Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2024, n. 432

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2024, n. 432
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 432
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. F A, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2435 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., avv. M Parte_1
Mottola di Amato, con sede a Catanzaro, Via A. De Gasperi n. 62 (P.I.:
), difesa dagli avv.ti B N e G C;
P.IVA_1
opponente
contro
nato a Catanzaro il 19.09.1962, C.F.: , Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. V A;

opposto
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte opponente ha impugnato il precetto di pagamento con cui il suo ex dipendente, odierno opposto, le ha intimato il pagamento del saldo della retribuzione
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globale di fatto e dell'indennità sostitutiva dovute in suo favore in forza della sentenza n. 669/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro in data
11.10.2022, che ha dichiarato la nullità del licenziamento comminato al lavoratore, con ordine di reintegrazione al lavoro e condanna della società datrice al pagamento della retribuzione dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra.
Parte opponente ha dedotto la non azionabilità del titolo esecutivo per mancanza di specificazione in sentenza dell'importo dovuto al lavoratore il quale aveva, dal canto suo, erroneamente quantificato le somme precettate in base alla retribuzione globale di fatto, anziché con riguardo all'“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, per come sancito nella sentenza di reintegrazione.
La costituita parte opposta, precisando in giudizio di avere optato per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, ha contestato il contenuto dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni scritte rassegnate con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è infondata.
Parte opponente nega che la sentenza n. 669/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro
- Sezione Lavoro in data 11.10.2022, abbia il valore di titolo azionabile, assumendo trattarsi di pronuncia di condanna generica che non contiene elementi o dati atti a consentire, con un mero calcolo aritmetico, la quantificazione della indennità che la società è stata condannata a pagare in misura “commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Al riguardo, deduce che per la Suprema Corte la sentenza di condanna del datore al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito solo allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche, eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna, mentre se la sentenza medesima non consente la determinazione della somma dovuta, il creditore può richiedere la liquidazione in un successivo giudizio (da ultimo, Cass. Civ., n.
26750/2020
;
Cass. Civ., n. 9132/2003). Applicando tale principio al caso concreto,
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l'opponente afferma che la sentenza non forniva alcun dato idoneo a quantificare con una semplice operazione aritmetica l'importo dovuto al lavoratore a titolo risarcitorio, sicché quest'ultimo non avrebbe potuto autoliquidarsi nel precetto le somme genericamente riconosciute dalla sentenza in suo favore.
Contrariamente a quanto parte opponente allega, si osserva che, seppure è vero che la sentenza di condanna generica non può pienamente soddisfare le pretese del creditore che l'abbia richiesta ed ottenuta poiché non costituisce titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., anche se conserva una sua utilità, essendo titolo valido per iscrivere ipoteca e mezzo attraverso il quale trasformare in decennali le prescrizioni brevi, tuttavia, tali caratteristiche sono da ascriversi esclusivamente alle sentenze di condanna che siano effettivamente generiche, che, cioè, non consentano l'esatta quantificazione dell'importo dovuto tramite mere operazioni aritmetiche e per le quali si renda necessario un successivo giudizio di cognizione al fine di definire il quantum debeatur e rendere titolo esecutivo la sentenza ottenuta: ciò perché la concreta soddisfazione del
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