Trib. Varese, sentenza 13/05/2024, n. 501

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 13/05/2024, n. 501
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 501
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

R.G. 2232/2021 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E F Presidente
Dott.ssa L C Giudice rel./est.
Dott.ssa A C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ) nata a San Francisco de Macoris Parte_1 C.F._1
(Repubblica Domenicana) il 25.7.1977, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), nato a Ponte San Pietro (BG) Persona_1 C.F._2
il 14.4.2015, rappresentata e difesa dall'avv. M F, presso il cui studio in Rozzano (MI),
Via A. Gramsci n.15 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
Nei confronti di
(CF. ), nato a Lugano il 30.1.1970 e residente in CP_1 C.F._3
Varese via Veratti n.2, rappresentato e difeso dall'avv. P V, presso il cui studio in
Varese, via C. Finocchiaro Aprile 1 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO

e con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese al quale sono stati regolarmente comunicati gli atti del procedimento
OGGETTO: accertamento giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da note scritte depositate telematicamente in data 18.12.2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza così pronunciare:
Nel merito:
a) accertare che il Sig. nato a Lugano (CH) il 30.01.1970, è il padre naturale del CP_1 minore , nato a Ponte San Pietro il 14.04.2015, autorizzando il minore, a Persona_1 norma dell'art. 262 cc, ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;

b) condannare il convenuto a pagare all'attrice l'importo forfettario di Euro 500,00 al mese – o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia -dalla nascita di alla domanda, a Per_1 titolo di rifusione delle spese per il mantenimento del figlio, ordinarie e straordinarie, da questa anticipate;

c) condannare il convenuto a pagare all'attrice l'importo di Euro 600,00 al mese – o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia –, a far data dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre agli assegni familiari richiedibili in Svizzera, dove il Sig. CP_1 lavora, compresi gli arretrati, nei limiti consentiti dalla legislazione Svizzera, nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Varese;

d) condannare il convenuto a pagare, a favore del figlio , l'importo di Euro 10.000,00, – o Per_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo stesso a causa dell'assenza paterna dalla sua vita.
e) Emettere, ai sensi dell'art. 277 cc, quei provvedimenti, ulteriori e diversi, che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.
Con condanna alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi direttamente a favore dell'Avv.
M F, il quale si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta come da note scritte depositate telematicamente in data 18.12.2023:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa in principalità:
- nel merito, dichiarare che il signor nato a Lugano (CH) il 30 gennaio 1970 è il CP_1 padre naturale del minore , nato a Ponte San Pietro il 14.04.2015, Persona_1 autorizzando il minore, a norma dell'art. 262 c.c., ad assumere il cogno-me paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato Civi-le di provvedere a quanto di sua competenza;

- affidare il minore congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;

- disporre la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, prevedendo visite padre\figlio monitorate da educatori e da tenersi in spazio neutro, demandando loro l'elaborazione di un calendario fino a quando i Ser-vizi stessi non riterranno di consentire libere visite;
disporre che i Servizi Sociali relazionino al Tribunale ogni sei mesi;

2 - sul mantenimento, disporre che il padre paghi all'attrice l'importo forfettario di € 100,00 al mese, dalla nascita di alla domanda, a titolo di rifusione delle spese per il mantenimento del Per_1 figlio, ordinarie e straordinarie, dalla madre anticipate;
dispor-re che il padre paghi all'attrice

l'importo di € 200,00 al mese a far data dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Varese;

- in ogni caso rigettare la domanda attorea relativa alla richiesta di risarcimento del danno.
- respingersi ogni diversa domanda avversaria.
Con vittoria di spese.”

CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


1. I fatti di causa

ha chiesto al Tribunale di accertare ex art. 269 c.c. che è il Parte_1 CP_1
padre del proprio figlio nato il 14.04.2015, attribuendo a quest'ultimo il Persona_1
cognome paterno in aggiunta a quella materno.
L'attrice ha altresì domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un contributo, originariamente quantificato in € 400,00 otre al 50% delle spese straordinarie poi, all'atto di precisazione delle conclusioni, aumentato in €
600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e agli assegni familiari, nonché di condannarlo al pagamento di € 500,00 mensili con decorrenza dalla nascita sino alla proposizione della domanda giudiziale, a titolo di rimborso delle spese da lei sostenute in via esclusiva nell'interesse del minore.
Ha infine chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal figlio – quantificato in € 10.000,00 – in conseguenza dell'assenza paterna.
A sostegno delle domande articolate ha allegato: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dal 2012 sino al luglio 2014;
di essere rimasta incinta una prima volta nel mese di CP_1
maggio del 2012 ma che detta gravidanza si è poi interrotta spontaneamente;
di essere rimasta nuovamente incinta nel mese di luglio 2014 quando il rapporto con il convenuto era già irrimediabilmente compromesso, motivo per cui ha comunicato il proprio stato solamente nel dicembre 2014;
di aver contattato il padre subito dopo la nascita del figlio ma lo stesso non lo ha voluto riconoscere e incontrare né tanto meno ha provveduto al suo mantenimento.
Costituendosi in giudizio ha negato di aver intrattenuto di una relazione affettiva con CP_1
l'attrice, avendola conosciuta in un club in Svizzera, ragione per cui il loro rapporto sarebbe Org_1
sempre stato confinato alla sfera sessuale. Ha poi negato la paternità non potendosi escludere che
l'attrice frequentasse altri uomini nel periodo in
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