Trib. Arezzo, sentenza 11/02/2025, n. 70

TRIB Arezzo
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Arezzo
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 11/02/2025, n. 70
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 70
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

n. 1292/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1292/2024 r.g. promossa da
RI OS (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDO TOVOLI e dell'avv. GANCI FABIO ([...]) Indirizzo Telematico;
IC ER ([...]) Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. LEONARDO TOVOLI
RICORRENTE nei confronti di
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
([...]) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 RI OS, agisce nei confronti del Ministero dell'Istruzione (MIM) per esporre: -che per una pluralità
di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
-che, in quanto docente a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo le differenze retributive così come ivi quantificate
Si costituisce ritualmente il Ministero resistente, chiedendo di rigettare nel merito la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e pare meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal
Ministero resistente, in quanto parte ricorrente ha dimostrato per tabulas di aver tempestivamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione (Cfr. doc. n. 7 ricorso).
Passando allo scrutinio del merito, in punto di an debeautur, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, a mente del quale “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.
81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
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