Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/05/2024, n. 549

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/05/2024, n. 549
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 549
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 5024/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
F P Presidente
D D Giudice
S R Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5024/2021 R.G. promossa da
C.F. , nata a Berrechid Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 10 giugno 1980, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , C.F. Persona_1
, nato a Reggio Emilia il 14 giugno 2019, e C.F._2 Pt_2
, C.F. nata a Reggio Emilia il 30 settembre
[...] C.F._3
2020;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. R L come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri n. 5
- attori - contro
, C.F. , nato a Guastalla (RE) il 30 CP_1 C.F._4 novembre 1972;

, C.F. , nata a Rommani Controparte_2 C.F._5
(Marocco) il 22 aprile 1984;

- convenuti contumaci -
1 di 17
con l'intervento di
, C.F. , nata a Reggio Emilia il 20 CP_3 C.F._6 dicembre 2016, in persona del curatore speciale avv. Piero Fornaciari, nominato con provvedimento in data 16 giugno 2022;

- interventore -
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;

- interventore ex lege -
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. non è il padre CP_1 della minore e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di CP_3 procedere alle conseguenti annotazioni nell'atto di nascita della minore;
con vittoria di spese e compensi.

Per : CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle eccezioni e delle norme richiamate in atti, ovvero sulla base delle diverse norme che il Tribunale riterrà di applicare, respingere la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie ex art.2 DM 55/2014, e compenso professionale del giudizio, il cui pagamento dovrà essere disposto ex art. 133 DPR 115/2002 in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di
Allai Lamar.


2 di 17 FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , conveniva in giudizio , suo Persona_1 Parte_2 CP_1 compagno e padre dei suddetti minori, nonché , in Controparte_2 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
per sentire accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 263 CP_3
c.c., il difetto di veridicità della dichiarazione con cui aveva CP_1 riconosciuto quale propria figlia naturale. CP_3
2. Comunicati gli atti al Pubblico Ministero per l'intervento obbligatorio ex art. 70 c.p.c., alla prima udienza del 16 giugno 2022, sulla dichiarata contumacia dei convenuti (che riceveva la CP_1 notifica in data 7 dicembre 2021) e (che riceveva Controparte_2 la notifica in data 20 dicembre 2021), veniva nominato l'avv. Piero
Fornaciari quale curatore speciale della minore il quale si CP_3 costituiva con comparsa depositata in data 23 settembre 2021 per chiedere il rigetto della domanda attorea.
Alla successiva udienza del 6 ottobre 2022 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Scambiate le memorie, la causa veniva istruita mediante escussione del testimone . Testimone_1
Terminata l'istruttoria orale, prima veniva disposta C.T.U. genetica, nominando all'uopo il dott. , e poi, Persona_2 considerata la residenza della minore in Spagna con la madre e
l'indisponibilità di quest'ultima a sottoporsi ai prelievi genetici in
Italia, veniva disposto che la C.T.U. genetica venisse espletata nel
Paese iberico dalla competente autorità giudiziaria secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1206/2001.
Ricevuti gli atti della rogatoria comunitaria da parte dell'autorità giudiziaria spagnola, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3 di 17
All'udienza del 28 marzo 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura abbreviata di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., del riconoscimento della figlia naturale compiuto da . CP_3 CP_1
1.1. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 37, l. 218/1995, il primo dei quali, al comma 1, stabilisce che «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge», mentre il secondo, rubricato “Giurisdizione in materia di filiazione”, prevede che «In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in
Italia».
Nel caso di specie, è pacifico ed incontroverso che il convenuto
sia cittadino italiano residente in Italia e che la figlia CP_1 CP_3
seppure attualmente residente in Spagna, sia cittadina
[...] italiana.
1.2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., avendo il convenuto – quantomeno al momento della notifica della citazione – il domicilio presso la Casa
Circondariale di Reggio Emilia (dove, difatti, è stata effettuata la notifica), ricompreso nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia.
1.3. Quanto alla legge applicabile, lo stato di figlio deve essere scrutinato dal giudice italiano, ai sensi dell'art. 33 l. 218/1995,
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rubricato “Filiazione”, il quale dispone che «

