Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1282

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1282
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1282
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 1483/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 25 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura Parte_1 allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. di ruolo generale 610/2024 presso il Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, dagli avv.ti G M e G F ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti professionisti sito in Riesi nella Via Regione Siciliana n. 6/PAL;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. F B, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 30.05.2024;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.04.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di
[...] giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “ previa eventuale disapplicazione dell'art. 1,
[...] commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/19, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno CP_1 in forma specifica ex art. 1218 del c. c.. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”

2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare CP_1 l'intervenuta prescrizione del diritto con riguardo all'annualità oggetto di domanda.

3. La causa è stata istruita con i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.

4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_2


a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).

6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione
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