Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/11/2024, n. 1093

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/11/2024, n. 1093
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1093
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1691/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARDUINI ELISA e dell'avv. FABBRI NELLO Controparte_1
FABIO, con studio in P.ZZA GARIBALDI n. 17, PARMA;

RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. RIANI GIORGIO, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del predetto difensore in VIA CASCINAPIANO n. 15/b, LANGHIRANO (PR);

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/05/2024, premesso di essere madre di Controparte_1 Per_1
, nata l'[...], conveniva in giudizio il padre della minore, chiedendo
[...] Controparte_2 disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione della bambina presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, diritti di visita del padre secondo il calendario meglio specificato nel ricorso introduttivo, un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre pari ad € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e l'assegno unico per intero in proprio favore.
Il resistente si costituiva in giudizio aderendo alle domande di affidamento condiviso, Controparte_2 di collocazione della minore presso la ricorrente e di assegnazione a quest'ultima della casa familiare;

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proponeva un calendario di visite ricalcante la situazione di fatto già in essere, secondo il calendario meglio specificato nella comparsa di risposta;
offriva di pagare per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e chiedeva che l'assegno unico fosse ripartito tra i genitori al 50% ciascuno.
2.
Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria del convenuto ex art. 473 bis.17 c.p.c., essendo stata depositata in data 29/10/2024, mentre il termine di scadenza cadeva il 25/10/2024.
Ciò premesso, nel merito, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della minore e sulla sua collocazione residenziale presso la madre. A quest'ultima, di conseguenza, deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare;
immobile, quest'ultimo, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, sito in Gattatico, Via Puccini n. 17. Quanto alla regolamentazione dei diritti di visita, è pacifico che il padre attualmente prelevi da scuola la figlia il lunedì, il martedì ed il mercoledì ed in questi tre giorni la tenga con sé dall'uscita da Per_1 scuola sino al dopo cena, quando la riporta presso la casa della madre;
il padre, inoltre, tiene la figlia a week-end alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera . E' altresì pacifico che gli orari lavorativi della madre siano quelli allegati a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta (dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e dalle ore 13:30 alle ore 17:30).
Ciò posto, non vi è ragionevole motivo per discostarsi dal calendario di visite già in essere così come proposto dal padre, ormai collaudato, al quale la bambina si è abituata. Detto calendario appare conforme al principio di bigenitorialità, garantendo alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Peraltro, il contrasto effettivo tra le parti non verte tanto sui tempi di permanenza, quanto piuttosto sulla questione economica del contributo di mantenimento (sulla quale, v. infra);
sulle visite, infatti, anche il calendario proposto dalla madre comporterebbe, su base bisettimanale, tempi partitari diurni (7 pomeriggi con cena presso il padre e 7 presso la madre), e dunque pare non discostarsi in maniera significativa da quello proposto dal padre, il quale va preferito in quanto, come si è detto, rispecchia una
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