Trib. Milano, sentenza 15/01/2024, n. 2971
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/09/2023 N. 9649/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr R A quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da rappresentata e difesa dall'Avv.to LANOTTE LUCA Parte_1
( ) ;
ed elett.te dom.to presso lo studio in Piazzetta Guastalla 10 Milano C.F._1
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PANEBIANCO STEFANIA e Controparte_1 dall'Avv.to NOVI LAURA ( ) VIA GIOVANNI CANTONI, 5/A 20144 C.F._2
MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA CORRIDONI, 2 22070 MOZZATE
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/8 Dott. R A
Con ricorso depositato in data 3.12.2021 la ricorrente ha convenuto Parte_1
in giudizio e chiedendo al Giudice: Controparte_1 CP_2
in via principale, accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1
- - residente in Via Ettore Romagnoli n. 1, vi sia stato un CP_2 C.F._3 rapporto di lavoro domestico, livello CS, dal 12.09.2012 al 02.03.2020 e per l'effetto condannare la stessa in solido con il sig. - nato a Controparte_3 C.F._4
Milano il 19/04/1958 e residente in Rho, via L. Capuana n. 50, ex art. 1381 e 2028 ss cc, al pagamento della somma di € 32.075,03= in favore della Signora a titolo di Parte_1
differenze di retribuzione, scatti di anzianità maturati, riposo di sabato e di domenica, tredicesima mensilità, ferie maturate, Trattamento di Fine Rapporto e preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame dei testi, il Giudice ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La ricorrente è stata assunta come badante convivente in data 13.09.2012 da CP_1
, nella qualità di amministratore di sostegno della convenuta ,
[...] CP_2 al fine di occuparsi della cura di quest'ultima (non autosufficiente) e della casa.
In particolare, doveva svolgere le seguenti mansioni: preparare i pasti, provvedere al bucato, allo stiro della biancheria e aiutare l'assistita in tutte le azioni fisiche e fisiologiche.
L'orario da osservare sarebbe stato il seguente: dalle 7:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì;
nelle giornate di sabato e domenica dalle 7:00 alle 8:00, dalle 14:00 alle 16:00 e poi dalle
20:00 alle 23:00, per coprire le pause effettuate da , assunta per il fine Parte_2
settimana e che lavorava nelle restanti ore.
Successivamente, a partire dal 01.06.2015 fino al 30.09.2015, la ricorrente deduce di aver lavorato dalle 7:00 alle 23:00, senza godere della giornata di riposo, dal lunedì alla domenica.
In seguito, susseguendosi per i weekend altre lavoratrici, anche in sostituzione della ricorrente per i periodi di ferie, a partire dal 01.10.2015 fino al 31.03.2017 avrebbe osservato il seguente orario: dalle 7:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì, mentre nelle giornate di sabato
e domenica l'orario osservato era dalle 7:00 alle 8:00, dalle 14:00 alle 16:00 e poi dalle 20:00
2/8 Dott. R A
alle 23:00. Le sarebbe stato chiesto anche di essere presente nella pausa pranzo in assenza delle altre badanti.
A partire dal 01.04.2017 fino alla fine del rapporto di lavoro, avvenuto in data 02.03.2020 per licenziamento, l'orario di lavoro da osservare sarebbe stato dalle ore 7.00 alle 23.00, dal lunedì alla domenica.
La retribuzione mensile percepita era di € 1.208,51.
La lavoratrice precisa che il rapporto sarebbe stato regolarizzato il 12.09.2012 ma con la previsione di un orario di lavoro differente da quello effettivamente svolto.
Lamenta infatti il mancato pagamento del lavoro straordinario svolto, degli scatti di anzianità maturati, del riposo di sabato e di domenica, della tredicesima mensilità, delle ferie maturate, del Trattamento di Fine Rapporto e del preavviso, sulla base del CCNL Lavoratori Domestici, allegando in ricorso i relativi conteggi.
Pertanto, la stessa si dichiara creditrice della somma pari ad € 32.075,03, chiedendo al
Giudice di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico, livello CS, con la dal 12.09.2012 al 02.03.2020 e, conseguentemente, di condannare CP_2
in solido con al pagamento di tale importo per i CP_2 Controparte_1
titoli di cui sopra.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto che ha chiesto – Controparte_1
preliminarmente - di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo