Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 39
TRIB Genova
Sentenza
9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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TRIB Genova
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9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Genova, Sezione XI Civile, dal Giudice Dott. Enzo Bucarelli. Le parti ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, sostenendo di essere discendenti diretti di un cittadino italiano mai naturalizzato argentino. Hanno presentato un albero genealogico e documentazione a supporto della loro domanda, evidenziando l'impossibilità di ottenere un provvedimento dalle autorità consolari italiane in Argentina. Il Ministero dell'Interno, parte resistente, ha contestato la legittimità del ricorso per carenza di interesse ad agire, richiamando la giurisprudenza che impone di esperire prima la via amministrativa.
Il Giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso, argomentando che i ricorrenti non avevano dimostrato di aver presentato una richiesta formale alle autorità competenti, né di aver tentato di farlo in modo adeguato. Ha sottolineato che l'assenza di un interesse concreto ad agire, in base all'art. 100 c.p.c., impedisce l'esame del merito della domanda. Inoltre, ha evidenziato che la documentazione prodotta non era sufficiente a provare l'impossibilità di accedere al procedimento amministrativo, concludendo con la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso, argomentando che i ricorrenti non avevano dimostrato di aver presentato una richiesta formale alle autorità competenti, né di aver tentato di farlo in modo adeguato. Ha sottolineato che l'assenza di un interesse concreto ad agire, in base all'art. 100 c.p.c., impedisce l'esame del merito della domanda. Inoltre, ha evidenziato che la documentazione prodotta non era sufficiente a provare l'impossibilità di accedere al procedimento amministrativo, concludendo con la compensazione delle spese di lite.
Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 7170/2023 R. G.
proposto da:
SS DR AR, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. MARAGUCCI SILVIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 8.1.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 1 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 7170/2023 R. G.
promosso da:
1) JA AR SS, argentina, nata il [...],
2) EL AL SS, argentina, nata il [...],
3) CI EL ZE, argentina, nata il [...],
4) CI AE NC, argentino, nato il [...],
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci (posta elettronica certificata - silvio.maragucci@monza.pecavvocati.it)
ricorrenti nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto con atto depositato il 14.6.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno per far accertare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis. A sostegno della propria domanda, precisavano di esser discendenti diretti – per linea maschile – di cittadino italiano per nascita: il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Signor NN TA SS nato a [...] al Mare (SP), il 9.11.1874, mai naturalizzatosi argentino.
L'uomo, trasferitosi all'estero generava discendenza (per linea maschile). In allegato al ricorso la difesa produce analitico l'albero genealogico e numerosi certificati a dimostrazione della linea di discendenza;
nel testo dell'atto è riportata tutta la genealogia, sino agli attuali ricorrenti.
Dall'avo è nato RO BI SS (classe 1905), da cui CL TA SS (classe 1936), padre delle ricorrenti EL NA e JA AR SS e nonno dei ricorrenti CI
EL NK e CI EL NC.
Quanto all'interesse ad agire, nel ricorso si precisa: “i ricorrenti hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti (doc. 6), al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tale pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”.
Si precisa che il richiamato doc. n. 6 (“appuntamento negato consolato”) contiene due pagine relative ai tentativi di accesso effettuati dai ricorrenti JA AR SS e CI AE
NC.
2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale che, contestando il ricorso per carenza di interesse ad agire (richiamando sul punto giurisprudenza recente del Tribunale di Genova), così concludeva:
“Voglia Codesto Tribunale, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell'Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, all'avo e agli ascendenti degli odierni ricorrenti, come identificati alle pagg.
1-2 del ricorso;
a valle, valutare la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento ed ha chiesto di accogliere il ricorso.
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
Esaurita la delega istruttoria, è stato rimesso il fascicolo al giudice titolare. Le parti hanno depositato rituali note. La difesa dei ricorrenti ha depositato in allegato due video ove riferisce di aver tentato di effettuare una prenotazione.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 8.1.25, la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 gennaio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo italiano (capostipite).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Mallare e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato, deve preliminarmente procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del
Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che
è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa;
tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di
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SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 7170/2023 R. G.
proposto da:
SS DR AR, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. MARAGUCCI SILVIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 8.1.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 1 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 7170/2023 R. G.
promosso da:
1) JA AR SS, argentina, nata il [...],
2) EL AL SS, argentina, nata il [...],
3) CI EL ZE, argentina, nata il [...],
4) CI AE NC, argentino, nato il [...],
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci (posta elettronica certificata - silvio.maragucci@monza.pecavvocati.it)
ricorrenti nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto con atto depositato il 14.6.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno per far accertare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis. A sostegno della propria domanda, precisavano di esser discendenti diretti – per linea maschile – di cittadino italiano per nascita: il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Signor NN TA SS nato a [...] al Mare (SP), il 9.11.1874, mai naturalizzatosi argentino.
L'uomo, trasferitosi all'estero generava discendenza (per linea maschile). In allegato al ricorso la difesa produce analitico l'albero genealogico e numerosi certificati a dimostrazione della linea di discendenza;
nel testo dell'atto è riportata tutta la genealogia, sino agli attuali ricorrenti.
Dall'avo è nato RO BI SS (classe 1905), da cui CL TA SS (classe 1936), padre delle ricorrenti EL NA e JA AR SS e nonno dei ricorrenti CI
EL NK e CI EL NC.
Quanto all'interesse ad agire, nel ricorso si precisa: “i ricorrenti hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti (doc. 6), al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tale pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”.
Si precisa che il richiamato doc. n. 6 (“appuntamento negato consolato”) contiene due pagine relative ai tentativi di accesso effettuati dai ricorrenti JA AR SS e CI AE
NC.
2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale che, contestando il ricorso per carenza di interesse ad agire (richiamando sul punto giurisprudenza recente del Tribunale di Genova), così concludeva:
“Voglia Codesto Tribunale, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell'Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, all'avo e agli ascendenti degli odierni ricorrenti, come identificati alle pagg.
1-2 del ricorso;
a valle, valutare la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento ed ha chiesto di accogliere il ricorso.
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
Esaurita la delega istruttoria, è stato rimesso il fascicolo al giudice titolare. Le parti hanno depositato rituali note. La difesa dei ricorrenti ha depositato in allegato due video ove riferisce di aver tentato di effettuare una prenotazione.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 8.1.25, la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 gennaio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo italiano (capostipite).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Mallare e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato, deve preliminarmente procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del
Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che
è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa;
tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di
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