Trib. Trento, sentenza 28/02/2024, n. 256

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 28/02/2024, n. 256
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 256
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

R.G.N. 3144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa A D T Presidente dott.ssa L D B Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 3144/2023, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. S G
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Simona D'Arpino
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, e hanno esposto di aver Parte_3 Parte_2
contratto matrimonio a Mezzocorona (TN) in data 31 marzo 2007, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzocorona, Parte I, N. 1, Anno
2007, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 26 giugno 2007) e Per_1
Per_
(il 6 settembre 2011).
1


Le parti hanno allegato che il sig. è ragioniere tributarista presso Parte_2 un'azienda di elaborazione dati mentre la sig.ra è attualmente Parte_1
disoccupata. Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto che il marito risiede con i figli nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, a Mezzocorona, Via Borgo Nuovo n.
21, tavolarmente identificata dalla p.m. 1 p.ed. 197 in P.T. 2539 C.C. Mezzocorona gravato da mutuo ipotecario al cui pagamento provvede il sig. Parte_2
mentre la moglie si è trasferita a vivere a Rovereto.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle seguenti:
“CONDIZIONI
a) Disporsi che i coniugi vivano separati, fermi gli obblighi di legge e fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. Per_ b) I figli ed continueranno a vivere con il papà nella ex casa coniugale, Per_1
sita in Mezzocorona Via Borgo Nuovo n. 21, ove manterranno la residenza anagrafica.
c) Considerato che i figli, a tutt'oggi, pur collocati presso il padre, sono affidati al servizio sociale competente per territorio, sarà questi a determinare i tempi di visita della madre.
d) Per meglio organizzare il tempo dei bambini si deposita piano genitoriale compilato dal sig. (doc. 10). Pt_2
e) Il sig. si fa interamente carico del mantenimento dei figli, sia per Parte_2
quanto riguarda le spese ordinarie che straordinarie, senza alcuna richiesta di contributo economico alla signora Nel caso di eventuali permanenze brevi Pt_1
o lunghe presso la madre, sarà quest'ultima a provvedere alla relativa spesa, senza richieste di rimborso al padre. Eventuali spese straordinarie sostenute dalla madre saranno rimborsate dal padre solo se previamente concordate per iscritto.
f) La casa coniugale sita in Mezzocorona Via Borgo Nuovo n. 21, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
2
g) Il sig. verserà a titolo di contributo economico a favore della Parte_2
moglie la somma mensile di € 200 dal mese successivo al deposito Parte_1 dell'omologa e fino al reperimento da parte di quest'ultima di un'occupazione lavorativa che preveda uno stipendio mensile di almeno € 1.000, ma in ogni caso per un periodo massimo di due anni (24 mensilità). Al termine dei due anni, cesserà ogni obbligo per il signor di contribuire al mantenimento della moglie. Pt_2
h) Il sig. rinuncia a richiedere qualsiasi beneficio, aiuto ed erogazione Pt_2
pubblica previsti dalla normativa vigente a favore dei minori, che potranno pertanto essere richiesti e nel caso percepiti dalla signora (ivi compreso l'assegno Pt_1
unico universale).
i) Al fine delle eventuali detrazioni fiscali, i minori saranno dichiarati a carico del padre al 100%.
l) Nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tutti nascenti dal loro matrimonio, la signora nata in Marocco il Parte_1
01/01/1981 (C.F. ) e residente Rovereto, cede e trasferisce in C.F._1
proprietà al signor nato a Trento il 27.2.1980 (C.F. Parte_2
e res. in Via Borgo Nuovo n. 21 – Mezzocorona (TN, che C.F._2 accetta, la propria quota pari alla metà indivisa dell'immobile contraddistinto dalla
p.m. 1 p.ed. 197 in P.T. 2539 C.C. Mezzocorona, censita al Catasto Fabbricati sub
Foglio 21, sub 2, Categ. A/2 – Classe 3, Consistenza 5,5 Vani, Superficie 158 mq,
Rendita Catastale euro 426,08.= e comunque nella descrizione risultante dal Libro
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