Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 11
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 12393/2019 (+ 248/2021 riunito)
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12393/2019, cui è stata riunita la causa 248/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
GI.OI S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv.to BONI MARCO, dall'avv.to FALINI
GIORGIO e dall'avv.to MARTINO PAOLA
ATTORE OPPONENTE nella causa RG 12393/2019
E
IO ME, rappresentato e difeso dall'avv.to PIANTINI BARBARA
CONVENUTO OPPOSTO nella causa RG 12393/2019
ATTORE nella causa RG 248/2021
E
GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv.to NARDI CARLO
CONVENUTA nella causa RG 248/2021
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 20 giugno 2019 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a GI.OI RL di pagare all'arch. IO ME la somma di
€45.098,86, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che aveva svolto attività professionale su incarico di Gi.Oil s.r.l. per il potenziamento di un distributore di
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carburanti nel Comune di Pontedera e per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Cascina e relativa direzione dei lavori.
A fronte dello svolgimento dell'incarico, tuttavia, la committente non aveva versato, a saldo di quanto contrattualmente dovuto, il compenso di € 4.944,18, al lordo della ritenuta
d'acconto, per il primo incarico e di € 39.332,80, al lordo della ritenuta d'acconto, per il secondo incarico, oltre il rimborso di € 821,88 a titolo di rimborso spese.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione GI.OI RL, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'architetto.
Parte opponente ha proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per negligente esecuzione dell'opera professionale e lamentando che, in realtà, nessun compenso è dovuto all'architetto proprio alla luce degli inadempimenti nell'esecuzione dell'opera professionale.
In particolare, parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura, per quanto riguarda il progetto per il distributore di carburante nel Comune di
Cascina:
- Ha dedotto che sin dalla prima fase il progetto era risultato errato, tanto che il
Comune lo ha rigettato per contrasto con il regolamento urbanistico e il codice della strada, e si è resa necessaria l'elaborazione di un nuovo progetto.
- Nella seconda e terza fase, invece, si erano registrati ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'inerzia e alla negligenza dell'arch. LL. Difatti, l'architetto aveva presentato in ritardo il progetto di variazione in corso d'opera, finanche in forma incompleta, conseguentemente il Comune aveva richiesto ulteriori integrazioni.
Il convenuto aveva ordinato di effettuare lavori non ancora autorizzati dalla
Pubblica Amministrazione, tanto che era intervenuta la Polizia Municipale a sequestrare il cantiere, aveva abbandonato il cantiere affidando il controllo di fasi delicate dei lavori a un collaboratore inesperto.
- Inoltre, aveva commesso errori nella direzione dei lavori, dato che ha disposto il posizionamento di tubazioni in una posizione non consentita dal regolamento edilizio, tanto che in seguito si era dovuto demolire l'opera e spostare le tubazioni.
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A ciò si erano aggiunti ulteriori errori nella predisposizione degli “as built” da parte del suo collaboratore, il P.I. Peppetti, nella progettazione per l'allaccio del fotovoltaico, nonché nella tenuta della contabilità e quantificazione delle opere extra appalto.
Invece, per quanto riguarda l'opera per il potenziamento del distributore nel Comune di
Pontedera, ha eccepito che l'arch. LL aveva autorizzato l'esecuzione di opere non previste nel capitolato senza la preventiva autorizzazione della committente.
L'opponente ha, dunque, proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti dell'opposto LL per la somma totale di € 759.755,00.
Ha dedotto che tali inadempienze avevano causato ritardi nell'apertura del distributore nel
Comune di Cascina e dal relativo mancato incasso, da quantificarsi nella misura di € 904 al giorno, pari al canone di affitto giornaliero del ramo d'azienda a Pisa Carburanti s.r.l. come da contratto stipulato tra le parti. Inoltre, a causa degli inadempimenti di LL, il legale rappresentante pro tempore di Gi.Oil s.r.l. era intervenuto personalmente, nonché aveva pagato altri professionisti affinché intervenissero per risolvere i problemi.
