Trib. Forli, sentenza 21/11/2024, n. 239
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Testo completo
227 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 227 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio celebrato in FORLI' in data
01/08/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
;
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
;
C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. IRALI MARCO e dall' avv.
CASTORINA ANTONINO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02/02/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss.
1
mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30.11.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 01/08/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
;
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
;
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 228 P. 2 S.
C anno 2019;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
02/02/2024, come confermate ed integrate nelle note d'udienza depositate in data 14-
16/05/2024 e 17/10/2024 che integralmente si riportano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie minori attualmente dimorano presso la struttura di accoglienza
“Cooperativa Sociale Kara Bobowski Onlus” sita in via Francesco Fanelli, 2
Modigliana (FC)1
3. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno in modo congiunto la potestà genitoriale sulle minori, salvo limiti e disposizioni decretate dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna che è intervenuto in via d'urgenza a tutela delle minori su richiesta del P.M. i cui procedimenti sono ancora in itinere2;
4. Il padre avrà la facoltà di incontrare le figlie quando desidera, previo