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio;
qualora la legge così individuata non permetta

l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
[...]».
Nella specie, lo stato di figlio di dev'essere contestato CP_3 applicando la legge italiana, atteso che la minore, dopo il riconoscimento compiuto da e qui impugnato, ha acquisito CP_1 la cittadinanza italiana.
1.4. Passando al merito, l'azione è stata proposta da Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] figli minori e , nati dall'unione con il compagno Persona_1 Parte_2
. CP_1
L'azione è tempestiva, perché è stata proposta, ai sensi dell'art.
263, comma 4, c.c., nel termine di cinque anni decorrente dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita: dall'estratto dell'atto di nascita di cui al doc. 1 di parte attrice si evince che la minore è nata il 20 dicembre 2016, che l'ha CP_3 CP_1 riconosciuta come figlia il 22 dicembre 2016, che l'atto di nascita è stato trascritto il 28 dicembre 2016, e la notifica della citazione è stata ricevuta da il 7 dicembre 2021 e da CP_1 CP_2
il 20 dicembre 2021.
[...]
1.5. L'azione di impugnazione ex art. 263 c.c. è fondata e, pertanto, dev'essere accolta.
Parte attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto:
5 di 17
− di essere stata contattata, nell'agosto 2016, dall'amica
, coniugata con un uomo anch'esso di nazionalità Controparte_2 marocchina, la quale le aveva riferito di trovarsi in Germania da diverso tempo, di essere al quinto mese di gravidanza, di essere intenzionata a rientrare in Italia, di voler tenere il bambino che non era del marito e di essere in grande difficoltà;

− di avere quindi deciso di aiutare l'amica, ospitandola in casa propria dove essa già conviveva con l' e prodigandosi i due nella CP_1 ricerca di un immobile che la donna potesse condurre in locazione;

− che tale ricerca si era conclusa positivamente solo nel novembre 2016 allorquando la si era trasferita CP_2 nell'appartamento reperito dall' CP_1
− che dopo pochi mesi dalla nascita della bambina, avvenuta il
20 dicembre 2016, la aveva lasciato l'Italia e le due amiche CP_2 avevano interrotto i rapporti;

− di avere scoperto solo nell'agosto 2020, dalla lettura di una e- mail rinvenuta sul cellulare dell' proveniente dall'ambasciata CP_1 italiana in Spagna ed avente ad oggetto il documento d'identità della minore a lui indirizzata quale genitore della minore CP_3 stessa, che il compagno aveva un'altra figlia da un'altra donna;
− che , richiesto di spiegazioni, le aveva confessato CP_1 che era figlia della ;
CP_2
− che non aveva mai più visto né la minore né CP_1 CP_3 la , la quale non aveva mai più cercato l'uomo né CP_2 tantomeno aveva mai tentato di instaurare un rapporto tra padre e figlia.
Muovendo da tali premesse fattuali, assume quindi la parte attrice che non può essere padre naturale della minore CP_1 perché egli avrebbe conosciuto per la prima volta CP_3 CP_2
, madre della minore, quando la donna è stata ospitata in casa
[...] loro dove era giunta già incinta di cinque mesi, e che l'uomo avrebbe
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riconosciuto la minore come figlia solo per consentirle di acquisire la cittadinanza italiana (riconoscimento c.d. “per compiacimento”).
A riguardo, giova ricordare che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità (Cass.
5886/1991 e Cass. 23973/2015).
Infatti, l'accoglimento dell'azione di impugnazione ex art. 263
c.c., fondato sull'accertamento dell'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra l'autore del riconoscimento e il riconosciuto, comporta, per un verso, l'eliminazione della certezza formale creata dal riconoscimento e, per altro verso, la creazione di una diversa certezza, identificata, appunto, nell'inesistenza dell'indicato rapporto biologico.
1.5.1. Anzitutto, la domanda attorea non è contraria all'interesse preminente della minore.
A riguardo, la S.C., con orientamento ormai consolidato, ha affermato che «il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamenti della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e
7 di 17 personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne» (Cass. 26767/2016).
Pertanto, nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio ed ancora minorenne al momento dell'instaurazione del corrispondente giudizio ex art. 263
c.c., occorre procedere al bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione e dunque tra l'esigenza di affermare la verità biologica e
l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, e tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo
e sociale, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica ma inevitabilmente anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, alla durata del rapporto di filiazione e quindi al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento, all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore, al legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore ed alla possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore biologico (Cass. 28317/2023, Cass. 3252/2022, Cass.
30403/2021, Cass. 4791/2020, Cass. 8617/2017).
In altri termini, si impone «l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti», posto che «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso»
(cfr. Corte cost. n. 127 del 2020).
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Si è al cospetto, quindi, di un'azione nella quale il giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti (cfr. Corte cost. n.
133 del 2021), ricordandosi, peraltro, che la menzionata norma regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità, quanto ipotesi in cui il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico.
Nel caso di specie, non risulta che abbia mai CP_1 intrattenuto alcun rapporto con la figlia tantomeno da quando CP_3 la minore si è trasferita in Spagna con la madre . Controparte_2
Invero, il rapporto di filiazione, al momento della domanda, si protraeva soltanto da un lustro (ed ora da quasi sette anni e mezzo).
Anche se non risulta quali siano le condizioni economiche dell' il quale, oltre ai figli e avuti con CP_1 Per_1 Pt_2 [...]
ne ha altri tre nati da due precedenti matrimoni, e dunque Pt_1 se egli possa essere effettivamente in grado di provvedere al mantenimento anche di un'ulteriore figlia, deve evidenziarsi che la madre di quest'ultima non ha mai richiesto all'uomo di adempiere ad alcun obbligo contributivo, dovendo dunque presumersi che le esigenze della minore siano già integralmente soddisfatte.
Non è poi dato sapere se la conservazione dei vincoli ereditari con la famiglia di origine paterna possa rappresentare un effettivo vantaggio, in assenza di qualsivoglia informazione a riguardo.
Neppure è dato sapere se la minore sia mai stata messa al corrente dell'esistenza di o dell'identità dell'eventuale CP_1 padre biologico, la cui relazione con non è Controparte_2 comunque nota.
In definitiva, avuto riguardo all'evidentemente limitato patrimonio conoscitivo a disposizione del curatore speciale, che mai ha potuto assumere informazioni dirette da parte della minore, e
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tenuto altresì conto che la madre della minore, rimasta contumace ma pur sempre l'unico soggetto effettivamente in grado di far eventualmente emergere una realtà diversa, non ha offerto alcun diverso ed ulteriore elemento di valutazione, deve ritenersi che
l'accoglimento della domanda in esame non comporterebbe alcuna concreta alterazione della situazione esistente fin dalla nascita della minore ed ormai consolidatasi.
Né, diversamente da quanto sostenuto dal curatore speciale,
l'interesse della minore a conservare lo status di figlia di CP_3 CP_1 potrebbe apprezzarsi esclusivamente con riguardo alla
[...] conservazione del diritto di cittadinanza italiana (e conseguentemente europea), che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe costituito il fine unico del riconoscimento operato dall' non potendo l'identità CP_1 personale della minore, in assenza di qualsiasi relazione filiale, ridursi soltanto a tale effetto, seppure indubitabilmente favorevole ed involgente un diritto di primaria rilevanza costituzionale.
