Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 230

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 230
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 230
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

V.G. 815/2024

Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.03.2024, da
1) Parte_1
Nato a lecco il 30.09.1984 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Debora Magrì
2) Parte_2
Nata a Milano il 2.7.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Debora Magrì letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta


cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato a [...] il [...] Controparte_1
2) nato a [...] il [...] Controparte_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso
l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
A) affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui
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