Parte opponente ha richiesto anche il risarcimento dell'importo di € 826,35, ossia quanto ha pagato alla ditta esecutrice dell'appalto del distributore nel Comune di Pontedera per opere extra autorizzate dall'architetto senza il preventivo consenso della committente.
Infine, ha svolto domanda di risarcimento anche per gli inadempimenti nella progettazione
e direzione dei lavori per la realizzazione di un ulteriore distributore di carburanti in Pisa, via San Pio da Pietrelcina, poiché anche in questo caso si erano verificati ritardi a causa della negligenza dell'architetto.
Si è costituito IO ME che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato che il progetto per la realizzazione del distributore di carburanti nel Comune di Cascina era stato complesso, oltre che per le difficoltà poste dalla Pubblica Amministrazione e dalla diatriba tra Gi.Oil s.r.l. e una società concorrente che avrebbe voluto costruire un altro distributore, anche per le numerose richieste di varianti al progetto da parte di Pisa Carburanti s.r.l., la società affittuaria del ramo d'azienda relativo a quel distributore. Peraltro, ha contestato di aver svolto solamente il ruolo di
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direttore dei lavori, mentre il direttore esecutivo che si recava giornalmente in cantiere a controllare l'esatta esecuzione delle opere appaltate era stato OL GA, nominato dalla stessa Gi.Oil s.r.l.
Ha, invece, contestato che, in riferimento alle opere eseguite presso il distributore di
Pontedera, la scelta di cambiare il cd. cordonato, ossia l'esecuzione di lavoro extra appalto che ha determinato la corresponsione del compenso di € 826,35 alla ditta esecutrice, era stata concordata con lo stesso legale rappresentante pro tempore di Gi.Oil s.r.l.
Infine, ha evidenziato che i danni lamentati con riguardo alla progettazione ed esecuzione delle opere presso l'impianto di distribuzione di carburanti di Pisa non erano imputabili all'architetto poiché non erano riconducibili all'attività richiesta e svolta da LL e che i suoi onorari erano già stati integralmente pagati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, IO ME ha inoltre convenuto nel giudizio RG 248/2021 dinanzi al Tribunale di Firenze GENERALI ITALIA S.P.A. chiedendo la condanna dell'assicurazione a manlevare e tenere indenne l'architetto da qualsiasi somma cui sia eventualmente condannato a pagare a Gi.Oil s.r.l. nel procedimento RG 12393/2019 quale risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale.
Si è costituita GENERALI ITALIA S.P.A. che ha chiesto il rigetto della domanda in fatto
e in diritto, in quanto i danni per il risarcimento oggetto della domanda di manleva dell'assicurazione non erano coperti dalla polizza assicurativa stipulata.
L'assicurazione ha evidenziato l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'arch. LL in riferimento ai danni lamentati, ossia danni per ritardo, spese affrontate per sopperire a negligenze e imperizie, nonché spese sostenute per l'esecuzione di opere non autorizzate dal committente. Infatti, l'assicurazione opera solo per danneggiamento materiale a cose o per gravi difetti dell'opera professionale emersi dopo l'ultimazione.
Ha inoltre sottolineato che l'assicurazione opera solamente per le voci di danno che siano direttamente imputabili all'assicurato, con esclusione di qualunque garanzia per gli obblighi derivanti da solidarietà. Risultano dunque non indennizzabili i danni riferibili alla responsabilità del P.I. Peppetti.
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Nel merito, qualora sia ritenuta operativa la polizza assicurativa, RA LI s.p.a. ha replicato che non vi è alcuna prova dei danni lamentati. In subordine, nel caso di condanna dell'arch. LL al pagamento del risarcimento dei danni, l'assicurazione ha chiesto di essere condannata in manleva dell'assicurato previa osservanza delle condizioni di scoperto.
Stante la domanda di garanzia in caso di soccombenza dell'assicurato, la causa RG
248/2021 è stata riunita alla causa RG 12393/2019
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