Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 5
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 372/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 372 /2024, promosso da:
QUATTRO.ZERO SRL IN LIQUIDAZIONE con sede legale in BARBERINO TAVARNELLE
LOC. CIPRESSINO SNC Partita IVA 01454950526

DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21-11-2024 l'impresa QUATTRO.ZERO SRL IN LIQUIDAZIONE ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la condizione di insolvenza in cui versa conseguente ad una malattia che ha compito il titolare e che ha determinato una progressiva riduzione degli ordini acquisiti ed evasi e la conseguente conclusione della continuità aziendale con il licenziamento dei dipendenti e la riconsegna del capannone alla proprietà.
La società QUATTRO.ZERO SRL IN LIQUIDAZIONE pur non rinunciando espressamente a comparire dinanzi al GD non ha chiesto espressamente di essere sentita, pertanto, il Giudice ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
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Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società QUATTRO.ZERO SRL IN LIQUIDAZIONE.
Appare opportuno, prima di analizzare il ricorso nel merito, verificare se lo stesso sia o meno ammissibile in quanto depositato direttamente dal legale rappresentante senza l'assistenza di un difensore.
L'art. 37 CC.II. stabilisce che la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sono proposte con ricorso del debitore e l'art. 40 comma 2 prevede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, tuttavia, lo stesso art. 40, al comma 5, prevede un'eccezione laddove statuisce: “Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente”.
A fronte di tale specifica presa di posizione del legislatore, che ha consentito genericamente al debitore di stare in giudizio personalmente, è senza dubbio, possibile ritenere non solo che il debitore, chiamato in giudizio dal creditore per l'apertura della sua liquidazione giudiziale, possa difendersi da solo contestando la domanda, ma anche che possa proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio senza l'ausilio di un avvocato.
Fatta tale premessa, l'art 39 CCII statuisce che”

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili

e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero
l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato
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