Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18222
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Testo completo
N.R.G. 11713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 11713/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to ROBERTA FEDERICO e l'avv.to MARIA VITTORIA LUCERNARI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
10.01.1974 in Sharkia (Egitto);
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: disporre l'obbligo dei coniugi di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
disporre l'affidamento esclusivo Per_ della figlia minore in favore della ricorrente, stante l'irreperibilità del resistente;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia per una somma pari ad Euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma.
Premetteva che: in data 30.05.2007 la ricorrente contraeva matrimonio in Roma con
[...]
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_1
1
Roma, atto n. 00779, parte 1, serie 03, anno 2007;
da tale unione nasceva (10.02.2007);
Per_2 con il passare degli anni era venuta meno l'affectio coniugalis;
il resistente aveva lasciato da tempo la casa coniugale e risultava irreperibile.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 16.10.2024, il G.I. rilevata l'impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riservava la causa al Collegio.
Osserva il Collegio
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato che i coniugi vivono ininterrottamente separati da anni, da quando il resistente ha abbandonato la casa coniugale.
Difatti, all'udienza del 16.10.2024 la ricorrente ha dichiarato “Vivo a Roma in Via Pescaglia n. 9 in una casa con i miei genitori. Non sostengo spese per la casa. Vivo con mia figlia che ha 17 anni e frequenta il quarto liceo linguistico. Sono separata di fatto dal resistente dal 2009, quando CP_1 poi lui è andato via di casa. Ci siamo sentiti qualche volta fino al 2021 poi non l'ho più visto né sentito. Lo stesso mia figlia