Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3204
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Testo completo
N. R.G. 11160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11160/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GAMBERINI ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – ATTI COMUNICATI al PM il giorno 1.8.2024
CONCLUSIONI
Attrice: come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice espone che: dalla sua relazione di convivenza con il convenuto è nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1
Si apprende dal ricorso:
Il rapporto con il convenuto è sempre stato difficile e problematico e si è formalmente interrotto alla fine del 2018, pochi mesi dopo la nascita del bambino, anche a causa del comportamento violento e minaccioso del padre del bambino, tanto da vedere anche il coinvolgimento dei servizi sociale di Cesena, nella persona dell'assistente sociale dell'area minori del comune di Cesena, interpellata a seguito di un Persona_2 pagina 1 di 5
intervento dei Carabinieri della stessa città, poi non sfociato in denuncia, ma per quanto noto alla ricorrente i militari dell'Arma, hanno effettuato due accessi presso l'abitazione di Bologna di CP_1
in quanto in più occasioni – davanti all'assistente sociale che aveva poi attivato le forze dell'ordine
[...]
– minacciava di portare via il bambino. 7) Definitivamente chiusa la relazione sentimentale, l'odierna ricorrente ed il convenuto si incontravano ogni due settimane, quando prendeva il treno da Cesena e veniva a Bologna per far vedere il Pt_1 bambino al padre, che si intratteneva con qualche ora il sabato e qualche ora la domenica. Per_1
8) Queste visite a Bologna durarono per circa un anno, fino alla fine del 2019, poi non vi furono più contatti di persona, se non qualche messaggio su whatsup con il quale il convenuto chiedeva di prendere il figlio per portarlo in Camerun dalla sua famiglia di origine.
9) Ricevuto il diniego, il convenuto insisteva nell'ottenere copia dei documenti del bambino, sempre con il fine di portarlo in Camerun, volendo partire senza il consenso e l'accordo con la madre;
per ottener copia dei documenti di identità di era arrivato ad inviare un messaggio al padre della ricorrente e anche Per_1 alla stessa ricorrente, nel quale precisava che se la madre non gli avesse consegnato i documenti, lui non si sarebbe più preso cura del bambino (cosa peraltro mai fatta negli anni e mai richiesta dalla madre).
A questi messaggi la ricorrente non ha mai risposto, il bambino di fatto non ha mai incontrato o conosciuto il padre che solo ora chiede di avere una relazione con lui, dopo anni e anni di assoluta assenza e latitanza. La ricorrente All'inizio del 2020 conosceva poi il suo concittadino con il quale poi Persona_3 convolava a nozze e dal quale nel settembre 2021 ha avuto un'altra figlia, Per_4
11) La famiglia della ricorrente abita a ZO SA (Bo), in un appartamento condotto in locazione e per il quale sopporta un canone mensile di locazione pari ad € 550,00= (cfr. doc. nr. 2) ed è il marito della ricorrente – medico anestesista e rianimatore presso il Policlinico di Modena – a mantenere l'intera famiglia, anche il piccolo Per_1
12) Nel mese di giungo 2023, l'odierna ricorrente riceveva