Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 84
TRIB Palermo
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11327/2023 R.G.L. promossa
D A
UT RI, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbagnato ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito di quest'ultimo sito in Palermo, Via A.
Narbone n. 66, giusta procura in atti
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, presso la sede dell'avvocatura, sita in Via
Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: MAGGIORAZIONE SOCIALE
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 6 novembre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara il diritto di TI AM a percepire per l'anno 2021 la maggiorazione sociale per l'importo mensile di euro 145,65.
1
❖ Rigetta la domanda di parte ricorrente con riferimento all'anno 2022 per i motivi di cui in narrativa.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver presentato in data 17.03.21 istanza tesa ad ottenere la pensione di invalidità civile, di cui all'art. 12 L. 118/71;
- d'aver ricevuto provvedimento del 13 luglio 2022 con cui l'Istituto convenuto le riconosceva la prestazione economica con l'erogazione degli arretrati con decorrenza da aprile 2021 e precisamente €. 287,09 mensili per l'anno 2021 ed euro 291,98 per l'anno 2022 e che a tale emolumento veniva aggiunta per il
2022 la maggiorazione sociale di €. 77,73 mensili;
- d'aver successivamente ricevuto comunicazione - datata 1 agosto 2022 - di riliquidazione della prestazione per l'anno 2022 con cui l'istituto riconosceva la maggiorazione sociale nella quota ridotta di euro 35,65, con contestuale contestazione di indebito per l'anno 2022 dell'importo di euro 336,64;
- d'aver presentato ricorso amministrativo (per annullare l'indebito vantato e per ottenere le somme dovute per l'anno 2021, oltre alla mensilità di settembre
2022) che veniva respinto;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo di “[..] Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra AM TI alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L.
448/01, per il periodo 1.04.21 – 31.05.23 (rectius 31.5.2022 - come rettificato con note conclusive), per un importo mensile di €. 77,73. Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra TI all'INPS. Per l'effetto, condannare l'Istituto convenuto al pagamento del predetto beneficio sin dall'1.04.21, oltre interessi e rivalutazioni, come per legge.”, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto nulla deducendo in ordine alla richiesta per l'anno 2021 ed evidenziando per l'anno 2022 che “[..] La ricorrente, a decorrere da 04/2021, diviene titolare di prestazione INVCIV n.
2 07210617, con riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale e alla maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione), in quanto invalida civile totale di fascia 30. Con provvedimento di prima liquidazione del 22/07/2022, la signora TI viene riconosciuta altresì quale titolare di prestazione IO n. 15050964 (decorrenza 06/22). L'imponibile annuo della prestazione IO previsto per l'anno 2022 è pari ad € 545,24 e rileva ai fini dell'importo erogato a titolo di maggiorazione sociale sulla prestazione INVCIV.
Infatti, con provvedimento di riliquidazione derivante da ricostituzione per motivi reddituali n. domus 2120933400170, definita in data 01/08/2022, l'INPS ha rideterminato l'importo della prestazione INVCIV e, segnatamente: - della maggiorazione sociale;
- della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Tale ricalcolo ha tenuto conto, altresì, della titolarità di altra pensione. Ne è derivato un debito sull'importo della maggiorazione erogata per l'anno 2022, pari a complessivi € 336,64. L'importo del debito è stato calcolato tenendo conto di quanto erogato a titolo di prestazione IO per
l'anno 2022, pari a complessivi € 545,24. Conseguentemente, la somma mensile erogata a titolo di maggiorazione prima della ricostituzione è pari ad € 77,73, mentre quella realmente spettante è pari ad € 35,65, perché tiene conto dell'importo annuo della prestazione IO, che incide sulla maggiorazione sociale e ne ridetermina l'esatto ammontare. Infatti, ai sensi della tabella M5 relativa agli importi annui previsti per il rinnovo delle pensioni, il limite di reddito personale annuo è pari ad € 8.583,51. Nel caso di specie, per calcolare l'importo di maggiorazione eventualmente spettante, è stata effettuata la
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