Trib. Catania, sentenza 26/11/2024, n. 5311

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 26/11/2024, n. 5311
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5311
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
L M C, a seguito dell'udienza del 10 settembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 7679/2018 R.G.L. promossa
DA
, nato a Messina il 25.07.1954, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. S S giusta C.F._1 procura in atti;

- Ricorrente -

CONTRO
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
F M giusta procura in atti;

- Resistente -
Oggetto: “Differenze retributive”.
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2018 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro rappresentando:
- di essere un Dirigente medico Psichiatra di ruolo alle dipendenze dell' CP_1 resistente, in servizio presso l'Unità Operativa SERT (Servizio Tossicodipendenze) del Distretto Sanitario di Bronte dal 16 settembre 2002;

- che da quando è stato immesso in servizio è l'unico Dirigente medico assegnato a tale U.O. ed ha svolto di fatto le funzioni di Responsabile della stessa;

- che l' resistente non lo ha mai formalmente nominato quale Responsabile CP_1 del SERT di Bronte;

- che con ricorso del 2 dicembre 2011 proposto innanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'incarico di
Responsabile del SERT di Bronte in quanto ne ha svolto di fatto le funzioni a far data dal 16 settembre 2002 e del diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

1


- che con sentenza n. 3963/2016, emessa nell'ambito del proc. n. 12960/2011 R.G.
e passata in giudicato in quanto non impugnata, il Tribunale adito ha accertato lo svolgimento da parte di esso ricorrente delle funzioni di Responsabile dell' Pt_2 di Bronte dal 16 settembre 2002 fino alla data del deposito del ricorso nonché
[...] il diritto a percepire le eventuali differenze retributive rispetto al trattamento economico già percepito quale Dirigente medico;

- che con pec del 27 giugno 2017 ha diffidato l' resistente ad ottemperare CP_1 alla predetta sentenza, senza ottenere alcun riscontro;

- che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, iscritto al proc. n. 1880/2018 R.G.;

- che con decreto n. 9066/2018 il giudice ha rigettato il predetto ricorso in quanto ha ritenuto non integrati i requisiti previsti dalla legge, considerando “opportuno che l'accertamento del credito vantato e la determinazione del suo ammontare avvengano in sede di cognizione integrale, così da garantire una delibazione nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti”.
Parte ricorrente ha dedotto di aver continuato a svolgere le funzioni di Responsabile dell'U.O. SERT di Bronte anche in seguito alla instaurazione del procedimento n.
12960/2011 R.G. (i.e. 2 dicembre 2011) e fino al luglio 2018 e di avere diritto a percepire il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva “per il
Dirigente Medico con incarico di Responsabile di Struttura Semplice”, assumendo, in particolare, di avere diritto al pagamento - quale differenza rispetto al trattamento economico effettivamente percepito - della somma di € 103.720,62 per il periodo settembre 2002-novembre 2011 (quali differenze retributive spettanti: sulla retribuzione di posizione minima contrattuale per € 47.549,69;
sulla retribuzione di posizione nella parte variabile aziendale per € 56.170,93) e di € 97.655,83 per il periodo dicembre 2011-luglio 2018 (quali differenze retributive spettanti: sulla retribuzione di posizione minima contrattuale per € 31.041,08;
sulla retribuzione di posizione nella parte variabile aziendale per € 66.614,75). Il ricorrente ha, quindi, formulato le proprie conclusioni chiedendo di “- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni di Dirigente Medico Responsabile della di Bronte ininterrottamente dal settembre 2002 ad oggi;
Parte_2

- condannare, per le causali di cui in premessa, l' , in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 201.376,45, o di quella maggiore o minore che riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria, e interessi legali come per legge dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;

- condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con memoria depositata il 27 settembre 2019 si è costituita in giudizio l' CP_2
spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso ed eccependo in via
[...] preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti essenziali della domanda nonché la prescrizione delle pretese differenze retributive relative al periodo antecedente il quinquennio dalla diffida ad adempiere notificata dal
2 Cont ricorrente (l fa riferimento ad una diffida del 4 luglio 2017, laddove si rinviene in atti piuttosto diffida del 27 giugno 2017 - cfr doc. 9 parte ricorrente).
Nel merito, l' resistente ha dedotto l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria contestando la spettanza del trattamento economico proprio del dirigente medico al quale, in seguito al prescritto iter procedurale, sia stato conferito
l'incarico di direzione di struttura semplice. Ha, poi, assunto che l'U.O. SERT di
Bronte manca di uno dei requisiti fondamentali per l'attivazione di una struttura semplice consistente nella presenza di almeno tre dirigenti medici ed ha rilevato che nell'ambito della dirigenza medica non possa parlarsi di mansioni superiori in quanto l'attività svolta rientra nei normali compiti di servizio propri dell'incarico dirigenziale contestando, in ogni caso, i conteggi operati da controparte.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare ritenere e dichiarare la prescrizione parziale dei crediti;

- nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova orale.
Effettuata acquisizione documentale ed autorizzato il deposito di memorie difensive, l'udienza del 10 settembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Nel presente giudizio il ricorrente domanda il riconoscimento del proprio diritto alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di funzioni di Responsabile dell'Unità Operativa SERT del Distretto Sanitario di Bronte a partire dal 16 settembre 2002 e fino al 31 luglio 2018.
Occorre, innanzitutto, prendere atto che con sentenza n. 3963/2016 il Tribunale di
Catania, sezione lavoro, ha accertato lo svolgimento da parte del di Parte_1
funzioni di responsabile dell' di Bronte” nel periodo 16 settembre 2002- Pt_2
2 dicembre 2011 nonché il diritto dello stesso “alle eventuali differenze retributive rispetto al trattamento economico già percepito quale dirigente medico”, tuttavia altresì statuendo: “rigetta ogni altra domanda”;
essendo tale sentenza passata in giudicato (cfr. doc. 8 parte ricorrente) va dunque vagliata, in relazione a tale periodo, la domanda del ricorrente di condanna dell'Ente resistente al pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento economico effettivamente percepito.
In relazione al periodo successivo, dal 3 dicembre 2011 al 31 luglio 2018, il ricorrente assume di avere continuato a svolgere ininterrottamente le funzioni di
Dirigente Medico Responsabile dell' di Bronte, va dunque esaminata la Parte_2 domanda attorea volta al riconoscimento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di dette funzioni anche per il periodo successivo all'introduzione del precedente giudizio iscritto al n. 12960/2011 R.G. e sino alla data di introduzione del presente giudizio (id est: dal 3 dicembre 2011 al 31 luglio 2018 come detto).
Ai detti fini, in particolare, assume rilievo l'intervenuto giudicato tra le parti la cui autorità è invocata nel presente giudizio.
3
La predetta sentenza del Tribunale di Catania costituisce giudicato esterno tra le parti.
L'articolo 2909 c.c. dispone che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa”;
inoltre, la sopravvenuta formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha poi precisato che “Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.”
(cfr. C. Cass. n. 28415/2017).
Allorché, dunque, due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando una premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto e di diritto accertato;
inoltre, in tema di rapporti obbligatori, il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso e non
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