1.2024, ritenuta la sussistenza di un rapporto di connessione soggettiva e oggettiva, dispone la riunione del procedimento RG. n. 1731/2023
a quello anteriormente iscritto al n. 1651/2021.
Le parti chiedono di precisare le conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lari conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 28.2.2024.
L'avv. Parretti conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 1.3.2023.
L'avv. Baldacci conclude come da nota conclusiva del 1.3.2024.
L'avv. Petri conclude come da nota del 29.2.2024
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2021, riunita alla n. r.g. 1731/2023, promossa da:
CH ID, con l'avv. LARI LEONARDO
PARTE ATTRICE
contro
SIENA NPL 2018 SRL rappresentata da IE SPA, con l'avv. PARRETTI ROBERTO
PARTE CONVENUTA
e contro
FINO 2 SECURITISATION SRL rappresentata da LU SPA, con l'avv. BALDACCI
PIERLUIGI
PARTE CONVENUTA nonché contro
SA NA, con l'avv. PETRI DAVID
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11
Il sig. PE ID ha introdotto il giudizio di merito n. 1651/2021 R.G., a seguito di opposizione ex art.
615 c.p.c. all'esecuzione immobiliare n. 312/2012 R.E., promossa ai suoi danni dinanzi l'intestato Tribunale dalla società Pietro Radici S.p.a., deducendo, quanto ai rapporti con la società Siena Npl 2018 S.r.l., quale cessionaria delle ragioni di credito facenti capo alle varie società del Gruppo Monte dei Paschi, con cui erano stati intrattenuti i rapporti bancari sotto meglio individuati: 1) di aver garantito, unitamente ai sig.ri
PE IZ e PE NO – con fideiussioni omnibus del 5.04.1991, 26.07.1991, 30.07.1991,
18.03.2009 e 23.12.2010 - tutti i debiti di qualsiasi natura derivanti dai rapporti di conto corrente intrattenuti da PRATO TNT RL con la Banca Monte Maschi Siena SP e dal contratto di locazione finanziaria stipulato dalla ridetta PRATO TNT RL con MPS Leasing e Factoring SP;
2) che il Tribunale di
Prato aveva emesso in data 23.08.2012 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1703/2012 ai danni dei ridetti fideiussori per l'importo di € 890.139,13, oltre interessi e spese, a seguito degli insoluti della debitrice principale garantita;
3) che la MPS Gestione Crediti Banca SP aveva provveduto, sulla base di detto titolo, alla notifica di atto di precetto per la somma di € 905.040,93, intervenendo, così, nella esecuzione immobiliare n. 312/2012 R.E.;
4) che anche la Banca Monte dei Paschi di Siena SP era intervenuta nella esecuzione immobiliare n. 312/2012 R.E. per la somma di € 3.009.412,94, per residuo mutuo fondiario, concesso in data 20.03.2003 alla Prato TNT RL, dichiarata poi fallita dal Tribunale di
Prato con sentenza del 25.07.2017, e parimenti garantito dal sig. PE ID;
5) che la Prato TNT RL,
“con l'intervento dei fideiussori”, aveva promosso il giudizio n. 4456/2016 contro la Banca Monte dei Paschi di
Siena SP dinanzi il Tribunale di Prato per ravvisati vizi relativi ai contratti di conto corrente ed il giudizio
n. 892/2017 contro la MPS Capital Services SP dinanzi il Tribunale di Firenze per asseriti vizi del contratto di mutuo fondiario del 20.03.2003, essendo stata eccepita dalla Banca in entrambi i casi la compensazione tra il credito asseritamente vantato dalla controparte con la somma portata in proprio favore dal decreto ingiuntivo n. 1703/2012 del Tribunale di Prato;
6) che, a seguito della cessione dei crediti bancari succitati in favore di Siena Npl 2018 RL, era stato sottoscritto in data 8.07.2020 atto di transazione tra la medesima e la Curatela Fallimentare di Prato TNT RL, nel quale, a fronte della riduzione del credito alla minor somma di € 1.950.000,00 e dell'impegno al suo versamento da parte della Curatela in via privilegiata alla cedente, era stata prevista la definizione delle cause n. 892/2017 R.G. dinanzi il Tribunale di
Firenze e n. 4456/2016 R.G. dinanzi il Tribunale di Prato, attraverso la rinuncia di parte attrice e la accettazione delle convenute;
7) che le parti della transazione avevano espressamente escluso dall'accordo i garanti, da considerarsi, quindi, comunque obbligati per le ragioni di credito vantate verso di loro da Siena
