Trib. Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6737 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
EI AR GU, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. AR Antonietta Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
OPPONENTE
CONTRO
ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1) annullare ovvero dichiarare inesistente, nullo o comunque inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;

e per l'effetto:
2) dichiarare non fondato il diritto della società di capitali Abbanoa s.p.a. ad
1 ottenere il pagamento della somma di Euro 13.568,94, tramite la procedura di ingiunzione fiscale di pagamento, ex art. 2 R.D. 1910 n. 639;

3) condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.”.
Per l'opposta:
Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5712/2017, emessa da Abbanoa in data 18/05/2017, oggetto della presente opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace;
in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 5712/2017, emessa da Abbanoa in data 18/05/2017, oggetto della presente opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da

Abbanoa S.p.a. nei confronti della sig.ra DD AR UG per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di Abbanoa s.p.a.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6 luglio 2017, AR UG DD ha convenuto in giudizio la Abbanoa s.p.a., ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla ingiunzione fiscale n. 5712/2017, emessa il 18 maggio 2017 e notificata il 5 giugno 2017, per il pagamento della somma di Euro 13.568,94, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ubicata in Quartu Sant'Elena, via Lago di Varese n. 164, in base a plurime fatture, emesse per consumi, relativi a più annualità, per deposito cauzionale e per partite pregresse, deducendo l'illegittimità della procedura di riscossione per carenza di potere, l'illegittimità dell'ingiunzione per inesistenza della notifica, nonché, nel merito, l'illegittimità per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e chiedendo, pertanto, annullarsi o dichiararsi nullo l'atto impugnato e accertarsi
2
l'inesistenza del diritto al pagamento della somma ingiunta, con la condanna per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la Abbanoa s.p.a., contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito e la condanna al pagamento in suo favore.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica
d'ufficio.
All'udienza del 19 settembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di opposizione sono i seguenti.

1.1. Col primo motivo, si deduce l'illegittimità dell'atto di ingiunzione per violazione dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, in riferimento all'inammissibilità della procedura di ingiunzione fiscale da parte di un soggetto privato, quale una società di capitali, in quanto trattasi di uno strumento derogatorio della procedura monitoria, riservato ai soli enti pubblici in senso stretto ed insuscettibile di estensione alle società, quantunque controllate da enti pubblici, stante il divieto di analogia. Quest'ultimo impedirebbe ai privati, in difetto di espressa previsione normativa, di emettere ingiunzione di pagamento, la quale sarebbe nulla per carenza di potere. Di nessun rilievo sarebbe, invece, l'autorizzazione ministeriale alla riscossione mediante ruolo, tenuto conto della scelta di agire mediante ingiunzione fiscale, e non mediante ruolo. Peraltro, si rileva che l'atto in questione
è sottoscritto da un dipendente della società munito di procura, non allegata, con la conseguente nullità, anche sotto tale profilo.

1.2. Col secondo motivo, si deduce la nullità dell'atto di ingiunzione per inesistenza della notifica, in quanto la relazione di notificazione non è sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto legalmente abilitato alla notifica, come previsto dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910.

1.3. Col terzo motivo, nel merito, si deduce la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oggetto dell'ingiunzione fiscale, con la
3
conseguente nullità o annullabilità. Anzitutto, si rileva l'errore nell'attribuire all'opponente consumi idrici abnormi, i quali erano sempre stati al contrario molto limitati, relativamente all'utenza domestica non residenziale in Quartu Sant'Elena, via Lago di Varese n. 164, sia per l'impossibilità oggettiva, tenuto conto dell'età avanzata, di recarsi nella predetta abitazione, sia per la residenza nella diversa abitazione in Cagliari, via Machiavelli n. 34. Inoltre, da un lato, si sostiene che la fattura del 18 maggio 2015, in cui il gestore ammette un credito dell'utente di
Euro 12,60, smentisca i consumi indicati dalle fatture anteriori e coeve;
dall'altro lato, sul rilievo che la medesima fattura indica il codice utente 6266164, si sostiene che il credito sia dedotto in modo confuso, in quanto il provvedimento si riferisce alla diversa utenza individuata dal codice 36266164, non appartenente all'opponente, oltre ad individuare nell'allegato come indirizzo di ubicazione della fornitura quello di Cagliari. Di conseguenza, il credito non sarebbe né certo né liquido né esigibile.

2. Il primo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi