Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5829
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352 / 2018 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALDARELLA C.F._1
VINCENZO ANDREA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a ADRANO (CT) il 06/06/1961 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SGROI FRANCESCO C.F._2
PAOLO giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/5/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23/01/2018 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/2/1983 ad ADRANO con Controparte_1
(Atto N. 16 Parte II Serie A anno 1983).
1
Esponeva che dalla loro unione erano nate le figlie e Per_1 Persona_2
, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Per_3
Catania con sentenza n. 5392/16 del 28.10.2016 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando mensilmente la somma di euro 200,00, determinata tenuto conto del fatto che la coniuge, in costanza di matrimonio, non aveva esercitato attività lavorativa. Chiedeva che non venisse riconosciuto il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, tenuto conto della capacità lavorativa della stessa e del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Deduceva che la coniuge è proprietaria dell'appartamento sito in Adrano, via Scaccianoce n. 5, in cui vive, e che svolge l'attività di badante presso un anziano, per una somma mensile non inferiore ad euro 600,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che non si opponeva Controparte_1
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, contestando quanto dedotto dal ricorrente in ordine al proprio stato occupazionale.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
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La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 5392/16 del 28.10.2016, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera
b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.