Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 112
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Testo completo
N. R.G. 15309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15309/2023 promossa da:
LIC PACKAGING SPA (C.F. 01698360177), con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO
RICORRENTE contro
A2A ENERGIA S.P.A. (C.F. 12883420155), con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA ([...]) VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
LIC PACKAGING S.P.A. agisce in giudizio nei confronti di A2A ENERGIA S.P.A al fine di ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane competente per territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame. pagina 2 di 6
Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro 44.640, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
In primo luogo, il Giudice osserva che ritenendo di poter dare con le argomentazioni che seguono una interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina rilevante ai fini della soluzione delle questioni giuridiche che si pongono in questo giudizio, non ritiene di sollevare alcuna questione di costituzionalità della normativa della cui applicazione si tratta.
La convenuta domanda il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15309/2023 promossa da:
LIC PACKAGING SPA (C.F. 01698360177), con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO
RICORRENTE contro
A2A ENERGIA S.P.A. (C.F. 12883420155), con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA ([...]) VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
LIC PACKAGING S.P.A. agisce in giudizio nei confronti di A2A ENERGIA S.P.A al fine di ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane competente per territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame. pagina 2 di 6
Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro 44.640, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
In primo luogo, il Giudice osserva che ritenendo di poter dare con le argomentazioni che seguono una interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina rilevante ai fini della soluzione delle questioni giuridiche che si pongono in questo giudizio, non ritiene di sollevare alcuna questione di costituzionalità della normativa della cui applicazione si tratta.
La convenuta domanda il
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