Trib. Vercelli, sentenza 13/01/2025, n. 1003
TRIB Vercelli
Sentenza
13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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TRIB Vercelli
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13 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2024 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni – Indennizzo promossa da
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), rappresentata e difesa dall'avv. PALMERI CALOGERO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
CARROZZERIA AG S.N.C. DI AG ER E EA &
C. (C.F. 01934210020), rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE SONIA, elettivamente domiciliata in VIA KENNEDY, 47 13882 VERGNASCO FRAZIONE DI CERRIONE presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate.
pagina 1 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione in appello, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ha promosso giudizio di appello nei confronti di CARROZZERIA AG S.N.C. DI AG ER
E EA &
C. e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 102/2024 con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento del danno promossa dalla ZZ NO s.n.c. in qualità di cessionaria del credito derivante dall'indennizzo previsto ai sensi della polizza stipulata dalla sig.ra IC
AL con LS s.p.a.
Parte attrice ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma, previa rinnovazione della C.T.U. svolta nel primo grado.
Quali motivi di appello ha dedotto:
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt.
1227 e 1905 c.c., nonché 116 e 196 c.p.c.;
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c. in punto quanto alla condanna per spese di mediazione, giudiziali, di C.T.U. e di
C.T.P.
LS ha dunque domandato, nel merito, di accertare e determinare l'indennizzo spettante secondo polizza, condannando la ZZ NO alla restituzione di quanto versato in eccesso in adempimento della sentenza di primo grado.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello.
Inizialmente disposta la rinnovazione della C.T.U. espletata nel primo grado, a fronte di opposizione di parte appellata, si è ritenuto di poter decidere senza rinnovare l'indagine tecnica.
La causa è stata quindi discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Sulle questioni preliminari, anche con riguardo alla ricusazione del consulente in primo grado.
I motivi di gravame sono chiaramente ricavabili nell'atto di citazione in appello;
vi è stata chiara indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste sulla base delle circostanze da cui deriva la violazione della legge, pertanto, non si ravvisa ipotesi di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'appello non è inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., anzi, va parzialmente accolto, come si dirà.
pagina 2 di 21
LS, nel motivare l'appello, ricorda che “a seguito del deposito della C.T.U. veniva presentata istanza ex art. 196 c.p.c., nella quale si poneva o in evidenza le incongruenze della perizia …” (pag. 3 dell'atto di cit. in appello). Non risulta che sia stata formalizzata un'istanza di ricusazione vera e propria prima del conferimento dell'incarico, mentre l'istanza di LS ex art. 196 c.p.c. è stata disattesa dal Giudice di
Pace.
In generale: “L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c.” (Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 26358 del 19/11/2020).
Considerando che la scrivente procederà ad esaminare i fatti e le prove raccolte in corso di causa discostandosi, per alcuni aspetti salienti, dalle risultanze della C.T.U., si ritiene che la questione resti assorbita.
III
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Appare opportuno ricordare i principali fatti di causa come descritti in primo grado:
1. la sig.ra IC AL ha contratto con la LS s.p.a. una polizza relativa al veicolo EN
TU tg GJ682CJ che prevede la garanzia contro eventi naturali, con scoperto del 10% e minimo indennizzabile pari a 200 euro (doc. 1 della ZZ in primo grado);
2. in data 5.6.2022, in Santhià, il veicolo assicurato subiva danni a causa della grandine che si abbatteva sulla zona, come da denuncia sinistro in atti;
3. i danni indicati dalla ZZ ammontano a complessivi 5.050 euro, pari a 4.545 euro al netto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
4. i danni sono stati richiesti in base a preventivo, fattura e fotografie del veicolo e delle opere di riparazione (cfr. docc. 4, 5 e 6 della ZZ in primo grado);
5. la sig.ra AL ha ceduto il proprio credito alla ZZ NO che ha effettuato la riparazione (cfr. docc. 7 e 8 della ZZ in primo grado);
6. la richiesta di indennizzo formulata alla LS non è stata accolta e il tentativo di mediazione ha dato esito negativo (cfr. docc. 8, 9, 10 e 11 della ZZ in primo grado);
7. la ZZ ha indicato i costi di manodopera in 62 euro all'ora e per materiali di consumo in 32 euro all'ora evidenziando che si tratti di prezzi che rientrano nella fascia di prezzi comunicati dalle
pagina 3 di 21
Associazioni di categoria alla Camera di Commercio di zona (doc. 12 della ZZ in primo grado);
in particolare:
8. le tariffe per la manodopera sul territorio biellese, dove opera la ZZ NO, considerata la fascia di prezzi comunicata dalle Organizzazioni rappresentative del settore, oscillano per il 2022 da un minimo di 40,16 euro ad un massimo di 72,48 euro all'ora, oltre I.V.A., sulla base dei dati raccolti e comunicati da tali associazioni rappresentative del settore nel 2017, successivamente aggiornati all'aumento del costo della vita;
9. la ZZ ha allegato che il costo orario dei materiali di consumo per il tipo di verniciatura applicato, c.d. “doppio strato”, nel corso del 2017 sul territorio biellese si attestava in media su
28,07 euro, oltre I.V.A., con un aumento negli anni successivi che ha portato il valore nel 2022, anno del sinistro, a 34,81 euro, oltre I.V.A. (cfr. sempre doc. 12 della ZZ in primo grado).
In primo grado la ZZ ha ritenuto la consulenza tecnica d'ufficio addirittura superflua, richiamando la congruità delle proprie tariffe perché ricomprese nella fascia di prezzi più ampia depositata presso la Camera di Commercio di cui si è detto sopra (doc. 12 della ZZ).
LS ha contestato l'eccessività del costo delle riparazioni e ha chiesto, in primo grado, di espletare una consulenza tecnica volta a determinare ai sensi di polizza l'ammontare dell'indennizzo.
La consulenza è stata disposta, in primo grado, su richiesta anche della ZZ NO
(nelle conclusioni di primo grado proprio la ZZ aveva domandato, “se del caso”, “l'ammissione di
C.T.U. tecnica volta ad accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo EN TU …per cui è causa”).
La C.T.U., in primo grado, ha stimato il costo delle riparazioni congruo e il Giudice di Pace, ritenendo la valutazione del consulente condivisibile, ha condannato LS al pagamento della somma di 4.545,00 euro a titolo d'indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
LS ha appellato la sentenza chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica.
La ZZ NO si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello.
La scrivente aveva ritenuto di dover procedere ad una rinnovazione della consulenza, cercando di motivare, senza anticipare il giudizio, le ragioni per le quali tale rinnovazione era da ritenersi utile.
La ZZ NO si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello e ha preannunciato istanza di ricusazione del consulente tecnico in caso si fosse proceduto con la rinnovazione.
La scrivente ha deciso di soprassedere dalla rinnovazione della consulenza in grado di appello, con effetto assorbente sull'istanza di ricusazione.
IV pagina 4 di 21
Premessa.
Non si tratta di lasciare libero il mercato di operare nel suo naturale punto di caduta tra l'incontro della domanda e dell'offerta perché qui non vi è alcun naturale punto di caduta, visto che la cliente non ha pagato per la riparazione ottenuta, ma ha girato il costo all'Assicurazione, senza nulla anticipare.
Occorre, dunque, verificare che il prezzo praticato dal riparatore, che agisce in qualità di cessionario del credito, sia ricompreso tra quelli correnti del mercato, non dovendo l'indennizzo, ossia il risarcimento, assumere connotati puntivi e nemmeno speculativi, circostanza questa in grado di sovvertire proprio quel mercato che la difesa di parte appellata pretende di difendere.
Se, infatti, i prezzi applicati dal riparatore, che è anche cessionario del credito assicurativo, non sono in linea con il mercato, si potrebbe assistere, se il fenomeno si replicasse su larga scala, ad una crescita esponenziale dei costi assicurativi, che genererebbe un circolo vizioso.
Tanto le carrozzerie quanto le compagnie assicurative operano sul mercato, non per spirito di solidarietà, ma con intento lucrativo, l'unica soluzione, pertanto, è assicurare che il mercato operi secondo regole prevedibili e non falsate dal gioco di una delle parti.
