Trib. Rimini, sentenza 22/03/2024, n. 358
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Testo completo
N. R.G. 1373/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1373/2020 tra RI NC
ATTORE/I e
AL IA
CONVENUTO/I
Oggi 22 marzo 2024 ad ore 9,25 innanzi al dott. Chiara Quadrelli, sono comparsi:
Per RI NC l'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO oggi sostituito dall'avv. Elisabetta Gusella
Per AL IA l'avv. ORRU' MASSIMILIANO oggi sostituito dall'avv. Berardi Sofia
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note scritte già depositate in atti telematicamente, cui si riportano. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare ed uscitone ad ore 17,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Verbale chiuso ad ore 17,00.
Il Giudice
dott. Chiara Quadrelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Quadrelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2020 promossa da:
RI NC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE/I contro
AL IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ORRU' MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.05.2020 il signor NC OR conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il signor OT ES, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per fatto illecito ai sensi degli artt. 2043 e ss c.c. a causa dell'aggressione verbale costituita dalle gravi e ripetute ingiurie rivolte all'Avv. OR NC, in relazione alla sua attività professionale per il fatto di aver assunto la difesa della ex compagna;
chiedeva quindi che il signor OT fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito ex art. 2043 c.c. quantificati nella misura di €. 25.000,00 o nella minor somma ritenuta di giustizia o liquidata secondo equità.
Si costituiva OT ES, con comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dato atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e fosse, quindi, dichiarata improcedibile la domanda;
in via preliminare, che fosse rilevata l'insussistenza dei requisiti richiesti per la valida formulazione della domanda introduttiva e fosse, quindi, dichiarata la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dei danni ex adverso richiesti, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta e l'insussistenza del nesso causale tra le pretese risarcitorie e la condotta dell'OT e fossero, quindi, rigettate integralmente le domande attoree;
in via subordinata, che fosse rideterminato e limitato il quantum oggetto di pagina 2 di 6
eventuale risarcimento sulla scorta dell'importo effettivamente provato in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite.
Le parti esperivano la procedura di negoziazione assistita che, tuttavia, aveva esito negativo, con deposito del relativo verbale.
Espletati gli incombenti istruttori, tra cui l'interpello delle parti e le prove per testi e, ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini decisori i cd presenti agli atti e ritenuta tempestiva la relativa produzione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
**
- In via preliminare, va disattesa l'eccezione diparte di convenuta in ordine alla dedotta indeterminatezza delle domande proposte da parte attrice.
La giurisprudenza, sul punto, appare granitica, laddove sostiene che “La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014 (Rv. 632291 - 01).
Tale principio appare del tutto chiaro e dirimente l'eccezione del convenuto, stante l'assoluta determinatezza dei fatti addotti sia nel corpo dell'atto introduttivo che nei documenti prodotti da parte attrice.
- Inoltre, va disattesa anche l'eccezione relativa all'inammissibilità del materiale probatorio
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1373/2020 tra RI NC
ATTORE/I e
AL IA
CONVENUTO/I
Oggi 22 marzo 2024 ad ore 9,25 innanzi al dott. Chiara Quadrelli, sono comparsi:
Per RI NC l'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO oggi sostituito dall'avv. Elisabetta Gusella
Per AL IA l'avv. ORRU' MASSIMILIANO oggi sostituito dall'avv. Berardi Sofia
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note scritte già depositate in atti telematicamente, cui si riportano. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare ed uscitone ad ore 17,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Verbale chiuso ad ore 17,00.
Il Giudice
dott. Chiara Quadrelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Quadrelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2020 promossa da:
RI NC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE/I contro
AL IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ORRU' MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.05.2020 il signor NC OR conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il signor OT ES, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per fatto illecito ai sensi degli artt. 2043 e ss c.c. a causa dell'aggressione verbale costituita dalle gravi e ripetute ingiurie rivolte all'Avv. OR NC, in relazione alla sua attività professionale per il fatto di aver assunto la difesa della ex compagna;
chiedeva quindi che il signor OT fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito ex art. 2043 c.c. quantificati nella misura di €. 25.000,00 o nella minor somma ritenuta di giustizia o liquidata secondo equità.
Si costituiva OT ES, con comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dato atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e fosse, quindi, dichiarata improcedibile la domanda;
in via preliminare, che fosse rilevata l'insussistenza dei requisiti richiesti per la valida formulazione della domanda introduttiva e fosse, quindi, dichiarata la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dei danni ex adverso richiesti, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta e l'insussistenza del nesso causale tra le pretese risarcitorie e la condotta dell'OT e fossero, quindi, rigettate integralmente le domande attoree;
in via subordinata, che fosse rideterminato e limitato il quantum oggetto di pagina 2 di 6
eventuale risarcimento sulla scorta dell'importo effettivamente provato in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite.
Le parti esperivano la procedura di negoziazione assistita che, tuttavia, aveva esito negativo, con deposito del relativo verbale.
Espletati gli incombenti istruttori, tra cui l'interpello delle parti e le prove per testi e, ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini decisori i cd presenti agli atti e ritenuta tempestiva la relativa produzione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
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- In via preliminare, va disattesa l'eccezione diparte di convenuta in ordine alla dedotta indeterminatezza delle domande proposte da parte attrice.
La giurisprudenza, sul punto, appare granitica, laddove sostiene che “La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014 (Rv. 632291 - 01).
Tale principio appare del tutto chiaro e dirimente l'eccezione del convenuto, stante l'assoluta determinatezza dei fatti addotti sia nel corpo dell'atto introduttivo che nei documenti prodotti da parte attrice.
- Inoltre, va disattesa anche l'eccezione relativa all'inammissibilità del materiale probatorio
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