Pertanto, operato un bilanciamento dei diversi interessi in gioco,
l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità proposta da parte attrice è ammissibile in quanto non contraria all'interesse della minore.
1.5.2. Nondimeno, non può non notarsi come l'intera prospettazione di parte attrice – che già di per sé presenta caratteri di assurdità ed incomprensibilità laddove si ipotizza che l' già padre CP_1 di tre figli ed all'insaputa della convivente more uxorio, si sia prestato
a riconoscere una figlia nata da una donna, amica della sua compagna, conosciuta in modo assolutamente superficiale appena tre mesi prima e perfino mal sopportata, solo per farle acquisire la cittadinanza italiana – poggi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'unico teste da essa indotto le quali, tuttavia, risultano non solo non concludenti ma anche contraddittorie ed ambigue rispetto alla stessa narrazione attorea.
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Non sono concludenti, sia perché sui fatti rilevanti esposti in citazione si risolvono in una testimonianza de relato ex parte e come tale, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi, di valore probatorio sostanzialmente nullo, sia perché confermano soltanto che CP_2
, madre della minore, fosse visibilmente incinta nell'agosto del
[...]
2016 ma non anche che la donna sia effettivamente rientrata dalla
Germania nell'agosto del 2016 e che non l'avesse già in CP_1 precedenza conosciuta.
Sono confliggenti con la narrazione attorea, laddove il teste afferma che (i) l' gli aveva riferito che CP_1 Controparte_2 proveniva dal Marocco, mentre parte attrice ha dedotto che la donna era invece giunta in Italia dalla Germania, (ii) l' gli aveva riferito CP_1 che, terminato nell'ottobre 2016 il periodo di ospitalità, CP_2
era tornata in Marocco, mentre parte attrice ha dedotto che la
[...] donna, dopo avere partorito la figlia nel dicembre 2016, si era trattenuta in Italia ancora per alcuni mesi per poi lasciare il Paese,
(iii) l' gli aveva riferito che era giunta in Italia CP_1 Controparte_2 alla ricerca di lavoro, mentre parte attrice ha delineato una situazione di difficoltà di ben altra natura e genere in cui si trovava la donna, intenzionata a tornare in Italia perché rimasta incinta non del marito ma di un altro uomo e ciononostante desiderosa di portare a termine la gravidanza, (iv) l' e la gli avevano riferito che era la CP_1 Pt_1 prima volta che si recava in Italia, mentre parte Controparte_2 attrice ha dedotto che la donna aveva qui vissuto col marito fin dal
2012, ad eccezione di un periodo di circa un anno trascorso in
Germania.
A riguardo, giova ricordare che prima della disciplina introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, in materia di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio per difetto di veridicità, si affermava che l'attore dovesse fornire piena prova della non veridicità del riconoscimento e, dunque, dell'assoluta impossibilità che il soggetto, autore dell'originario riconoscimento, fosse, in realtà,
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il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass.
17970/2015, Cass. 17095/2013). L'accesso alla prova genetica doveva quindi essere preceduto dal positivo vaglio del materiale probatorio acquisito, nel senso che si riteneva la necessità della previa acquisizione, secondo i più recenti orientamenti, di almeno un principio di prova per poter dare ingresso ad un esame genetico
(Cass. 10585/2009, Cass. 4462/2003, Cass. 12085/1995, Cass.
7700/1990).
Di recente, poi, si è data rilevanza al rifiuto di sottoporsi al predetto esame, pur richiedendosi l'acquisizione di congrua documentazione, ovvero un'adeguata istruttoria testimoniale (Cass.
6136/2015, in cui si afferma, fra l'altro, che «nell'attuale contesto socioculturale caratterizzato da ampie possibilità di accertamento del patrimonio bio-genetico dell'individuo, pensare di “segregare” l'atto negoziale di accertamento della paternità, escludendo il controinteressato dal fornire la prova del suo difetto di veridicità significa, ignorando il livello attuale delle cognizioni scientifiche e delle potenzialità di indagine, consentire ogni forma di abuso del diritto e, quindi, di adozione mascherata e fraudolenta del minore, non tollerabile in una società civile e trasparente»).
Con riferimento al procedimento relativo all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, è stato ribadito il carattere
“decisivo” della consulenza tecnica d'ufficio ematologica, o genetica
(Cass. 23290/2015), tanto da costituire il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche un comportamento processuale valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. 18626/2017, Cass. 6025/2015,
Cass. 11223/2014, Cass. 8088/2013, Cass. 27149/2011, Cass.
20819/2009, Cass. 27237/2008, Cass. 5116/2003).
Il ricorso all'accertamento tecnico, e quindi, la valutazione del comportamento della parte che con il proprio rifiuto non ne consenta
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l'effettuazione, è stato giustificato anche in presenza della «non univocità e alla discordanza tra gli elementi acquisiti» (Cass.
10007/2008;
cfr. anche Cass. 18626/2017, secondo cui «il mancato ricorso a uno strumento, reso disponibile dal progresso scientifico e dotato di un elevato grado di attendibilità (Cfr. Corte cost., n. 266 del
2006), non appare del tutto coerente rispetto all'esigenza di verificare la fondatezza di una domanda attinente a una delicata questione attinente allo status della persona»).
