Trib. Pordenone, sentenza 07/11/2024, n. 632
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2758/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PILI MARIA ANTONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio
del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
TURRIN LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del
difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
del 28 giugno 2024 e cioè
Per parte ricorrente “1) Il marito verserà alla moglie CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad €
[...]
1
2.000,00 netti (ovvero circa € 2.500,00 lordi), rivalutabile annualmente in base
agli indici ISTAT – N.B.: importo che in questa sede così si quantifica anche
tenendo in considerazione la pacifica circostanza che egli deduce dall'assegno
che versa alla moglie l'importo del 40% e per quest'ultima invece tale importo
viene tassato del 23% - 25% (ovvero in sintesi a lei arriverebbero € 2.000,00
netti e lui esborserebbe € 1.500,00 netti). Egli sosterrà inoltre nella misura del
100% tutte le spese mediche non mutuabili che la signora dovesse Pt_1
affrontare per curare le specifiche patologie da cui è già affetta. 2) Il marito
si farà carico del pagamento di tutte le utenze domestiche CP_1
relative alla casa coniugale di comune proprietà sita in Azzano Decimo, via
Pedrina n. 47/A, nella quale la signora rimarrà comunque a Parte_1
vivere in attesa di una prossima vendita dell'immobile, non avendo le
possibilità economiche di reperire altro alloggio contrariamente al marito che
di possibilità economiche ne ha moltissime e quindi ben si potrebbe trasferire
dalla casa coniugale in attesa della vendita, senza particolare sofferenza
economica. 3) Il marito inoltre si farà carico di estinguere in via CP_1
esclusiva e/o rimborsare alla moglie tutte le poste debitorie relative alla
Società New Times s.n.c. (Edicola e Cartoleria) di comune titolarità con la
stessa, regolarizzando altresì i contributi previdenziali relativi alla medesima
come da piano di rateizzazione indicato in narrativa ed allegato, accordato
dall'Agenzia delle Entrate in data 11.8.2022. Contributi che al momento – a
dispetto della solidarietà sia coniugale che societaria – è costretta a pagare lei!
- Spese ed onorari rifusi, anche per la Fase di Reclamo come già ivi disposto.
IN EVENTUALE VIA ISTRUTTORIA Disporsi ogni opportuno
approfondimento sulle effettive disponibilità patrimoniali e reddituali del
signor mediante Indagini da affidare ad idonea CTU e/o alla CP_1
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria”;
per parte resistente “NEL MERITO: Per le causali esposte e/o per quelle
2
eventualmente emergenti, facendosi seguito alla sentenza n.461/2023 che ha
dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettarsi ogni avversaria
domanda e/o richiesta e/o istanza in quanto infondata e/o inammissibile e
determinarsi – se accertato come dovuto, a seguito degli approfondimenti
istruttori – l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della
ricorrente nella misura di € 300,00 mensili – comunque, riducendosi l'importo
di € 1.000,00 provvisoriamente disposto, perché eccessivo - sino a quando la
ricorrente avrà reperito una (ulteriore ed idonea) occupazione. Spese legali
rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano tutti i documenti già depositati.
Si insiste per l'ammissione di quanto chiesto con II^ memoria ex art. 186 6°
comma cpc (prova per interrogatorio formale della ricorrente sulle seguenti
circostanze: 1) Vero che la signora durante la settimana svolge attività Pt_1
lavorativa per 4 ore giornaliere, come collaboratrice domestica. 2) Vero che la
signora lavora 5 giorni a settimana – dalle 8:30 alle 12:30 – come colf Pt_1
presso la famiglia in Pordenone, Piazza XX Settembre n.24. 3) Vero Per_1
che nel corso dell'ultimo biennio la signora ha lavorato presso il negozio Pt_1
di in Azzano Decimo (fraz. Tiezzo), Via E. Toti, in Parte_2
particolare la domenica (7:00-12:30) quando era assente la titolare, e presso la
rivendita di dolciumi e liquori “Le chicche di AN in Tiezzo, nei
pomeriggi dei mesi di novembre e dicembre 2022, e nelle domeniche. 4) Vero
che nell'ultimo biennio, per circa due interi anni, la signora ha svolto Pt_1
l'attività di babysitter per 3 giorni a settimana presso la famiglia della signora
in Azzano Decimo, Viale Rimembranze. 5) Vero che nel 2019 Persona_2
il signor procurò alla signora due colloqui di lavoro nel settore CP_1 Pt_1
commercio. 6) Vero che la signora mancò uno dei colloqui e, nell'altro Pt_1
caso, nel primo colloquio telefonico, la signora chiese di essere impiegata Pt_1
per massimo 4 ore/giorno, escluso il weekend e festivi, con orario flessibile. Si
è chiesto ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per
3
testi sulle seguenti circostanze: 7) Vero che durante il matrimonio e comunque
negli ultimi 8 anni i coniugi trascorrevano le serate e i fine settimana in casa. 8)
Vero che l'ultima vacanza fatta insieme dai coniugi risale al 2015 quando si
recarono insieme al parco del Conero. 9) Vero che nel corso del 2022 i coniugi
hanno cenato in pizzeria 5 volte, in date 8/12/2022, 21/12/2022, 17/9/2022,
11/06/2022 e 26/2/2022. 10) Vero che nel corso dell'ultimo biennio i coniugi
hanno cenato al ristorante in un'unica occasione, il 14/8/2021. 11) Vero che a
partire dal 2016 i coniugi, pur
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2758/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PILI MARIA ANTONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio
del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
TURRIN LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del
difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
del 28 giugno 2024 e cioè
Per parte ricorrente “1) Il marito verserà alla moglie CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad €
[...]
