Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2024, n. 571
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. A D;esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.03.2024;lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2339/2018 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a Vittoria (RG) il 16.10.1963 ed ivi residente in va Bellini n.2, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. G Lombardo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
già con sede in Agrigento, Controparte_1 CP_2
Zona Industriale – Area ASIS, A.P. P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. C C del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2018 operatore ecologico già alle Parte_1 dipendenze dell' , esponendo di avere prestato attività lavorativa continuativa Controparte_3 dall'ottobre 2013 al 31.12.2015 - all'esito della messa in liquidazione dell'anzidetta azienda e dell'esternalizzazione del servizio di igiene urbana - alle dipendenze dell'appaltatrice CP_2 alla quale era poi subentrata la (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo , e lamentando di non avere ottenuto dalle datrici di lavoro la concessione CP_1 delle maturate ferie “per un periodo di giorni 1,50 per l'anno 2013, di giorni 6 per l'anno 2014 e di giorni 6 per l'anno 2015” - per il complessivo importo di € 1.133,96, in ragione della retribuzione giornaliera di € 83,99 -, né la retribuzione di “n. 2 giornate per l'anno 2014 e n. 2 giornate per l'anno 2015 per lavoro relativo alle festività soppresse, per un importo di € 335,96”, ha
conseguentemente chiesto volersi condannare la al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 1.469,82, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Instaurato il contraddittorio, la - subentrata alla in data 20.10.2014 per CP_1 CP_2 cessione del ramo di azienda preposto al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di , alla predetta affidato con decorrenza dal CP_3
04.10.2013 - si è costituita in giudizio per invocare il rigetto della domanda, siccome infondata, rappresentando ed eccependo che:
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. A D;esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.03.2024;lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2339/2018 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a Vittoria (RG) il 16.10.1963 ed ivi residente in va Bellini n.2, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. G Lombardo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
già con sede in Agrigento, Controparte_1 CP_2
Zona Industriale – Area ASIS, A.P. P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. C C del Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2018 operatore ecologico già alle Parte_1 dipendenze dell' , esponendo di avere prestato attività lavorativa continuativa Controparte_3 dall'ottobre 2013 al 31.12.2015 - all'esito della messa in liquidazione dell'anzidetta azienda e dell'esternalizzazione del servizio di igiene urbana - alle dipendenze dell'appaltatrice CP_2 alla quale era poi subentrata la (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo , e lamentando di non avere ottenuto dalle datrici di lavoro la concessione CP_1 delle maturate ferie “per un periodo di giorni 1,50 per l'anno 2013, di giorni 6 per l'anno 2014 e di giorni 6 per l'anno 2015” - per il complessivo importo di € 1.133,96, in ragione della retribuzione giornaliera di € 83,99 -, né la retribuzione di “n. 2 giornate per l'anno 2014 e n. 2 giornate per l'anno 2015 per lavoro relativo alle festività soppresse, per un importo di € 335,96”, ha
conseguentemente chiesto volersi condannare la al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 1.469,82, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Instaurato il contraddittorio, la - subentrata alla in data 20.10.2014 per CP_1 CP_2 cessione del ramo di azienda preposto al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di , alla predetta affidato con decorrenza dal CP_3
04.10.2013 - si è costituita in giudizio per invocare il rigetto della domanda, siccome infondata, rappresentando ed eccependo che:
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