Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 3018
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa P C, all'udienza del 12.3.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 7695/2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. D M ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via Ciro Menotti 4, in virtù
di delega in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in p.l.r.p.t.;
- Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE –
CONTRO
, in persona Controparte_2
del suo Presidente, con sede legale in Roma in Via Ciro il Grande 21;
-CONVENUTA CONTUMACE –
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_3
-CONVENUTA CONTUMACE – Oggetto: accertamento subordinazione – condanna al pagamento di differenze
retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha
lavorato alle dipendenze della società convenuta, dal 30/06/2020 al 31/10/2020 e che
l'indicato rapporto di lavoro si è svolto per la sua intera durata senza alcuna
regolarizzazione contrattuale e contributiva;
dedotto che ha prestato servizio per
complessive 40 ore settimanali (dalle ore 07.30 alle 16:30) con un'ora di pausa
pranzo, per 5 giorni settimanali e lavorando, per due volte al mese, anche il sabato;
esposto che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 04.08.2020, come si
evince dall'Unilav in atti, con contratto di lavoro a tempo determinato sino al
31.10.2020, con inquadramento nel livello I del CCNL edilizia artigianato, senza
tuttavia aver mai ricevuto copia del contratto;
ribadito che il rapporto di lavoro è
effettivamente cessato in data 31.10.2020 con licenziamento orale;
esposto che il
rapporto si è svolto in Roma, alla Via Tuscolana 946 e alla Via Costantino Beschi 62,
presso un appartamento in cui il datore doveva svolgere lavori di Org_1
ristrutturazione;
chiarito che ha sempre svolto mansioni di operaio specializzato;
chiarito che ha lavorato per tutto il periodo secondo gli ordini e le direttive del legale
rappresentante della convenuta sig. e del suo preposto, il capocantiere Parte_2
sig. ;
esposto che ha percepito una retribuzione mensile predeterminata dal Pt_3
datore di lavoro di euro 720 a luglio 2020 e di euro 1.140 ad agosto;
esposto che ha
impugnato il licenziamento orale con diffida del 18.11.2020, a mezzo
dell nonché richiesto tutte le differenze retributive Controparte_4
maturate, concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la
società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno subordinato a
tempo indeterminato dal 30.6.2020 al 31.10.2020 ovvero da quella data che risulterà
accertata in corso di causa, comunque anteriore al 4.8.2020, e conseguentemente
dichiarare la nullità e/o illegittimità del contratto a tempo determinato di tale data;
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del
licenziamento intimato oralmente in data 19.10.2020 e conseguentemente, in
applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, ordinare la reintegra del
ricorrente, condannando il datore di lavoro al pagamento in suo favore, a titolo di
risarcimento del danno subito, di una somma commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno
del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum
(comunque in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) oltre interessi e
rivalutazione e condanna al versamento dei contributi previdenziali, fatta comunque
salva l'opzione per il lavoratore di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non risultasse dimostrata in
giudizio la circostanza del licenziamento intimato oralmente, accertare e dichiarare
l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e comunque l'inefficacia del contratto a tempo
determinato, e conseguentemente: a) ordinare la conversione ed il ripristino dello
stesso ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) condannare il datore di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di
un'indennità nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
4. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato
e retribuito, dal 30.6.2020 al 31.10.2020, ovvero nel periodo che sarà accertato in
corso di causa, nel livello I del CCNL Edilizia artigianato e stante l'inadempimento
della convenuta, il diritto al pagamento della somma di € 8.502,53 come da
conteggio allegato, per i titoli di cui in premessa, e conseguentemente condannare la
convenuta al pagamento della somma di cui sopra ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., ovvero al pagamento della somma maggiore o minore
che risulterà in corso di causa, anche all'esito di CTU contabile (se ritenuta
necessaria), comunque oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”,
oltre accessori e vinte le spese.
Instaurato correttamente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la società
convenuta che veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa con l'escussione di due testi ed ammesso l'interrogatorio formale del
legale rappresentante della società convenuta, dato atto che il medesimo non
presenziava all'udienza fissata per tale adempimento, integrato il contraddittorio nei
confronti dell' e della , che restavano
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