Trib. Ancona, sentenza 26/02/2024, n. 406
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Testo completo
N. R.G. 5046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S C Presidente dott. A D T Giudice dott.ssa A F Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5046/2023 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
M B;
ricorrente
contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
M C;
resistente
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.02.2024, le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire le seguenti conclusioni congiunte, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto.
2. I figli saranno collocati principalmente presso l'abitazione materna ad Ancona, Piazza Via Fano n.19 dove avranno la sua residenza anagrafica;
1
3. nulla disporre in ordine al mantenimento del figlio poiché autosufficiente economicamente;
Per_1
4. Il figlio minorenne sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_2
provvederanno alla cura, educazione ed istruzione del figlio: i genitori si impegnano ad intervenire, ove possibile congiuntamente, alle varie ricorrenze (compleanno, cerimonie, saggi scolastici) e impegni sportivi che riguardano il figlio. Inoltre si impegnano a favorire i rapporti fra il figlio e le famiglie di origine di entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5. Il padre durante la settimana potrà vedere e stare con il figlio tutte le volte che lo vorrà, Per_2
previo accordo con il figlio e la madre, e a settimane alterne il sabato e la domenica.
6. Durante le festività natalizie, così come in ogni altra festività i genitori si accorderanno liberamente sui tempi e sulle modalità di visita del figlio con l'altro genitore durante i periodi di vacanza dalla scuola;
7. Per il periodo estivo il figlio potrà stare con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, in base alle ferie concordate col datore di lavoro;
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali esigenze, necessità e/o