NPL 2018 RL e nonostante la loro dichiarazione di voler profittare della transazione medesima ex art. 1304
c.c.;
8) l'illegittimità di detta esclusione, essendo vietato alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale. Parte attrice in citazione ha dedotto, altresì, quanto ai rapporti con la odierna IN 2 AT RL, cessionaria delle ragioni creditorie di UN pagina 3 di 11
SP: 1) che la medesima era intervenuta nella predetta procedura esecutiva immobiliare n. 312/2012 R.E. sulla base del decreto ingiuntivo n. 2328/2011 emesso dal Tribunale di Prato - tra gli altri - nei propri riguardi;
2) che sull'opposizione spiegata avverso il predetto decreto ingiuntivo si era pronunciato il
Tribunale di Prato con sentenza n. 873 del 16.07.2014, poi appellata;
3) che l'intervento della IN 2
AT RL era da qualificare come inammissibile, in quanto fondato su un titolo revocato dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza n. 2761/2019 del 20.11.2019, ricorsa in cassazione. Parte attrice ha, così, concluso: “- NEL MERITO, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la mancanza di qualunque credito da parte delle intervenute resistenti nei confronti del ricorrente a seguito della sopravvenuta estinzione delle ragioni creditorie per effetto della transazione del 08.07.2020 e della sentenza della
Corte d'Appello di Firenze n.2761/2019, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. PE ID alle stesse resistenti intervenute e conseguentemente l'inammissibilità/inefficacia dell'intervento spiegato da quest'ultime nella presente procedura e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e comunque la mancanza di ogni diritto delle stesse di procedere in executivis nei confronti del ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta Siena Npl 2018 RL, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di citazione e rilevando: 1) una efficacia della transazione limitata ai contraenti e, quindi, a Siena
Npl 2018 RL medesima, alla Curatela del Fallimento Prato Tnt RL ed alla Banca Monte dei Paschi di Siena
SP, essendo stato espressamente escluso che “qualsiasi effetto dell'accordo si riverberasse anche nei confronti dei garanti che rimanevano quindi obbligati per gli impegni a suo tempo assunti nei confronti delle banche e quindi della cessionaria odierna comparente” e non trattandosi nel caso di specie di una obbligazione solidale, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 1304 c.c.;
2) laddove ritenuta esistente la solidarietà, l'assenza di solidarietà nei confronti degli organi fallimentari e, comunque, l'assunzione di comportamenti antitetici rispetto alla reale intenzione di transigere;
3) quanto all'ammontare dei crediti, che il credito vantato da
Siena Npl 2018 srl, quale cessionaria di Mps Capital Service spa per l'esposizione di cui al contratto di mutuo del 20.03.2003, si sarebbe ridotto ad € 1.059.412,94, oltre interessi, essendo invece divenuto definitivo, a seguito di mancata opposizione, il credito in origine in capo a Banca Monte dei Paschi di Siena
SP per € 905.040,93, come da atto di precetto in virtù di decreto ingiuntivo n. 1703/2012 del Tribunale di
Prato. Siena Npl 2018 RL ha, quindi, concluso nel senso seguente: “affinchè l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia respingere le domande tutte proposte dal Sig. PE
ID in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 2.4.2024 alle ore 9.10, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per CH ID, l'avv. LARI LEONARDO
Per SIENA NPL 2018 SRL rappresentata da IE SPA, l'avv. PARRETTI ROBERTO PARTE CONVENUTA
Per FINO 2 SECURITISATION SRL rappresentata da LU SPA, l'avv. BALDACCI PIERLUIGI oggi sostituito dall'avv. BALDACCI GIULIA
Per SA NA l'avv. PETRI DAVID
Il giudice, letto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 19.1.2024, ritenuta la sussistenza di un rapporto di connessione soggettiva e oggettiva, dispone la riunione del procedimento RG. n. 1731/2023
a quello anteriormente iscritto al n. 1651/2021.
