Trib. Nola, sentenza 15/07/2024, n. 2254
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PERSONE ;
MINORI e FAMIGLIE - CONTENZIOSO
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. VENZA BARBALUCCA ………….… Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI …………………….Giudice
Dott. LORELLA TRIGLIONE ……………….…Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2466/2019 RGAC
Vertente tra
n. Cercola 20.9.1984 rapp.tata e difesa da avv, G.De Rosa Parte_1
……………………………………………………………..…..ricorrente
E
n. Napoli 3.3.1986 rapp.tato e difeso da avv. V.Di Tuoro CP_1
…………..…………………………………………………..…resistente
Nonché
PM IN SEDE……………….………………INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.3.2024 trattata in modalità cartolare le parti così concludevano:
RICORRENTE:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- Disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso la ricorrente alla quale resta assegnata la casa coniugale;
- Confermare il diritto di visita del padre nei tempi e secondo le modalità di cui alla ordinanza presidenziale;
- Disporre che il sig. versi alla ricorrente la somma di € 600,00 mensili CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del minore ovvero somma che il Giudice individuerà equa e giusta alla luce delle mutate esigenze del medesimo, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat;
- Disporre che il sig. versi alla ricorrente la somma di € 200,00 a titolo CP_1
di assegno di mantenimento da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
- In ordine al governo delle spese, si rileva che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio in virtù di delibera consiliare del 9/4/2019 depositata agli atti, pertanto, tenuto conto dell'attività svolta, si chiede liquidarsi i compensi di lite in favore del difensore
RESISTENTE:
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra ;
Parte_1
2. a modifica dell'ordinanza Presidenziale statuire che nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di mantenimento per tutti i motivi esposti;
Parte_1
3. confermare il provvedimenti di affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare il diritto di visita del padre garantendo allo stesso almeno un pernotto settimanale, che nei week end, a settimane alterne potrà vedere e tenere con sé il minore dalle ore 10,00 della domenica e fino al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola nel periodo scolastico o a casa della madre, per il resto confermare l'ordinanza Presidenziale in ordine alla regolamentazione del diritto di visita;
4. a modifica dell'ordinanza Presidenziale, porre a carico del sig Parte_2
l'obbligo di contribuzione al mantenimento per il figlio minore nella misura di €
250,00 mensili, tenuto conto del reddito esiguo e delle spese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5. condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore
RAGIONI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2019 formulava domanda di Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 1.7.2013 con , dalla cui unione nasceva il figlio CP_1
n. 9.4.2014 , assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi Per_1
incompatibilità con il coniuge ;
la parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso assumendone l'indole violenta e prevaricatrice , previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali , specificamente affido condiviso del minore con collocazione presso la madre , assegnazione casa familiare in Volla alla madre , determinazione in euro 600 del contributo al mantenimento del figlio ed euro 400,00 il contributo al mantenimento di essa ricorrente avendo la resistente capacità lavorativa .
All'udienza presidenziale del 7.2.2020 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie richieste ;
si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione , chiedendone l'addebito alla ricorrente , assumendo che costei l'avrebbe tradito in corso di matrimonio, chiedeva affido condiviso del minore da collocare presso la madre , chiedeva determinarsi in complessivi euro 250,00 il contributo al mantenimento del minore , nulla prevedendo per il mantenimento della ricorrente
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione ;
quindi adottava
i provvedimenti ex art. 708 cpc , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
Precisamente con ordinanza del 12.2.2020 il Presidente stabiliva l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre e con diritto di visita del padre, con le modalità stabilite nel provvedimento, determinando in €.100,00 il contributo al mantenimento della ricorrente ed in euro 400,00 il contributo al mantenimento del minore
Durante la fase istruttoria le parti costituite ribadivano richieste e difese .
Esaurita la fase istruttoria , espletata la prova , sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse ,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione quanto meno nell'interesse del minore , le risultanze istruttorie , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla ricorrente il Tribunale ritiene che vada accolta .
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ;
tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge
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