Trib. Bari, sentenza 08/01/2024, n. 5
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Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9781/2021
Il Giudice S F S, all'udienza del 08/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv. Parte_1
CASAREALE ANNA
ricorrente contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to GIANNELLI ALESSANDRA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto
a percepire durante i periodi di ferie dal 2015 la retribuzione ordinaria, incluse le seguenti voci: 1) Indennità diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL 23.07.1976;
2) Indennità di presenza ex
Accordo aziendale del 05.10.1988, 3) Indennità di presenza bis prevista dall'Accordo del 04.05.1992;
4) Indennità incentivante di cui all'accordo aziendale del 23.11.1984;
5) Indennità incentivante aggiuntiva;
6) Indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
7) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
8) Indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
9) Indennità di manovra prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984;
10)
Indennità semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del
19.02.1948;
11) Indennità zona tachigrafi prevista con verbale di riunione del 27.06.2006.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'08.01.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze della società resistente dall'01.06.1991, con il profilo professionale di macchinista, par. 153,
e di percepire in via continuativa e non occasionale i seguenti emolumenti:
1) Indennità diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL 23.07.1976;
2) Indennità di presenza ex Accordo aziendale del 05.10.1988;
3) Indennità di presenza bis prevista dall'Accordo del 04.05.1992;
4) Indennità incentivante di cui all'accordo aziendale del 23.11.1984;
5) Indennità incentivante aggiuntiva;
6) Indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
7) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
8) Indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
9) Indennità di manovra prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984;
10) Indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del
19.02.1948;
11) Indennità zona tachigrafi prevista con verbale di riunione del
27.06.2006, lamentando la mancata inclusione delle suddette voci retributive nel calcolo della retribuzione erogata per i periodi di ferie, pur trattandosi di emolumenti collegati alle mansioni, allo stato ed alla qualifica
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professionale ed erogati in via continuativa e non occasionale;
affermando il diritto a percepire la retribuzione ordinaria anche durante i giorni di godimento delle ferie, comprese le voci retributive omesse, in forza della normativa interna anche di rango costituzionale
e sovranazionale richiamata ed alla luce delle pronunce della CGUE e della Suprema Corte citate, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto a percepire durante i periodi di ferie sin dal 2015 la retribuzione ordinaria, incluse le seguenti voci: 1) Indennità diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL 23.07.1976;
2) Indennità di presenza ex Accordo aziendale del 05.10.1988, 3) Indennità di presenza bis prevista dall'Accordo del 04.05.1992;
4) Indennità incentivante di cui all'accordo aziendale del 23.11.1984;
5) Indennità incentivante aggiuntiva;
6) Indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
7) Indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
8) Indennità fuori nastro prevista dall'accordo aziendale dell'01.08.1987;
9)
Indennità di manovra prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984;
10) Indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del
19.02.1948;
11) Indennità zona tachigrafi prevista con verbale di riunione del 27.06.2006, e per la condanna della società resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali maturati dal
2015 e con il favore delle spese giudiziali da distrarre ai sensi dell'art.
93 c.p.c. Allegava documentazione.
Si costituiva la società resistente per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, tenuto conto della esigua incidenza percentuale degli emolumenti pretesi e della disciplina legale e convenzionale applicata per la determinazione della retribuzione ordinaria e durante
i periodi feriali, per eccepire la prescrizione, per sollevare questione di
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legittimità costituzionale e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente dava atto a verbale di udienza del 04.12.2023 dell'inclusione dell'indennità di presenza bis e di quella incentivante nella retribuzione erogata durante i periodi di ferie.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di maturata estinzione per prescrizione dei crediti retributivi differenziali pretesi.
Le pretese avanzate dalla parte ricorrente, infatti, sono limitate a decorrere dal 2015.
Ebbene, vi è prova della presentazione del reclamo gerarchico in data
21.10.2020 quale valido atto interruttivo della prescrizione per il quinquennio antecedente1.
Pertanto, nessuna estinzione dei diritti contesi per prescrizione può ritenersi maturata in questo giudizio.
Tanto premesso, nel merito, occorre affermare la parziale fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che dovranno essere accolte per quanto di ragione, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
Innanzitutto, occorre fare alcune necessarie premesse sul diritto alle ferie ed alla loro retribuzione riportando il dato normativo nazionale e sovranazionale di riferimento per affrontare la specifica questione posta all'attenzione di questo Tribunale.
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Deve ritenersi principio immanente, infatti, nel nostro ordinamento quello dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità del diritto fondamentale alle ferie sancito dall'art. 36, comma 3 Cost. che si riporta:
<< Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.>>.
Si tratta di un diritto, quello alle ferie, fondamentale ed inderogabile, garantito a diversi livelli con una disciplina finalizzata al giusto contemperamento di contrapposte esigenze insopprimibili, quelle connesse al recupero fisio-psichico del prestatore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, anche per consentirgli lo svolgimento di attività culturali e ricreative2, da un lato, e quelle strettamente correlate agli interessi specifici dell'impresa, dall'altro lato3. 2 In tal senso cfr. Cass. 09.03.2017, n. 6115 così massimata: “Il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione ed essendo l'istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso.”. 3 In tal senso da ultimo cfr. C. Cost. n. 95/2016 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, Organizzazione_1 ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007;
direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44;
Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C- 282/10, Dominguez). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C- 520/06, e Stringer ed altri). Persona_1
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All'art. 2109, comma 2 c.c., inoltre, è chiaramente stabilito:
<< (Il prestatore di lavoro) Ha anche diritto, dopo un anno
d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge,
[dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.>>.
Ed ancora, l'art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 così dispone:
<< 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.>>.
La disciplina normativa del diritto insopprimibile alle ferie è rinvenibile
a livello comunitario