Le parti chiedono di precisare le conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lari conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 28.2.2024.
L'avv. Parretti conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 1.3.2023.
L'avv. Baldacci conclude come da nota conclusiva del 1.3.2024.
L'avv. Petri conclude come da nota del 29.2.2024
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2021, riunita alla n. r.g. 1731/2023, promossa da:
CH ID, con l'avv. LARI LEONARDO
PARTE ATTRICE
contro
SIENA NPL 2018 SRL rappresentata da IE SPA, con l'avv. PARRETTI ROBERTO
PARTE CONVENUTA
e contro
FINO 2 SECURITISATION SRL rappresentata da LU SPA, con l'avv. BALDACCI
PIERLUIGI
PARTE CONVENUTA nonché contro
SA NA, con l'avv. PETRI DAVID
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11
Il sig. PE ID ha introdotto il giudizio di merito n. 1651/2021 R.G., a seguito di opposizione ex art.
615 c.p.c. all'esecuzione immobiliare n. 312/2012 R.E., promossa ai suoi danni dinanzi l'intestato Tribunale dalla società Pietro Radici S.p.a., deducendo, quanto ai rapporti con la società Siena Npl 2018 S.r.l., quale cessionaria delle ragioni di credito facenti capo alle varie società del Gruppo Monte dei Paschi, con cui erano stati intrattenuti i rapporti bancari sotto meglio individuati: 1) di aver garantito, unitamente ai sig.ri
PE IZ e PE NO – con fideiussioni omnibus del 5.04.1991, 26.07.1991, 30.07.1991,
18.03.2009 e 23.12.2010 - tutti i debiti di qualsiasi natura derivanti dai rapporti di conto corrente intrattenuti da PRATO TNT RL con la Banca Monte Maschi Siena SP e dal contratto di locazione finanziaria stipulato dalla ridetta PRATO TNT RL con MPS Leasing e Factoring SP;
2) che il Tribunale di
Prato aveva emesso in data 23.08.2012 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1703/2012 ai danni dei ridetti fideiussori per l'importo di € 890.139,13, oltre interessi e spese, a seguito degli insoluti della debitrice principale garantita;
3) che la MPS Gestione Crediti Banca SP aveva provveduto, sulla base di detto titolo, alla notifica di atto di precetto per la somma di € 905.040,93, intervenendo, così, nella esecuzione immobiliare n. 312/2012 R.E.;
4) che anche la Banca Monte dei Paschi di Siena SP era intervenuta nella esecuzione immobiliare n. 312/2012 R.E. per la somma di € 3.009.412,94, per residuo mutuo fondiario, concesso in data 20.03.2003 alla Prato TNT RL, dichiarata poi fallita dal Tribunale di
Prato con sentenza del 25.07.2017, e parimenti garantito dal sig. PE ID;
5) che la Prato TNT RL,
“con l'intervento dei fideiussori”, aveva promosso il giudizio n. 4456/2016 contro la Banca Monte dei Paschi di
Siena SP dinanzi il Tribunale di Prato per ravvisati vizi relativi ai contratti di conto corrente ed il giudizio
n. 892/2017 contro la MPS Capital Services SP dinanzi il Tribunale di Firenze per asseriti vizi del contratto di mutuo fondiario del 20.03.2003, essendo stata eccepita dalla Banca in entrambi i casi la compensazione tra il credito asseritamente vantato dalla controparte con la somma portata in proprio favore dal decreto ingiuntivo n. 1703/2012 del Tribunale di Prato;
6) che, a seguito della cessione dei crediti bancari succitati in favore di Siena Npl 2018 RL, era stato sottoscritto in data 8.07.2020 atto di transazione tra la medesima e la Curatela Fallimentare di Prato TNT RL, nel quale, a fronte della riduzione del credito alla minor somma di € 1.950.000,00 e dell'impegno al suo versamento da parte della Curatela in via privilegiata alla cedente, era stata prevista la definizione delle cause n. 892/2017 R.G. dinanzi il Tribunale di
Firenze e n. 4456/2016 R.G. dinanzi il Tribunale di Prato, attraverso la rinuncia di parte attrice e la accettazione delle convenute;
