Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2024, n. 1174

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2024, n. 1174
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1174
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro

SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alle cause di lavoro riunite distinte dai numeri
3491/2018 e 788/2020 R.G.C.L. promosse da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. S. Mezzasalma) contro (rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
G. Leone) avente ad oggetto: retribuzione;

osserva
Il propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2018 Parte_1
reso in data 30 novembre 2018 su istanza di per il Controparte_1
pagamento di € 1.652,49 oltre accessori a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel 2017.
A sostegno della formulata opposizione, rileva: che il preteso lavoro straordinario deve ritenersi non configurabile a tenore dell'art. 38 c.c.n.l. Enti
Locali del 14.9.2000;
che si tratterebbe infatti di lavoro prestato in qualità di custode per le ordinarie esigenze di apertura del cimitero comunale;
che una siffatta attività lavorativa non potrebbe considerarsi destinata a fronteggiare situazioni eccezionali, sicchè i “provvedimenti autorizzativi” si atteggerebbero a meri ordini di servizio con i quali il dirigente definisce gli orari di apertura del cimitero;
che le prestazioni rese dall'opposto si risolverebbero dunque in una semplice turnazione ai sensi dell'art. 22 c.c.n.l. cit.;
che, in ogni caso, l'importo ingiunto è stato erroneamente quantificato, dovendosi tutt'al più corrispondere
l'importo di € 1.388,51;
che la previsione del cumulo tra rivalutazione ed interessi si pone in contrasto con l'art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994. chiede disattendersi l'opposizione e, con separato Controparte_1
ricorso, chiede che gli venga corrisposto l'ulteriore importo di € 3.455,94 a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al
31 agosto 2019.
Il deduce l'infondatezza anche di tale pretesa, della quale Parte_1
chiede il rigetto.
I giudizi così instaurati sono stati successivamente riuniti.
***
Nessuna specifica contestazione è stata articolata riguardo all'espletamento del lavoro presuntivamente “straordinario” posto in essere dal CP_1
Come correttamente osservato nel contesto della sentenza n. 154/2024 resa da questo Tribunale, “Il lavoro straordinario è
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