Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 259
TRIB Nola
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 934/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminate le note scritte depositate da parte appellante;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 934/2023, decisa ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
TRA
RE RE, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vorraro
APPELLANTE
E
PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con ricorso depositato in data 06.02.2023, LI OR proponeva appello avverso la sentenza n. 3475/2022 resa pubblica in data 12.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione proposta dal LI, annullando l'ordinanza-ingiunzione prot. n. MIT PR NAUTG
0078874 20200312, ma compensava tuttavia le spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.12.2023 e, poi, nuovamente, con quelle depositate per la partecipazione all'udienza del 05.3.2024, il difensore di parte appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello alla Prefettura di Napoli-Ufficio
Territoriale di Governo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, che non era risultata tempestiva e la scrivente autorizzava la rinotifica “entro il termine perentorio del 30.6.2024”, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 (cfr. ordinanza del 02.4.2024).
L'appellante, quindi, provvedeva alla rinnovazione della notifica dell'atto di
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminate le note scritte depositate da parte appellante;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 934/2023, decisa ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
TRA
RE RE, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vorraro
APPELLANTE
E
PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con ricorso depositato in data 06.02.2023, LI OR proponeva appello avverso la sentenza n. 3475/2022 resa pubblica in data 12.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione proposta dal LI, annullando l'ordinanza-ingiunzione prot. n. MIT PR NAUTG
0078874 20200312, ma compensava tuttavia le spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.12.2023 e, poi, nuovamente, con quelle depositate per la partecipazione all'udienza del 05.3.2024, il difensore di parte appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello alla Prefettura di Napoli-Ufficio
Territoriale di Governo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, che non era risultata tempestiva e la scrivente autorizzava la rinotifica “entro il termine perentorio del 30.6.2024”, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 (cfr. ordinanza del 02.4.2024).
L'appellante, quindi, provvedeva alla rinnovazione della notifica dell'atto di
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