1
2.000,00 netti (ovvero circa € 2.500,00 lordi), rivalutabile annualmente in base
agli indici ISTAT – N.B.: importo che in questa sede così si quantifica anche
tenendo in considerazione la pacifica circostanza che egli deduce dall'assegno
che versa alla moglie l'importo del 40% e per quest'ultima invece tale importo
viene tassato del 23% - 25% (ovvero in sintesi a lei arriverebbero € 2.000,00
netti e lui esborserebbe € 1.500,00 netti). Egli sosterrà inoltre nella misura del
100% tutte le spese mediche non mutuabili che la signora dovesse Pt_1
affrontare per curare le specifiche patologie da cui è già affetta. 2) Il marito
si farà carico del pagamento di tutte le utenze domestiche CP_1
relative alla casa coniugale di comune proprietà sita in Azzano Decimo, via
Pedrina n. 47/A, nella quale la signora rimarrà comunque a Parte_1
vivere in attesa di una prossima vendita dell'immobile, non avendo le
possibilità economiche di reperire altro alloggio contrariamente al marito che
di possibilità economiche ne ha moltissime e quindi ben si potrebbe trasferire
dalla casa coniugale in attesa della vendita, senza particolare sofferenza
economica. 3) Il marito inoltre si farà carico di estinguere in via CP_1
esclusiva e/o rimborsare alla moglie tutte le poste debitorie relative alla
Società New Times s.n.c. (Edicola e Cartoleria) di comune titolarità con la
stessa, regolarizzando altresì i contributi previdenziali relativi alla medesima
come da piano di rateizzazione indicato in narrativa ed allegato, accordato
dall'Agenzia delle Entrate in data 11.8.2022. Contributi che al momento – a
dispetto della solidarietà sia coniugale che societaria – è costretta a pagare lei!
- Spese ed onorari rifusi, anche per la Fase di Reclamo come già ivi disposto.
IN EVENTUALE VIA ISTRUTTORIA Disporsi ogni opportuno
approfondimento sulle effettive disponibilità patrimoniali e reddituali del
signor mediante Indagini da affidare ad idonea CTU e/o alla CP_1
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria”;
per parte resistente “NEL MERITO: Per le causali esposte e/o per quelle
2
eventualmente emergenti, facendosi seguito alla sentenza n.461/2023 che ha
dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettarsi ogni avversaria
domanda e/o richiesta e/o istanza in quanto infondata e/o inammissibile e
determinarsi – se accertato come dovuto, a seguito degli approfondimenti
istruttori – l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della
ricorrente nella misura di € 300,00 mensili – comunque, riducendosi l'importo
di € 1.000,00 provvisoriamente disposto, perché eccessivo - sino a quando la
ricorrente avrà reperito una (ulteriore ed idonea) occupazione. Spese legali
rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano tutti i documenti già depositati.
Si insiste per l'ammissione di quanto chiesto con II^ memoria ex art. 186 6°
comma cpc (prova per interrogatorio formale della ricorrente sulle seguenti
circostanze: 1) Vero che la signora durante la settimana svolge attività Pt_1
lavorativa per 4 ore giornaliere, come collaboratrice domestica. 2) Vero che la
signora lavora 5 giorni a settimana – dalle 8:30 alle 12:30 – come colf Pt_1
presso la famiglia in Pordenone, Piazza XX Settembre n.24. 3) Vero Per_1
che nel corso dell'ultimo biennio la signora ha lavorato presso il negozio Pt_1
di in Azzano Decimo (fraz. Tiezzo), Via E. Toti, in Parte_2
particolare la domenica (7:00-12:30) quando era assente la titolare, e presso la
rivendita di dolciumi e liquori “Le chicche di AN in Tiezzo, nei
pomeriggi dei mesi di novembre e dicembre 2022, e nelle domeniche. 4) Vero
che nell'ultimo biennio, per circa due interi anni, la signora ha svolto Pt_1
l'attività di babysitter per 3 giorni a settimana presso la famiglia della signora
in Azzano Decimo, Viale Rimembranze. 5) Vero che nel 2019 Persona_2
il signor procurò alla signora due colloqui di lavoro nel settore CP_1 Pt_1
commercio. 6) Vero che la signora mancò uno dei colloqui e, nell'altro Pt_1
caso, nel primo colloquio telefonico, la signora chiese di essere impiegata Pt_1
per massimo 4 ore/giorno, escluso il weekend e festivi, con orario flessibile. Si
è chiesto ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per
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testi sulle seguenti circostanze: 7) Vero che durante il matrimonio e comunque
negli ultimi 8 anni i coniugi trascorrevano le serate e i fine settimana in casa. 8)
Vero che l'ultima vacanza fatta insieme dai coniugi risale al 2015 quando si
recarono insieme al parco del Conero. 9) Vero che nel corso del 2022 i coniugi
hanno cenato in pizzeria 5 volte, in date 8/12/2022, 21/12/2022, 17/9/2022,
11/06/2022 e 26/2/2022. 10) Vero che nel corso dell'ultimo biennio i coniugi
hanno cenato al ristorante in un'unica occasione, il 14/8/2021. 11) Vero che a
partire dal 2016 i coniugi, pur
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