Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 15
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3564/2022 promossa con atto di citazione
regolarmente notificato
da
CI NI (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. GAVINO ROBERTO
CONTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sassari nella via Parigi n.10;

ATTRICE;

CONTRO
COMUNE DI ALGHERO in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. 00249350901) rappresentato e
difeso dall'avv. ANNA MARIA MARROSU presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari
nella via S.Satta n.7
CONVENUTO;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del 25.09.2024 i procuratori delle
parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.11.2022, la sig.ra CI NI ha convenuto
in giudizio davanti all'intestato Tribunale il COMUNE DI ALGHERO esponendo che:
-in data 04.01.2022, alle ore 12.30 circa, si trovava nella via Sassari, in Alghero, e camminava lungo il
marciapiede, sul lato destro rispetto al senso di marcia dei veicoli;

-giunta all'altezza del civico n.35/E, inciampava “a causa delle pessime condizioni della
pavimentazione” e rovinava al suolo “battendo violentemente il braccio destro ed il fianco destro”;

-la pavimentazione del marciapiede risultava sconnessa in quanto “divelta in più punti e non al livello
del calpestìo”, priva di segnalazione, difficilmente visibile;

-di essere stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e portata in ospedale;
gli accertamenti
medici verificavano la natura e l'entità della lesione in “lussazione sottoglenoidea della testa omerale
con ampia frattura da impatto del trochite a dx”, con postumi permanenti nella misura del 12% oltre
un'inabilità temporanea totale e parziale diversamente modulata con danno risarcibile valutato per un
totale di € 25.000,00, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria.
Sulla base di queste premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) la
dichiarazione di responsabilità esclusiva del Comune di Alghero per il sinistro patito;
2) la condanna
del Comune al risarcimento di ogni specie di danno conseguente alle lesioni subìte, in favore
dell'attrice nella misura quantificata dal perito ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta
equa anche a seguito della istruzione della causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata;
3) la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In data 3 marzo 2023, si è costituito regolarmente il Comune convenuto eccependo l'assenza di
responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione perché carenti i
presupposti;
in particolare ha contestato: 1) che la caduta sia stata provocata dal comportamento
negligente ed imperito della signora NI, la quale in considerazione delle circostanze (visibilità dato
l'orario diurno, illuminazione con luce naturale, ampia visibilità dell'alterazione della pavimentazione
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pedonale) avrebbe dovuto prestare maggior attenzione e particolare diligenza nell'incedere;
2)
l'assenza di qualsiasi insidia non apparente nel luogo in cui si è verificato l'evento, data l'evidente e
facilmente superabile sconnessione del piano di calpestio del marciapiede, tale da renderla facilmente
apprezzabile, così da imporre all'utente una maggiore attenzione e cautela al fine di evitare il sinistro;

3) in subordine, la riduzione del quantum della pretesa risarcitoria in considerazione dell'eventuale
concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. della danneggiata.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti (fotografie dello stato dei luoghi e
referti medici) e l'escussione dei testimoni (v. verbale di udienza del 6 marzo 2024) ed è stata trattenuta
in decisione all'udienza del 25 settembre 2024 previa concessione degli ordinari termini di deposito
delle comparse conclusionali e repliche.
* Le domande dell'attrice sono risultata infondate e devono essere rigettate, per i motivi che seguono.
Secondo un risalente (ed oramai superato) indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte l'art. 2051
c.c.
contempla una presunzione di colpa, tuttavia superabile con la prova del caso fortuito (i.e. dell'
assenza di colpa), incombente sul
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