Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 145

TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 145
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 145
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 8.1.2025 ha pronunciato la presente

SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 26250/2024 R.G. cont. vertente

TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 Parte_1 presso lo studio dell' avv. Dino Caudullo che lo rappresenta e difende, giusta procura in at- ti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.12
CONTUMACE
OGGETTO: diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e correlata condanna del CP_1

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il , avente ad oggetto: Controparte_1
a) l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
b) per l'effetto, l'ordine al di assegnargli la Carta elettronica docenti per gli anni CP_1
scolastici 2021/2022 con accredito sulla detta carta della somma di euro 500,00;

c) con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A sostegno della pretesa azionata parte ricorrente deduceva:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a CP_1
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o comunque fino al termine delle lezioni, per l'anno scolastico 2021/2022;

- di avere svolto mansioni del tutto analoghe al personale di ruolo;

- di non avere percepito durante il relativo periodo di precariato il bonus economico definito
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad euro 500,00 annui, previ- sto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;

- che la condotta del , concretatasi nell'avere riservato al solo personale docente CP_1
assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, si pone in aperta violazione dei principi di cui agli artt.3, 35 e 97 della
Costituzione;
del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato re- cepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trat- tamento con i docenti di ruolo.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l'Amministrazione convenuta restava contumace.
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Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

1. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito poiché parte ricorren- te lamenta l'illegittimità di quanto disposto dal comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, laddove riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo.
Tale doglianza prescinde dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, peraltro già impugnata da alcuni docenti innanzi al giudice amministrativo.

1.1.Sempre in via preliminare deve affermarsi la piena ammissibilità della disapplicazione della legislazione nazionale per contrarietà con il diritto eurocomunitario, senza necessità di vaglio da parte della Corte Costituzionale.
L'annosa questione prende le mosse dal “caso 9.3.1978 C 106/77) che vide Per_1 la Corte di Giustizia dell'Unione e la Corte Costituzionale del nostro paese giungere a pro- nunciamenti contrastanti che trovarono poi composizione con il “caso nell'ambito Per_2
del quale la Consulta giunse ad affermare che è compito del giudice ordinario disapplicare la norma interna al fine di dare piena applicazione al regolamento comunitario (Corte Cost. sentenza 170/1984).
Si delineano così essenzialmente tre distinte fattispecie: in caso di contrasto tra norme in- terne e norme europee direttamente applicabili il giudice ordinario procede autonomamen- te alla disapplicazione della legislazione nazionale;
in caso di contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili il giudice deve sollevare questione di costitu- zionalità per contrasto con l'art.11 e 117 Cost.;
in caso di contrasto tra norme europee e principi fondamentali della Costituzione il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 269/2017).
Nel caso di specie sicuramente non si verte in materia di principi costituzionali fondamen- tali e non vi è pertanto dubbio che la Direttiva 1999/70/CE sia direttamente applicabile sul territorio nazionale.

1.2. Sussiste d'altronde l'interesse ad agire della docente alla luce di quanto statuito dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 a mente della quale il quadro nor- mativo “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno
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dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del dirit- to alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Sotto tale profilo risulta decisiva la produzione dell'iscrizione del docente nelle GPS.

2. Passando al merito occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dispo- nendo: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le compe- tenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scola- stiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per cia- scun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specia- Controparte_2
listica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a ma- ster universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinemato- grafiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta for- mativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La
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