Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. 1558/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/06/2024 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1
in Santa Maria Maggiore via Melezzo, 2
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca MALERBA (C.F. , PEC C.F._3
fax 0324/249509), presso cui sono elettivamente domiciliati come da mandato Email_1
in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art Parte_1 Parte_2
151 comma 1° c. c.;
2) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed indipendenti, che non formulano domande di reciproco mantenimento, e che dichiarano di avere già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere né a titolo di mantenimento né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
3) recepire l'accordo intervenuto tra i ricorrenti ed omologare le seguenti condizioni della separazione: Per_ Per a) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
b) la casa coniugale, di proprietà , con mobili e arredi, viene assegnata in uso alla Parte_1
madre;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previamente accordandosi di volta in volta con Pt_1
, due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese dalle ore 10,00 sino
[...]
alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni (sig.ri e residenti in [...]
Malesco, Via Pittori Sotta n.8)e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con ,il padre Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
d)ad eccezione di quanto previsto al precedente punto c), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
e) a Natale, Santo Stefano, il 1° dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, e pernotto, con la madre;
f) nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
g) salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno
riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
h) i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti e non formulano domande di reciproco mantenimento, e dichiarano che hanno già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo
e /o ragione;
i) verserà, con bonifico bancario, a , a far tempo dal mese di luglio 2024, Parte_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 450,00 (euro
225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, ed inoltre si obbliga a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania.
j) l'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente da ;
Parte_1
k) spese e competenze del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
4) Ordinare al Comune di Santa Maria Maggiore - nonché a quelli ove è stato trascritto il matrimonio- di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
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5) I ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale al provvedimento di omologa della pronuncia di separazione pronunciata dal Tribunale di Verbania nell'intestato procedimento e di rinunciare all'impugnazione della omologa della separazione conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
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