Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 32
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 32
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa Amalia Savignano, scaduto in data 9.12.2024 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa R.G. n° 7320/2024 vertente
TRA

DE IA FF, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Bonetti e
Santi Delia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in
Roma, Via San Tommaso d'Aquino, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: carta elettronica docenti
pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie GPS per la provincia di Roma e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo 'Ovidio' di Roma in virtù di contratto a tempo indeterminto, nel corrente a.s. 2023-24;
esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s.
2018/2019 con i contratti relativi ai seguenti periodi: 13.10.2018 – 14.20.2018,
15.10.2018 – 15.12.2018, 16.12.2018 – 19.12.2018, 20.12.2018 -19.3.2019,
20.3.2019 – 17.4.2019, 2.5.2019 – 10.6.2019;
per l'a.s. 2019/2020 dal 23.9.2019 al 30.6.2020;
per l'a.s. 2020/2021 con contratti relativi ai seguenti periodi:
16.9.2020 – 25.9.2020, 28.9.2020 – 7.10.2020, 8.10.2020 – 17.10.2020,
18.10.2020 – 22.10.2020, 23.10.2020 – 30.6.2020;
per l'a.s. 2021/2022 dall'8.9.2021 al 31.8.2022;
per l'a.s. 2022/2023 dal 12.9.2022 al 31.8.2023;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio
2015 n. 107
quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata
l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
pagina 2 di 15
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e nei quali questi hanno svolto le mansioni di insegnanti per l'intero anno e a tempo pieno. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere
l'erogazione, anche a titolo risarcitorio a causa del mancato godimento della
c.d. Carta docente, ad ottenere l'erogazione delle somme quantificate nel ricorso (euro 2.500,00) e conseguentemente condannare l'Amministrazione al pagamento di dette somme per gli anni scolastici indicati oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In via subordinata si chiede che la s.v. emani qualsiasi provvedimento ritenga opportuno al fine di accogliere la domanda di parte ricorrente e di disporre l'erogazione alle stesse delle somme dovute a titolo c.d. Carta Docenti e come da ricorso”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto è rimasto contumace.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 9.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta entrata in ruolo dal 1°.9.2023), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 15 1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto entrata in ruolo dal 1°.9.2023) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della
Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere
pagina 4 di 15 la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'Istruzione n.15219 del
15.10.15, nel fornire
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