Nel caso di specie, esclusa, per i motivi già esposti, la decisività dell'espletata attività istruttoria orale, ed in un contesto di effettiva incertezza in ordine alla non paternità di nei confronti della CP_1 minore, è stata quindi disposta nel corso del giudizio una consulenza tecnica d'ufficio genetica.
Tuttavia, non è stato possibile esperire, neppure attraverso la presenza del curatore speciale, l'accertamento tecnico sul materiale genetico riferibile alla minore.
, seppure rimasto contumace, si è sottoposto al CP_1 prelievo del campione biologico da parte del C.T.U. ed ha manifestato al curatore speciale il consenso all'esecuzione dell'esame biologico sulla figlia minore.
Il curatore speciale, previa integrazione dei propri poteri e debitamente autorizzato dal giudice tutelare, ha espressamente prestato consenso al prelievo biologico sulla minore residente in
Spagna ma non ha potuto, evidentemente, sottoporla coattivamente al prelievo medesimo, stante i limiti di territorialità.
Invece, , madre della minore, nonostante Controparte_2 abbia ritirato a mani proprie la notifica del verbale dell'udienza del 21 marzo 2023 in cui veniva invitata a manifestare la propria disponibilità a sottoporsi (in Italia) a prelievo di campione biologico con comunicazione da inoltrare all'indicato indirizzo e-email del
C.T.U., non ha contattato l'ausiliario.
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Dato quindi ingresso alla rogatoria comunitaria per il prelievo dei campioni biologici sulla madre e sulla minore, , per Controparte_2 tre volte convocata dall'autorità giudiziaria spagnola presso un ambulatorio medico locale per sottoporre espressamente la minore al prelievo (in data 10 gennaio 2024, 8 febbraio 2024 e 23 febbraio
2024), mai si è presentata, quantomeno ai due appuntamenti (il secondo ed il terzo) in relazione ai quali vi è prova del ricevimento delle convocazioni (ricevute, rispettivamente, a mani proprie in data
15 gennaio 2024 e dal procuratore speciale da essa nominato in data
9 febbraio 2024).
Il rifiuto della madre di sottoporre la figlia minore all'esame genetico è decisivo, come peraltro già riconosciuto dalla Corte di
Cassazione in un giudizio – analogo a quello in esame – di impugnazione del riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio per difetto di veridicità (promosso dall'asserito padre biologico) in cui vi era stato un rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico i minori da parte della madre (oltre che del padre) (cfr. Cass.
18626/2017, la quale, dopo avere riportato come la decisione del
Tribunale di Ferrara di accoglimento dell'impugnazione ex art. 263
c.c. si fondasse anche sul «rifiuto dei convenuti al prelievo dei campioni per l'effettuazione di una consulenza genetica», ha cassato la sentenza di riforma della Corte di appello di Bologna n. 830/2015, nella cui motivazione, rinvenibile nelle banche dati, si legge che «il comportamento processuale di [..., padre, n.d.r.] e della [..., madre,
n.d.r.], segnato dalla mancata presentazione dei minori al test del
DNA, che ne ha reso impossibile la CTU»).
Pertanto, dev'essere attribuito valore dirimente non tanto al fatto che la madre si sia sottratta al prelievo di campione biologico su sé stessa, essendo stato il prelievo sulla donna disposto al solo fine di acquisire eventualmente maggiore certezza sugli esiti dell'accertamento, quanto piuttosto al fatto che essa abbia impedito il prelievo sulla figlia minore con sé convivente, reputando il Tribunale
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di dover dare continuità al consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio per difetto di veridicità anche il rifiuto aprioristico o ingiustificato della parte di sottoporsi ad esami ematologici rientra tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudice.
Va quindi ribadito che tale rifiuto costituisce un comportamento che il giudice può valutare ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prove oggettive assolutamente certe – e comunque ben difficilmente acquisibili – circa l'effettivo concepimento, in quanto tale mancanza di prova non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova in generale proprio dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, nel senso che tale comportamento può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ed in particolare anche dal solo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti biologici, potendo il comportamento processuale della parte costituire unica e sufficiente fonte di prova
(Cass. 13766/2001, Cass. 2907/2002, Cass. 1268/2002, Cass.
6694/2006, Cass. 13276/2006;
cfr. Cass. 15089/2008, secondo cui
«ben può il giudice di merito trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, dal rifiuto della madre e del curatore speciale del minore di consentire la sottoposizione di quest'ultimo all'esperimento della prova ematico-genetica»).
Dev'essere, pertanto, accolta la domanda giudiziale ex art. 263
c.c.
Va, di conseguenza, ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge.
2. I convenuti contumaci debbono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che vengono liquidate in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00), istruttoria (€
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1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità. Parte attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad € 72,21
(di cui € 27,00 per marca, € 27,13 per notifica citazione ed € 18,08 per notifica verbale 21 marzo 2023).
Al pari, le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti contumaci, in ragione del 50% ciascuno.
Invece, nel rapporto processuale tra parte attrice e la minore convenuta, rappresentata dal curatore speciale ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese debbono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla posizione processuale assunta ed alla disponibilità a sottoporsi all'accertamento tecnico.
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