Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 384
TRIB Rimini
Sentenza
12 dicembre 2024
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Testo completo
N.R.G. 1365 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1365 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) Parte_1 CodiceFiscale_1
v ( v. CodiceFiscale_2
CANALETTI HI (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] ) con il Parte_2 C.F._4
(C.F. LETTI C.F._5
HI (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/08/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 25.09.2001, a Volla (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a NI (RN), la figlia , maggiorenne, ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente e, in data 27.10.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.08.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il signor provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro il 30.09.2024;
Pt_2
2) la GN continuerà a vivere ed ad essere collocata nella casa coniugale di proprietà Parte_1
al 50% sita in NI (RN), Via Salvatore Barzialai n. 31 con i figli e Per_1 Per_2
3) i signori e sono consapevoli che i figli e hanno il diritto di Parte_1 Pt_2 Per_1 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che e hanno un buon Per_1 Per_2
rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie di origine di entrambi.
4) Ciò premesso il signor e la GN concordano di assumere la responsabilità Pt_2 Parte_1
dell'affidamento condiviso dei figli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1365 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) Parte_1 CodiceFiscale_1
v ( v. CodiceFiscale_2
CANALETTI HI (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] ) con il Parte_2 C.F._4
(C.F. LETTI C.F._5
HI (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/08/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 25.09.2001, a Volla (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a NI (RN), la figlia , maggiorenne, ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente e, in data 27.10.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.08.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il signor provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro il 30.09.2024;
Pt_2
2) la GN continuerà a vivere ed ad essere collocata nella casa coniugale di proprietà Parte_1
al 50% sita in NI (RN), Via Salvatore Barzialai n. 31 con i figli e Per_1 Per_2
3) i signori e sono consapevoli che i figli e hanno il diritto di Parte_1 Pt_2 Per_1 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che e hanno un buon Per_1 Per_2
rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie di origine di entrambi.
4) Ciò premesso il signor e la GN concordano di assumere la responsabilità Pt_2 Parte_1
dell'affidamento condiviso dei figli
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