Trib. Grosseto, sentenza 23/07/2024, n. 673

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 23/07/2024, n. 673
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 673
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2017, promossa da:
SA IU (C.F. [...]) e NI IA (C.F.
[...]) elettivamente domiciliati in Grosseto, Viale Ombrone n. 7, presso lo studio
dell'Avv. ALBERTO BANCALA' che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di
citazione;

ATTORI
contro
TI AR (C.F. [...]) e RD EO (C.F.
[...]) e RD RA (C.F. [...]) quali eredi di
RD LD, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carsili giusta procura allegata alla
comparsa di nuovo difensore ed elettivamente domiciliati in Grosseto, via G. Zanardelli n.1 presso
lo studio dell'avv. Andrea Fabbri;

CONVENUTI
Oggetto: diritti reali.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SA PE e IA RI convenivano in
giudizio OR LD e RT RL, chiedendo all'intestato Tribunale di accertare ex art. 1079 c.c.
l'esistenza della servitù di panorama a favore del fondo di loro proprietà sito in Monte Argentario
(GR) e a carico del fondo degli odierni convenuti e, per l'effetto, condannare questi ultimi a cessare
ogni turbativa idonea a ledere o limitare l'esercizio della servitù di panorama dedotta, ordinando,
altresì, di rimuovere qualsiasi opera, anche precaria volta a escluderne il godimento.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva:
- di essere proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Monte Argentario (GR) identificato
al NCEU del predetto Comune al foglio 59 part. 1582, facente parte di un complesso
immobiliare, derivante dalla divisione in due unità immobiliari di una villa, dotato di una
terrazza, ove è situato un portico (loggia) da cui è possibile godere della vista da sud dello
sperone di Cala Piccola di Monte Argentario ed in lontananza l'isola di Giannutri, da ovest
e da nord, guardando verso la terrazza della proprietà limitrofa dei convenuti, dell'Isola del
Giglio, della torre di Cala Piccola, di parte dell'Isola di Montecristo e della costa della Corsica;

- che la veduta dalla loggia ha i lati est e sud completamente liberi;
invece, il lato ovest è
costituito per circa la metà dalla parete del muro divisorio fra le due proprietà e per la
restante metà da una “finestra” prospiciente la terrazza di OR AR e RT RL,
formata in basso da un piccolo muretto divisorio, lateralmente dallo spigolo del muro fra le
due proprietà e dal pilastro che sorregge il tetto;

- che al momento della divisione delle due proprietà SA/IA e OR/RT era stato
realizzato dal precedente proprietario – Estoril Immobiliare s.r.l.- un muretto divisorio di
circa 40 cm e apposta una fioriera mobile di altezza pari a circa 30 cm che separa il portico
degli attori dalla proprietà dei convenuti;

- che la loggia e la terrazza sono sempre state godute appieno, senza impedimento alcuno alla
vista panoramica e ciò sino al 2017, allorquando nel mese di agosto i sig.ri OR/RT
manifestavano l'intenzione di porre una grata in legno che di fatto limiterebbe notevolmente
la visuale rispetto allo stato preesistente;

- che la loggia suddetta risulta rappresentata nella planimetria ove non sono previste
limitazioni al godimento della vista.
Si costituivano in giudizio OR LD e RT RL, contestando tutto quanto ex adverso
rappresentato e chiedendo all'intestato Tribunale il rigetto della domanda proposta da parte attrice
in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento
dell'invocata servitù di panorama. In subordine, chiedevano accertarsi l'intervenuta prescrizione del
diritto per non uso ultra-ventennale.
Inoltre, con domanda riconvenzionale chiedevano accertarsi l'esistenza di una servitù di passo
pedonale sul fondo SA a favore del fondo OR.
Al riguardo, parte convenuta deduceva:
- che la predetta servitù era stata costituita per contratto direttamente dall'originario
proprietario;
in particolare l'art. 1 del contratto di compravendita prevdeva che “Nella
presente vendita è compresa, infine, la servitù attiva perpetua di passo pedonale sul terreno della
superfici di metri quadri novanta (mq. 90) confinante con proprietà mariani, strada e proprietà della
parte acquirente, distinto nel catasto terreni al fg. 59 con particella 1587 come risulta dal
frazionamento n. 29291 redatto dal Geometra Magnani Walfrido di Grosseto, tipo numero 966 anno
1981, approvato in data 22 settembre 1981 protocollo n. 34996 che trovasi allegato sotto la lettera
“C”al sopracitato mio atto , come notaio in Roma del 19 dicembre 1981, rep. n. 2035, servitù riservata
alla società venditrice ed enunciata nel mio precedente rogito come notaio in Roma in data 30 giugno
1983, repertorio n. 3387/1795 trascritto a Grosseto il 2 agosto 1983 al numero 6287 del registro
particolare” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione);

- Che la strada ivi presente era stata smantellata dagli attori;

- di essersi resa disponibile a ripristinare la strada sulla predetta particella;

- di aver utilizzato quale passaggio per accedere alla loro proprietà, in attesa che gli attori
autorizzassero l'accesso nella loro proprietà per effettuare i lavori, il giardino di proprietà di
questi ultimi.
Ciò detto parte convenuta ha chiesto, “riconosciuta l'impossibilità per i coniugi OR di realizzare la
strada di accesso in assenza di collaborazione dei SA, ordinarsi la realizzazione stabilendo a tale fine in
concreto la consistenza e la qualità delle lavorazioni necessarie e determinando il costo complessivo, nonché la
ripartizione dei costi di costruzioni se i SA non intenderanno rinunciare al suo utilizzo. Ordinare al
Catasto del Comune di Monte Argentario di trascrivere la servitù di passo sulla planimetria catastale della
particella di cui al Fg. 59 part. 1587, qual. cat. Ente URBANO, Sup. 90mq”.
All'udienza del 23.1.2018, su istanza congiunta delle parti, il Giudice concedeva alle stesse i termini
ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice, ribadita l'esistenza di una servitù di
panorama, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di passaggio ex art. 1073 c.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte convenuta in primo luogo contestava
l'intervenuta prescrizione per non uso della servitù di passaggio e in subordine chiedeva accertarsi
l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul percorso di fatto utilizzato per oltre 20 anni.
All'udienza del 18.9.2018 veniva ammessa CTU e all'udienza del 15.10.2019 veniva conferito
l'incarico al consulente nominato.
Con istanza del 7.11.2019 parte attrice chiedeva ampliarsi il quesito formulato al CTU. Con
provvedimento del 17.12.2019 veniva accolta la predetta istanza e all'esito della richiesta formulata
da parte attrice il 19.2.2020 il giudice disponeva l'interruzione delle operazioni peritali.
All'udienza del 2.2.2021 parte convenuta chiedeva rigettarsi l'istanza di integrazione del quesito
formulata da parte attrice, nonché insisteva per il completamento delle operazioni peritali in ordine
al profilo del computo metrico della realizzazione della strada di passaggio, nonché che il CTU fosse
chiamato a chiarimenti. Parte attrice insisteva nelle integrazioni formulate e nell'istanza di
ricusazione del CTU e il giudice nominava nuovo CTU.
Con decreto del 16.2.2021 il giudice provvedendo sull'istanza depositata da parte convenuta
revocava il provvedimento emesso all'udienza del 2.2.2021 e disponeva la comparizione delle parti
e del CTU già
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