Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2848
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Testo completo
N. R.G. 2149/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice rel. dr.ssa C G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da (c.f. , nato In Tunisia il 5 luglio 1970, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalle Avv. M V e P I ed elettivamente domiciliato nello studio delle stesse, sito in Bologna, via IV novembre n. 4/b ATTORE contro (c.f.: ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. E B ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via IV novembre n. 14,
CONVENUTA P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024, con rinuncia ai termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha concluso “per l'accoglimento della domanda limitatamente alle statuizioni sul vincolo”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto decisione e hanno contratto matrimonio in Tunisia il 25 Parte_1 CP_1 luglio 2005. Perso Dalla loro unione sono nati (il 23 ottobre 2010), (il 15 gennaio 2014) e Per_2
(il 4 settembre 2016). Per_3 pagina 1 di 5
Nel procedimento di separazione all'esito dell'udienza presidenziale del 13 ottobre 2021 la Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 414/22 pubblicata il 22 febbraio 2022 è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con successiva pronuncia n. 2679/22 pubblicata il 31 ottobre 2022, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
- i figli sono stati affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, con mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per il periodo di tre anni;
- i minori sono stati collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- è stato regolamentato il diritto di visita paterno;
- è stato posto a carico del signor un contributo di 500,00 euro per il Pt_1 mantenimento ordinario della prole da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli sono state poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il marito di anticipare mensilmente la somma di 100,00 euro.
*** Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che: a) Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) i figli siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
c) sia regolamentato il suo diritto di visita;
d) sia posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, la somma complessiva di 500,00;
e) sia disposto in capo ai genitori l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole.
si è costituita, non opponendosi alle istanze sul vincolo, sull'affido e CP_1 collocamento dei minori, sul calendario di visita del padre e sull'assegnazione della casa coniugale. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei minori sia determinato in 750,00 euro;
b) sia fatto obbligo al padre di sostenere il 60% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli;
c) sia previsto a suo favore un contributo di mantenimento di 250,00 euro. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 23 giugno 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, la Presidente delegata ha confermato le condizioni di separazione e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice rel. dr.ssa C G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da (c.f. , nato In Tunisia il 5 luglio 1970, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalle Avv. M V e P I ed elettivamente domiciliato nello studio delle stesse, sito in Bologna, via IV novembre n. 4/b ATTORE contro (c.f.: ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. E B ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via IV novembre n. 14,
CONVENUTA P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024, con rinuncia ai termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha concluso “per l'accoglimento della domanda limitatamente alle statuizioni sul vincolo”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto decisione e hanno contratto matrimonio in Tunisia il 25 Parte_1 CP_1 luglio 2005. Perso Dalla loro unione sono nati (il 23 ottobre 2010), (il 15 gennaio 2014) e Per_2
(il 4 settembre 2016). Per_3 pagina 1 di 5
Nel procedimento di separazione all'esito dell'udienza presidenziale del 13 ottobre 2021 la Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 414/22 pubblicata il 22 febbraio 2022 è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con successiva pronuncia n. 2679/22 pubblicata il 31 ottobre 2022, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
- i figli sono stati affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, con mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per il periodo di tre anni;
- i minori sono stati collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- è stato regolamentato il diritto di visita paterno;
- è stato posto a carico del signor un contributo di 500,00 euro per il Pt_1 mantenimento ordinario della prole da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli sono state poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il marito di anticipare mensilmente la somma di 100,00 euro.
*** Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che: a) Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) i figli siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
c) sia regolamentato il suo diritto di visita;
d) sia posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla signora entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, la somma complessiva di 500,00;
e) sia disposto in capo ai genitori l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole.
si è costituita, non opponendosi alle istanze sul vincolo, sull'affido e CP_1 collocamento dei minori, sul calendario di visita del padre e sull'assegnazione della casa coniugale. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dei minori sia determinato in 750,00 euro;
b) sia fatto obbligo al padre di sostenere il 60% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli;
c) sia previsto a suo favore un contributo di mantenimento di 250,00 euro. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 23 giugno 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, la Presidente delegata ha confermato le condizioni di separazione e
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