Il risarcimento e, allo stesso modo l'indennizzo, salvo diversa previsione di polizza, va limitato alla prevedibilità del danno come stabilita dall'art. 1225 c.c., per cui quando, come in questo caso, il danno non dipende da dolo del debitore, il
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2024 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni – Indennizzo promossa da
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), rappresentata e difesa dall'avv. PALMERI CALOGERO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
CARROZZERIA AG S.N.C. DI AG ER E EA &
C. (C.F. 01934210020), rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE SONIA, elettivamente domiciliata in VIA KENNEDY, 47 13882 VERGNASCO FRAZIONE DI CERRIONE presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate.
pagina 1 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione in appello, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ha promosso giudizio di appello nei confronti di CARROZZERIA AG S.N.C. DI AG ER
E EA &
C. e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 102/2024 con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento del danno promossa dalla ZZ NO s.n.c. in qualità di cessionaria del credito derivante dall'indennizzo previsto ai sensi della polizza stipulata dalla sig.ra IC
AL con LS s.p.a.
Parte attrice ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma, previa rinnovazione della C.T.U. svolta nel primo grado.
Quali motivi di appello ha dedotto:
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt.
1227 e 1905 c.c., nonché 116 e 196 c.p.c.;
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c. in punto quanto alla condanna per spese di mediazione, giudiziali, di C.T.U. e di
C.T.P.
LS ha dunque domandato, nel merito, di accertare e determinare l'indennizzo spettante secondo polizza, condannando la ZZ NO alla restituzione di quanto versato in eccesso in adempimento della sentenza di primo grado.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello.
Inizialmente disposta la rinnovazione della C.T.U. espletata nel primo grado, a fronte di opposizione di parte appellata, si è ritenuto di poter decidere senza rinnovare l'indagine tecnica.
La causa è stata quindi discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Sulle questioni preliminari, anche con riguardo alla ricusazione del consulente in primo grado.
I motivi di gravame sono chiaramente ricavabili nell'atto di citazione in appello;
vi è stata chiara indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste sulla base delle circostanze da cui deriva la violazione della legge, pertanto, non si ravvisa ipotesi di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'appello non è inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., anzi, va parzialmente accolto, come si dirà.
pagina 2 di 21
LS, nel motivare l'appello, ricorda che “a seguito del deposito della C.T.U. veniva presentata istanza ex art. 196 c.p.c., nella quale si poneva o in evidenza le incongruenze della perizia …” (pag. 3 dell'atto di cit. in appello). Non risulta che sia stata formalizzata un'istanza di ricusazione vera e propria prima del conferimento dell'incarico, mentre l'istanza di LS ex art. 196 c.p.c. è stata disattesa dal Giudice di
Pace.
In generale: “L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c.” (Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 26358 del 19/11/2020).
Considerando che la scrivente procederà ad esaminare i fatti e le prove raccolte in corso di causa discostandosi, per alcuni aspetti salienti, dalle risultanze della C.T.U., si ritiene che la questione resti assorbita.
III
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Appare opportuno ricordare i principali fatti di causa come descritti in primo grado:
1. la sig.ra IC AL ha contratto con la LS s.p.a. una polizza relativa al veicolo EN
TU tg GJ682CJ che prevede la garanzia contro eventi naturali, con scoperto del 10% e minimo indennizzabile pari a 200 euro (doc. 1 della ZZ in primo grado);
2. in data 5.6.2022, in Santhià, il veicolo assicurato subiva danni a causa della grandine che si abbatteva sulla zona, come da denuncia sinistro in atti;
3. i danni indicati dalla ZZ ammontano a complessivi 5.050 euro, pari a 4.545 euro al netto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
4. i danni sono stati richiesti in base a preventivo, fattura e fotografie del veicolo e delle opere di riparazione (cfr. docc. 4, 5 e 6 della ZZ in primo grado);
5. la sig.ra AL ha ceduto il proprio credito alla ZZ NO che ha effettuato la riparazione (cfr. docc. 7 e 8 della ZZ in primo grado);
6. la richiesta di indennizzo formulata alla LS non è stata accolta e il tentativo di mediazione ha dato esito negativo (cfr. docc. 8, 9, 10 e 11 della ZZ in primo grado);
7. la ZZ ha indicato i costi di manodopera in 62 euro all'ora e per materiali di consumo in 32 euro all'ora evidenziando che si tratti di prezzi che rientrano nella fascia di prezzi comunicati dalle
pagina 3 di 21
Associazioni di categoria alla Camera di Commercio di zona (doc. 12 della ZZ in primo grado);
in particolare:
8. le tariffe per la manodopera sul territorio biellese, dove opera la ZZ NO, considerata la fascia di prezzi comunicata dalle Organizzazioni rappresentative del settore, oscillano per il 2022 da un minimo di 40,16 euro ad un massimo di 72,48 euro all'ora, oltre I.V.A., sulla base dei dati raccolti e comunicati da tali associazioni rappresentative del settore nel 2017, successivamente aggiornati all'aumento del costo della vita;
9. la ZZ ha allegato che il costo orario dei materiali di consumo per il tipo di verniciatura applicato, c.d. “doppio strato”, nel corso del 2017 sul territorio biellese si attestava in media su
28,07 euro, oltre I.V.A., con un aumento negli anni successivi che ha portato il valore nel 2022, anno del sinistro, a 34,81 euro, oltre I.V.A. (cfr. sempre doc. 12 della ZZ in primo grado).
