Trib. Paola, sentenza 13/05/2024, n. 365

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 13/05/2024, n. 365
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 365
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. F L Presidente dott.ssa S S Giudice relatore dott.ssa F L G, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 904 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, rimessa al Collegio per la decisone con ordinanza del 5.02.2024, vertente
TRA
, nato a Cosenza il 15.04.1964, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. V B sito in Rende (Cs) al Viale della Resistenza n. 98, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 23.03.2023;

attore
E
, nata a Cosenza il 26.04.1980 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'avv. G C sito alla Via delle Medaglie d'Oro n. 42, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata in data 18.10.2021;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2021, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
in Fuscaldo in data 19.07.2010 (trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1 medesimo Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2010), in costanza del quale sono nati due figli, il 25.01.2011 e il 14.12.2012. A fondamento della domanda ha Persona_1 Per_2
1
dedotto che, con sentenza non definitiva n. 595/2020 del 21.10.2020, passata in giudicato, il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi nel giudizio iscritto al
R.G. n. 699/2019, all'epoca ancora pendente;
a seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale tenuta nell'ambito di detto procedimento, in data 9.07.2019, sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.;
in particolare, è stato disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, nonché
è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile complessiva di euro 1.000,00 per il mantenimento della stessa (pari ad euro 300,00) e dei due figli (pari alla somma totale di euro 700,00), oltre a prevedere la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 60% a suo carico e del 40% a carico della madre;
si è sempre interessato dei figli, sia dal punto di vista morale che materiale;
svolge la professione di medico-geriatra presso l'ospedale civile di Cosenza e percepisce una retribuzione Org_1 mensile netta di euro 3.200,00 circa, con cui deve far fronte sia al suddetto mantenimento per la moglie e i figli, sia a diverse spese mensili fisse (come l'esborso di euro 278,55 per il riscatto della laurea a fini pensionistici, euro 270,00 per il noleggio dell'auto a lungo termine, euro
500,00 per la rata di un mutuo, euro 250,00 circa per le spese di carburante e parcheggio sostenute per raggiungere il posto di lavoro), tanto che con la residua somma di euro 800,00 circa a stento riesce a provvedere alle sue fondamentali esigenze di vita;
durante il periodo della pandemia covid-19, il reparto di geriatria (presso cui lui lavora) è stato trasformato in reparto covid, pertanto, al fine di evitare un eventuale contagio dei figli, non ha esercitato il diritto di visita come previsto nell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione dei coniugi, pur intrattenendo con i figli assidui e quotidiani contatti telefonici;
Controparte_1
è insegnante e percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1.600,00 circa, oltre a trattamenti accessori e ulteriori compensi per l'attività di c.t.u. svolta presso il Tribunale di
Paola;
egli vive insieme alla madre novantenne in una casa (già adibita ad abitazione familiare) di cui entrambi sono comproprietari, pur avendo proposto e messo a disposizione della moglie un altro immobile presso cui abitare;
dalla pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi, gli stessi non si sono più riconciliati, sicché è definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ;
disporre l'affido Controparte_1 condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita secondo le modalità indicate in ricorso;
porre a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei soli due figli (pari ad euro 300,00 per ciascuno), oltre a dover contribuire alle spese straordinarie da sostenere per gli stessi nella misura del 50%.
2
, si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 18.10.2021. Controparte_1
La stessa, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso proposta, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Paola in favore di quello di Cosenza, essendo residente e domiciliata in Spezzano della Sila (Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Cosenza). Inoltre, nel merito, nel contestare quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha rilevato che, nel procedimento di separazione dei coniugi (all'epoca ancora pendente), ha, tra l'altro, chiesto l'addebito della separazione a carico del marito per i plurimi maltrattamenti subiti dallo stesso in costanza del rapporto matrimoniale (tanto che è stato anche sottoposto, nell'ambito del procedimento Parte_1 penale iscritto al R.G.N.R. n. 351/2020 e R.GIP n. 284/2020, alla misura cautelare del divieto di comunicazione ed avvicinamento alla sua persona e ai luoghi da lei abitualmente frequentati);
il coniuge si è sempre disinteressato dei figli e tale atteggiamento si è accentuato soprattutto dopo
l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nel giudizio di separazione dei coniugi, avendo lo stesso disatteso le statuizioni riguardanti l'esercizio del diritto di visita dei figli;
inoltre, il marito ha tenuto nei confronti dei figli un comportamento autoritario e distaccato, lontano dagli interessi e dalle esigenze degli stessi, non concedendo loro neppure momenti di svago con l'utilizzo di dispositivi elettronici;
inoltre, quando i figli minori sono stati dal padre, quest'ultimo ha sempre utilizzato parole dispregiative nei suoi confronti, al punto che Per_1
disapprovando tali affermazioni, è stata persino picchiata dallo stesso;
lei è insegnante
[...] fuori sede e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, con cui deve far fronte, tra l'altro, alle spese di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro (dovendo percorrere circa 200 km al giorno), a differenza del marito che percepisce uno stipendio mensile di euro 3.800,00 circa, oltre ad ulteriori compensi sia per le visite private ed intramoenia effettuate, sia per gli incarichi di c.t.u. conferitigli dal Tribunale di Paola;
il mantenimento posto a carico del marito nel giudizio di separazione per lei e i due figli minori è insufficiente e non rapportato alle effettive consistenze economico-patrimoniali dei coniugi;
per volere del marito si è dedicata alla cura dei figli e della famiglia, sacrificando le proprie aspettative di crescita professionale.
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Paola in favore di quello di Cosenza, nonché, nel merito, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ;
Parte_1 disporre l'affido esclusivo dei figli minori e in suo favore, con Persona_1 Per_2 possibilità di mutare tale regime di affido in quello condiviso qualora il comportamento del coniuge avesse assunto i connotati della normalità e regolarità, senza essere pregiudizievole per
i minori;
regolamentare l'esercizio del diritto di visita dei figli da parte di secondo Parte_1 le modalità stabilite con l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione dei coniugi;
porre a carico di l'obbligo di versarle la somma mensile complessiva di Parte_1 euro 1.400,00 a titolo di mantenimento dei due figli (pari ad euro 700,00 per ciascuno), con
3 Org rivalutazione monetaria secondo gli indici oltre alle spese straordinarie da sostenere in loro favore nella misura del 60%;
prevedere l'obbligo di di corrisponderle la somma Parte_1 mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutare come per legge;
assegnare la casa coniugale a nel caso in cui fosse stato previsto il versamento in suo favore, a Parte_1 titolo di assegno divorzile, di una somma di denaro comprendente anche quella necessaria per pagare il canone di locazione di una casa ove abitare con i figli minori o, in difetto, assegnarle la casa familiare;
condannare al pagamento delle spese e competenze di lite, con Parte_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 17.11.2021 (emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi tenuta in data 9.11.2021), sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 4, comma 8, della legge dell'1.12.1970 n. 898. In particolare, riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di
Paola (stante la residenza della convenuta, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nel Comune di San Lucido, ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale), sono state confermate le statuizioni
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