Trib. Napoli, sentenza 01/02/2024, n. 769

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 01/02/2024, n. 769
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 769
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa A U ha pronunciato in data 01.02.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.23995/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. V M.
Ricorrente
E
, in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti p.t. resistenti contumaci

, in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. M P T. resistente
OGGETTO: ricostruzione carriera, servizio preruolo, differenze retributive e contributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere un insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato presso l Organizzazione_1 di Napoli;
di avere prestato servizio non di ruolo in qualità di personale docente nelle
[...] scuole statali a decorrere dal 15.3.1994 e fino al 31.8.2007, come supplente di religione;
di essere stato immesso in ruolo a seguito di superamento di concorso riservato dal 1.9.2007 e di essere stato confermato in ruolo a decorrere dal 1.9.2008, avendo superato anche il relativo periodo di
1


prova con esito favorevole alla data del 31.8.2008;
di avere inoltrato all di Organizzazione_1
Napoli, richiesta di riconoscimento di anni 14 di servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato dal
1993/1994 al 1999/2000 e dal 2000/2001 al 2006/2007;
di avere ricevuto il decreto prot. n.
3814FP del 12.6.2010 con cui il Dirigente Scolastico dell di Napoli gli ha Organizzazione_1 riconosciuto un'anzianità complessiva preruolo utile ai fini giuridici ed economici di anni 10, mesi 0
e giorni 0, ed un'anzianità complessiva preruolo ai soli fini economici di anni 3, mesi 0 e giorni 0.
Egli si è doluto della ricostruzione di carriera effettuata in quanto la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (come l'art. 526 del d.lgs. 297/94) è in palese violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001;
ha contabilizzato le differenze economiche a lui spettanti a titolo di arretrati al lordo di € 7.347,17 nonché l'obbligo del Ministero di regolarizzare la posizione previdenziale.
Ha quindi chiesto “1) in via principale e nel merito, annullare e/o disapplicare il Decreto
Dirigenziale prot. n. 3814FP del 12.6.2010, nella parte in cui decreta il mancato riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo prestato dal 15.3.1994 al 31.8.2007;
2) ordinare, per l'effetto, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati dal ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) ordinare, per l'effetto, il riconoscimento al prof. di un'anzianità utile del servizio pre Pt_1 ruolo prestato nelle scuole statali, sia ai fini giuridici che economici, di anni 14;
4) ordinare al di CP_3 rivalutare, ai fini giuridici che economici, l'intero servizio di preruolo prestato dallo stesso, alla stessa stregua
e nella stessa misura di quello di ruolo;5) ordinare al di considerare ai fini della ricostruzione della CP_3 carriera tutto il servizio pre ruolo svolto nelle istituzioni scolastiche statali, ritenuto non valutabile in palese violazione di legge nazionale e comunitaria;
6) conseguentemente, ordinare al di Controparte_4 effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio del prof. , sia ai fini della corretta Parte_1 ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto;
7) condannare il a Controparte_4 corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 6), a partire dal giorno della domanda, pari alla somma di € 7.347,37 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
8) condannare il a corrispondere al prof. Controparte_4 Parte_1
- a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura quantificanda in corso di causa, al netto CP_ delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente al , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
9) 2
condannare il al risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare contribuzione, Controparte_4 nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative CP_ quantificande somme in favore del . Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Il Giudicante, acquisita la rinuncia del ricorrente alle domande risarcitorie formulate ai capi
8 e 9 delle conclusioni e, autorizzata la rinnovazione della notifica, ha disposto la trattazione della causa. Cont Il e l benché ritualmente citati (cfr. rinotifica a mezzo PEC perfezionatasi in CP_4 data 08/09/2023 rispetto all'udienza di discussione del 11.10.2023), non si sono costituiti, restando contumaci.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto “piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza CP_2 disattesa;
pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Indi, acquisite note difensive e di trattazione scritta, il Giudicante ha deciso in data odierna la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti. Org Sussiste la legittimazione passiva del nonché dell ai sensi dell'art. 8, 2° CP_6 comma del dpcm 11.02.2014 n. 98, vigente ratione temporis (che ha abrogato sia l'art. 8 del dpr
12/2009 sia il D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132 che l'ha sostituito).
Il thema decidendum è circoscritto alle sole domande retributive, conseguenti alla proposta ricostruzione di carriera, avendo parte ricorrente rinunciato all'udienza del 05.07.2023, attraverso il suo procuratore, alle domande risarcitorie formulate nei confronti del , ai capi 8 e 9 delle CP_4 conclusioni.
Nel merito, esso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito enunciati.
In punto di fatto, è documentato che il ricorrente è un insegnante di religione ed è stato immesso in ruolo a seguito di concorso riservato con decorrenza dal 1.9.2007;
che in precedenza egli ha prestato servizio non di ruolo in qualità di personale docente nelle scuole statali a decorrere dal 15.3.1994 e fino al 31.8.2007, come supplente di religione;
che il , in sede di CP_4 ricostruzione di carriera, ha riconosciuto un'anzianità complessiva preruolo utile ai
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