7) che le parti della transazione avevano espressamente escluso dall'accordo i garanti, da considerarsi, quindi, comunque obbligati per le ragioni di credito vantate verso di loro da Siena
NPL 2018 RL e nonostante la loro dichiarazione di voler profittare della transazione medesima ex art. 1304
c.c.;
8) l'illegittimità di detta esclusione, essendo vietato alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale. Parte attrice in citazione ha dedotto, altresì, quanto ai rapporti con la odierna IN 2 AT RL, cessionaria delle ragioni creditorie di UN pagina 3 di 11
SP: 1) che la medesima era intervenuta nella predetta procedura esecutiva immobiliare n. 312/2012 R.E. sulla base del decreto ingiuntivo n. 2328/2011 emesso dal Tribunale di Prato - tra gli altri - nei propri riguardi;
2) che sull'opposizione spiegata avverso il predetto decreto ingiuntivo si era pronunciato il
Tribunale di Prato con sentenza n. 873 del 16.07.2014, poi appellata;
3) che l'intervento della IN 2
AT RL era da qualificare come inammissibile, in quanto fondato su un titolo revocato dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza n. 2761/2019 del 20.11.2019, ricorsa in cassazione. Parte attrice ha, così, concluso: “- NEL MERITO, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la mancanza di qualunque credito da parte delle intervenute resistenti nei confronti del ricorrente a seguito della sopravvenuta estinzione delle ragioni creditorie per effetto della transazione del 08.07.2020 e della sentenza della
Corte d'Appello di Firenze n.2761/2019, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. PE ID alle stesse resistenti intervenute e conseguentemente l'inammissibilità/inefficacia dell'intervento spiegato da quest'ultime nella presente procedura e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e comunque la mancanza di ogni diritto delle stesse di procedere in executivis nei confronti del ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta Siena Npl 2018 RL, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di citazione e rilevando: 1) una efficacia della transazione limitata ai contraenti e, quindi, a Siena
Npl 2018 RL medesima, alla Curatela del Fallimento Prato Tnt RL ed alla Banca Monte dei Paschi di Siena
SP, essendo stato espressamente escluso che “qualsiasi effetto dell'accordo si riverberasse anche nei confronti dei garanti che rimanevano quindi obbligati per gli impegni a suo tempo assunti nei confronti delle banche e quindi della cessionaria odierna comparente” e non trattandosi nel caso di specie di una obbligazione solidale, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 1304 c.c.;
2) laddove ritenuta esistente la solidarietà, l'assenza di solidarietà nei confronti degli organi fallimentari e, comunque, l'assunzione di comportamenti antitetici rispetto alla reale intenzione di transigere;
3) quanto all'ammontare dei crediti, che il credito vantato da
Siena Npl 2018 srl, quale cessionaria di Mps Capital Service spa per l'esposizione di cui al contratto di mutuo del 20.03.2003, si sarebbe ridotto ad € 1.059.412,94, oltre interessi, essendo invece divenuto definitivo, a seguito di mancata opposizione, il credito in origine in capo a Banca Monte dei Paschi di Siena
SP per € 905.040,93, come da atto di precetto in virtù di decreto ingiuntivo n. 1703/2012 del Tribunale di
Prato. Siena Npl 2018 RL ha, quindi, concluso nel senso seguente: “affinchè l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia respingere le domande tutte proposte dal Sig. PE
ID in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi
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