In primo grado la ZZ ha ritenuto la consulenza tecnica d'ufficio addirittura superflua, richiamando la congruità delle proprie tariffe perché ricomprese nella fascia di prezzi più ampia depositata presso la Camera di Commercio di cui si è detto sopra (doc. 12 della ZZ).
LS ha contestato l'eccessività del costo delle riparazioni e ha chiesto, in primo grado, di espletare una consulenza tecnica volta a determinare ai sensi di polizza l'ammontare dell'indennizzo.
La consulenza è stata disposta, in primo grado, su richiesta anche della ZZ NO
(nelle conclusioni di primo grado proprio la ZZ aveva domandato, “se del caso”, “l'ammissione di
C.T.U. tecnica volta ad accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo EN TU …per cui è causa”).
La C.T.U., in primo grado, ha stimato il costo delle riparazioni congruo e il Giudice di Pace, ritenendo la valutazione del consulente condivisibile, ha condannato LS al pagamento della somma di 4.545,00 euro a titolo d'indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
LS ha appellato la sentenza chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica.
La ZZ NO si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello.
La scrivente aveva ritenuto di dover procedere ad una rinnovazione della consulenza, cercando di motivare, senza anticipare il giudizio, le ragioni per le quali tale rinnovazione era da ritenersi utile.
La ZZ NO si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello e ha preannunciato istanza di ricusazione del consulente tecnico in caso si fosse proceduto con la rinnovazione.
La scrivente ha deciso di soprassedere dalla rinnovazione della consulenza in grado di appello, con effetto assorbente sull'istanza di ricusazione.
IV pagina 4 di 21
Premessa.
Non si tratta di lasciare libero il mercato di operare nel suo naturale punto di caduta tra l'incontro della domanda e dell'offerta perché qui non vi è alcun naturale punto di caduta, visto che la cliente non ha pagato per la riparazione ottenuta, ma ha girato il costo all'Assicurazione, senza nulla anticipare.
Occorre, dunque, verificare che il prezzo praticato dal riparatore, che agisce in qualità di cessionario del credito, sia ricompreso tra quelli correnti del mercato, non dovendo l'indennizzo, ossia il risarcimento, assumere connotati puntivi e nemmeno speculativi, circostanza questa in grado di sovvertire proprio quel mercato che la difesa di parte appellata pretende di difendere.
Se, infatti, i prezzi applicati dal riparatore, che è anche cessionario del credito assicurativo, non sono in linea con il mercato, si potrebbe assistere, se il fenomeno si replicasse su larga scala, ad una crescita esponenziale dei costi assicurativi, che genererebbe un circolo vizioso.
Tanto le carrozzerie quanto le compagnie assicurative operano sul mercato, non per spirito di solidarietà, ma con intento lucrativo, l'unica soluzione, pertanto, è assicurare che il mercato operi secondo regole prevedibili e non falsate dal gioco di una delle parti.
Il risarcimento e, allo stesso modo l'indennizzo, salvo diversa previsione di polizza, va limitato alla prevedibilità del danno come stabilita dall'art. 1225 c.c., per cui quando, come in questo caso, il danno non dipende da dolo del debitore, il
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