Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2024, n. 1174

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2024, n. 1174
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1174
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro

SENTENZA
La dott.ssa C M A C, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alle cause di lavoro riunite distinte dai numeri
3491/2018 e 788/2020 R.G.C.L. promosse da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. S. M) contro (rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
G L) avente ad oggetto: retribuzione;

osserva
Il propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2018 Parte_1
reso in data 30 novembre 2018 su istanza di per il Controparte_1
pagamento di € 1.652,49 oltre accessori a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel 2017.
A sostegno della formulata opposizione, rileva: che il preteso lavoro straordinario deve ritenersi non configurabile a tenore dell'art. 38 c.c.n.l. Enti
Locali del 14.9.2000;
che si tratterebbe infatti di lavoro prestato in qualità di custode per le ordinarie esigenze di apertura del cimitero comunale;
che una siffatta attività lavorativa non potrebbe considerarsi destinata a fronteggiare situazioni eccezionali, sicchè i “provvedimenti autorizzativi” si atteggerebbero a meri ordini di servizio con i quali il dirigente definisce gli orari di apertura del cimitero;
che le prestazioni rese dall'opposto si risolverebbero dunque in una semplice turnazione ai sensi dell'art. 22 c.c.n.l. cit.;
che, in ogni caso, l'importo ingiunto è stato erroneamente quantificato, dovendosi tutt'al più corrispondere
l'importo di € 1.388,51;
che la previsione del cumulo tra rivalutazione ed interessi si pone in contrasto con l'art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994. chiede disattendersi l'opposizione e, con separato Controparte_1
ricorso, chiede che gli venga corrisposto l'ulteriore importo di € 3.455,94 a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al
31 agosto 2019.
Il deduce l'infondatezza anche di tale pretesa, della quale Parte_1
chiede il rigetto.
I giudizi così instaurati sono stati successivamente riuniti.
***
Nessuna specifica contestazione è stata articolata riguardo all'espletamento del lavoro presuntivamente “straordinario” posto in essere dal CP_1
Come correttamente osservato nel contesto della sentenza n. 154/2024 resa da questo Tribunale, “Il lavoro straordinario è quello prestato
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