Trib. Catania, sentenza 25/09/2024, n. 4294

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 25/09/2024, n. 4294
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4294
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6456/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
SU PP, nato a [...] il [...] (RC), cod. fisc.:
[...]
E
ITALIAN SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentate pro tempore, cod. fisc.: 05052440871, entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Leandro Alberghina ed elettivamente domiciliati in Piazza Armerina, via F. Guccio n. 11 nonché indirizzo p.e.c: francescoleandro.alberghina@ordineavvocaticatania.it, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTI-

CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.:
80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con gli avv.ti Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della
Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-

Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 7.06.2023, PP CI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante/responsabile di Italian Solution Società cooperativa, ha impugnato:
- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001617978 prot. num. INPS. 2100. 27/04/2023.0 299722;

- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001830879 prot. num. INPS.2100.27/04/2023. 0299891;

- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001620408 prot. num. INPS.2100.27/04/2023.0299725;

- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-002316980 prot. num. INPS.2100.27/04/2023.0299732;

- l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001861190 prot. num. INPS.2100.27/04/2023.0299880;

A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che non corrisponde esattamente al vero quanto contestato in sede di accertamento, poiché la stessa in riferimento alle suddette violazioni non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di irregolarità o avviso bonario costituente elemento indispensabile ai fini della procedura in contestazione, sì restando pregiudicato l'esercizio del proprio diritto di difesa;

- che le somme ingiunte sono sproporzionate rispetto alle posizioni debitorie facenti alla stessa.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte, di “1) … accogliere il … ricorso
…annullando in tutto o in parte l'ordinanza ovvero modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, al minimo edittale. 2) condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
In data 21.05.2024 si è ritualmente costituito l'INPS depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, ricostruita la natura del giudizio e sollecitata la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, in breve, ha dedotto:
- che ha provveduto alla notifica degli atti di accertamento contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico risultanti dai flussi UNIEMENS trasmessi dalla parte ricorrente;

- che le eccezioni relative agli asseriti vizi formali, sia nel procedimento di formazione sia nella motivazione della ordinanza ingiunzione, nonché riguardo la notifica e degli atti
Pagina 2
presupposti all'ordinanza ingiunzione, ivi compresa l'eccezione ex art. 14 della l. n.689/1981, vanno proposte a pena di inammissibilità nel termine, previsto dall'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi;

- che il giudizio de quo involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, per cui eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento né l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa e, comunque, nella specie, l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo;

- che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta resta assolta per relationem facendo specifico riferimento all'atto di accertamento presupposto,
- che, ad ogni modo, il disposto dell'art.14 legge n.689/1981 non può ritenersi applicabile in presenza della disciplina speciale dell'art.2, comma 1 bis, della l. n.638/1983, come riformato dall'art.3 comma 6, del d. lgs. 15/1/2016 n. 8 e della speciale disciplina transitoria prevista dagli artt.

8-9 d.lgs. n.8/2016
;

- che, in subordine, lo stesso ha fatto corretta
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