Trib. Verona, sentenza 28/03/2024, n. 778
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott. M V Presidente e Rel
Dott. S R Giudice Relatore
Dott. E T Di V Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 7470/2023 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nata il 10/03/1985 in BRASILE (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. M C, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
contro
(C.F. ) nato il 04/09/1982 Controparte_1 C.F._2
1
in BRASILE con il patrocinio dell'avv. M C, con domicilio
elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da
loro congiuntamente proposto e reiterate con nota di trattazione scritta del
05.02.2024
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro
personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di
separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel
dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni
parimenti già concordate e riportate in ricorso.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via
preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di
2
quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi
riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata
oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi
dell'art. 363-bis c.p.c.
Ad avviso di questo Tribunale gli argomenti che sono stati addotti a sostegno
della soluzione negativa possono essere confutati con una serie di obiezioni,
più persuasive, che conducono a ritenere possibile il cumulo delle domande
di separazione consensuale e di divorzio congiunto e che è opportuno esporre
nel dettaglio.
Innanzitutto, secondo l'indirizzo restrittivo, sia il dato testuale delle norme
rilevanti nel caso di specie che i contenuti della legge delega e della relazione
al decreto delegato sarebbero univocamente indicativi della volontà del
legislatore di riservare la possibilità di cumulo delle domande alle ipotesi di
sussistenza di un contenzioso tra le parti.
Con riguardo al primo aspetto si è evidenziato che la disciplina di cui all'art.
473-bis. 49 è tenuta distinta da quella del successivo art. 473-bis 51 c.p.c. e,
inoltre, che quest'ultima norma non contiene nessun richiamo alla prima,
cosicché dovrebbe applicarsi il criterio ermeneutico in base al quale ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Una simile scelta, secondo la tesi restrittiva, costituirebbe puntuale attuazione
3
della voluntas legis espressa dalla legge delega che, non solo non menziona il
cumulo di domande di separazione e divorzio per i ricorsi congiunti ma dedica
ad essi, all'art. 1, comma 17 lett. o) e comma 23 lett hh), indicazioni distinte
da quelle che riserva al cumulo delle domande, al comma 23 lettera bb).
Ora, tale interpretazione muove da una premessa ricostruttiva non
condivisibile, ossia quella che l'art. 473- bis. 51 esaurisca la disciplina dei
ricorsi congiunti.
A ben vedere così non è perché, se si legge attentamente tale articolo, ci si
avvede che esso, a differenza dell'art. 473-bis.49, nel definire, al suo primo
comma, unitamente al criterio determinativo della competenza territoriale, il
proprio ambito di applicazione, non si riferisce esclusivamente ai
procedimenti di separazione personale ma, testualmente, “alla domanda
congiunta relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47, norma che,
a sua volta, menziona tutte le domande proponibili nell'ambito del
procedimento sulla famiglia, i minori e le persone.
Pertanto, tale esteso rinvio consente di ritenere cumulabili nel ricorso
congiunto tutte le domande rientranti nel suddetto elenco, purché tra loro
compatibili, quali sicuramente solo quella di separazione e quella di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (non altrettanto
potrebbe dirsi invece, ad esempio, per una domanda di separazione e una
domanda di scioglimento dell'unione civile).
4
Questa lettura non è smentita dai commi successivi dell'art. 473- bis. 51,
atteso che, come chiarisce la relazione al d. lgs. 149/2022, il secondo fissa i
requisiti di forma e contenuto
del ricorso e il terzo disciplina il procedimento a seguito di domanda
congiunta, sul modello previsto dall'attuale articolo 711 del c.p.c., in
attuazione dei principi della legge delega sopra citati.
Quanto poi al contenuto della legge delega, essa è intervenuta solo su tali
specifici aspetti, dopo aver indicato, nella prima parte dell'articolo 1, comma
23, lett. hh), la necessità dell'introduzione di un
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott. M V Presidente e Rel
Dott. S R Giudice Relatore
Dott. E T Di V Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 7470/2023 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nata il 10/03/1985 in BRASILE (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. M C, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
contro
(C.F. ) nato il 04/09/1982 Controparte_1 C.F._2
1
in BRASILE con il patrocinio dell'avv. M C, con domicilio
elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da
loro congiuntamente proposto e reiterate con nota di trattazione scritta del
05.02.2024
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro
personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di
separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel
dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni
parimenti già concordate e riportate in ricorso.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via
preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di
2
quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi
riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata
oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi
dell'art. 363-bis c.p.c.
Ad avviso di questo Tribunale gli argomenti che sono stati addotti a sostegno
della soluzione negativa possono essere confutati con una serie di obiezioni,
più persuasive, che conducono a ritenere possibile il cumulo delle domande
di separazione consensuale e di divorzio congiunto e che è opportuno esporre
nel dettaglio.
Innanzitutto, secondo l'indirizzo restrittivo, sia il dato testuale delle norme
rilevanti nel caso di specie che i contenuti della legge delega e della relazione
al decreto delegato sarebbero univocamente indicativi della volontà del
legislatore di riservare la possibilità di cumulo delle domande alle ipotesi di
sussistenza di un contenzioso tra le parti.
Con riguardo al primo aspetto si è evidenziato che la disciplina di cui all'art.
473-bis. 49 è tenuta distinta da quella del successivo art. 473-bis 51 c.p.c. e,
inoltre, che quest'ultima norma non contiene nessun richiamo alla prima,
cosicché dovrebbe applicarsi il criterio ermeneutico in base al quale ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Una simile scelta, secondo la tesi restrittiva, costituirebbe puntuale attuazione
3
della voluntas legis espressa dalla legge delega che, non solo non menziona il
cumulo di domande di separazione e divorzio per i ricorsi congiunti ma dedica
ad essi, all'art. 1, comma 17 lett. o) e comma 23 lett hh), indicazioni distinte
da quelle che riserva al cumulo delle domande, al comma 23 lettera bb).
Ora, tale interpretazione muove da una premessa ricostruttiva non
condivisibile, ossia quella che l'art. 473- bis. 51 esaurisca la disciplina dei
ricorsi congiunti.
A ben vedere così non è perché, se si legge attentamente tale articolo, ci si
avvede che esso, a differenza dell'art. 473-bis.49, nel definire, al suo primo
comma, unitamente al criterio determinativo della competenza territoriale, il
proprio ambito di applicazione, non si riferisce esclusivamente ai
procedimenti di separazione personale ma, testualmente, “alla domanda
congiunta relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47, norma che,
a sua volta, menziona tutte le domande proponibili nell'ambito del
procedimento sulla famiglia, i minori e le persone.
Pertanto, tale esteso rinvio consente di ritenere cumulabili nel ricorso
congiunto tutte le domande rientranti nel suddetto elenco, purché tra loro
compatibili, quali sicuramente solo quella di separazione e quella di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (non altrettanto
potrebbe dirsi invece, ad esempio, per una domanda di separazione e una
domanda di scioglimento dell'unione civile).
4
Questa lettura non è smentita dai commi successivi dell'art. 473- bis. 51,
atteso che, come chiarisce la relazione al d. lgs. 149/2022, il secondo fissa i
requisiti di forma e contenuto
del ricorso e il terzo disciplina il procedimento a seguito di domanda
congiunta, sul modello previsto dall'attuale articolo 711 del c.p.c., in
attuazione dei principi della legge delega sopra citati.
Quanto poi al contenuto della legge delega, essa è intervenuta solo su tali
specifici aspetti, dopo aver indicato, nella prima parte dell'articolo 1, comma
23, lett. hh), la necessità dell'introduzione di un
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