Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 633
TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. SE Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11852/2023 R.G.L. avente a oggetto “Risarcimento danni, mobilità personale pubblico”;
PROMOSSA DA
PA SE TO e ND NC, con l'Avv. Enrico Nicolò
Buscemi;
- ricorrenti -
CONTRO
ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Cesare Santuccio;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.11.2023, le parti attrici hanno adito la presente sede deducendo:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto resistente dal 1992 con il profilo professionale di istruttore direttivo categoria C – posizione economica 6 del
Contratto collettivo regionale comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione
Siciliana;
1
- che l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è un ente pubblico strumentale di interesse regionale dotato di autonomia statutaria e sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- che l'Istituto si compone di due unità operative di base (id est: unità affari generali e unità tecnico-gestionale) a loro volta articolate in uffici semplici, mentre la dotazione organica è costituita da 31 dipendenti di cui 30 istruttori di categoria C e 1 funzionario di categoria D;
- che con l'art. 2 della L.R. n. 17/2019 è stata disposta la rimodulazione della pianta organica dell'Istituto riducendosi a 18 il numero dei dipendenti (12 operatori di categoria
A, 1 collaboratore di categoria B, 3 istruttori di categoria C, 1 funzionario di categoria D e
1 unità dirigenziale);
- che la normativa citata ha altresì previsto che per le eccedenze di personale risultanti dalla rimodulazione della pianta organica si sarebbero applicate le procedure di mobilità ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001;
- che, inoltre, la L.R. n. 17/2019 ha previsto la possibilità di regolare le eccedenze facendo ricorso all'istituto del distacco del personale di cui all'art. 62 del CCRL senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della predetta legge regionale e per dare asserita attuazione sono stati posti in essere i passaggi indicati in ricorso, di cui essi ricorrenti hanno avuto informale notizia;
- che in data 15.9.2020 si è tenuta una riunione nel corso della quale l'Istituto ha informato le organizzazioni sindacali della necessità di avviare la procedura per la dichiarazione di esubero del personale;
- che con D.A. n. 116 del 2.11.2020 è stato nominato un Commissario ad acta per dare attuazione alle procedure di rimodulazione della pianta organica;
- che nell'ambito di varie riunioni, nel corso delle quali non è stato deciso né concertato nulla tra le parti, il Commissario ad acta ha prospettato alle organizzazioni sindacali una soluzione consistente nel coprire i sedici posti disponibili nella nuova pianta organica
(ossia i dodici posti di categoria A, il posto di categoria B e i tre posti di categoria C) con l'acquisizione del consenso dei dipendenti dell'Istituto a un declassamento nelle categorie inferiori A e B e attribuendo i tre posti di categoria C ai dipendenti muniti di “asserita acquisita professionalità nel profilo” documentabile mediante precedenti ordini di servizio;
2
- che con delibera n. 1 del 9.3.2021 il Commissario ad acta ha dichiarato in mobilità il personale nei ruoli eccedentario rispetto alla pianta organica rimodulata e ha precisato di non considerare eccedentario il personale che avesse dato la disponibilità a ricoprire i posti inferiori di categoria A e B sino a esaurimento degli stessi, nonché quello munito di acquisita professionalità nei ruoli dell'Istituto sino ai posti disponibili in pianta organica in categoria C, affermando nel resto che sarebbero state attuate per il personale in mobilità le previsioni dell'art. 2 L.R. 17/2019 e dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001;
- che con determinazione n. 80 del 14.5.2021 il Direttore dell'Istituto ha stabilito di mantenere in servizio, con salvezza della retribuzione acquisita e salvo riassorbimento in futuro, i dipendenti ivi indicati in relazione alle diverse categorie A, B e C e per le ragioni ivi indicate;
- che con la medesima determina sono stati posti in mobilità – tra gli altri – anche essi ricorrenti in quanto non idonei o idonei con limitazioni all'attività fisica o con carichi familiari inferiori rispetto agli altri dipendenti riassorbiti;
- che la predetta determina ha previsto l'attivazione dall'1.7.2021 delle procedure di mobilità del personale in esubero, secondo quanto previsto dalla circolare n. 2060/2004 dell'Assessorato Regionale del Lavoro e dalla circolare n. 31764/2021 dell'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale e dalle norme vigenti in materia;
- che essi ricorrenti sono stati quindi collocati in disponibilità dal 21.7.2021, con esonero dalla prestazione
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